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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35042/2025 del 28/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non risultano nel testo ulteriori dettagli sulla fattispecie concreta o sul reato oggetto della sentenza di appello.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica accusa)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello deducendo un solo motivo, con cui lamentava la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione posta a fondamento del giudizio di responsabilità. La Corte di cassazione ha però rilevato che il motivo era generico, perché non si confrontava in modo specifico con le argomentazioni della decisione impugnata e non evidenziava un’effettiva correlazione tra le ragioni della sentenza e quelle dell’impugnazione. Da tale difetto di specificità è stata desunta l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    manca la specificità del motivo

    La mancanza di specificità del motivo di ricorso, desumibile dalla assenza di correlazione con la motivazione della decisione impugnata, comporta l’inammissibilità dell’impugnazione.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione il motivo deve essere specifico e confrontarsi puntualmente con le ragioni della decisione impugnata; la mera riproposizione di censure generiche o assertive non è sufficiente.
  • La genericità del motivo si desume quando manca una reale correlazione tra la motivazione della sentenza impugnata e le argomentazioni poste a base del ricorso.
  • La deduzione di vizi motivazionali, se non è ancorata a censure precise e pertinenti rispetto al decisum, integra una causa di inammissibilità del ricorso.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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