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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35044/2025 del 28/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché i motivi erano generici, aspecifici e meramente reiterativi delle censure già esaminate e disattese in appello. Ha inoltre precisato che l'inammissibilità del ricorso travolge anche eventuali motivi aggiunti ex art. 585, comma 4, c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Bari che aveva confermato il giudizio di responsabilità per il reato indicato nel provvedimento come art. 648-bis cod. proc. pen. (verosimilmente un richiamo materiale alla fattispecie di ricettazione, alla luce del contenuto dell'ordinanza). I tre motivi, anche nella memoria con motivi aggiunti, censuravano la ricostruzione della provenienza delittuosa di una trattrice agricola e la prova della consapevolezza dell'imputato: la difesa sosteneva che la Corte di merito avesse mal valutato gli elementi probatori e che mancasse prova sufficiente dell'origine illecita del bene e della partecipazione soggettiva dell'imputato. La Corte di cassazione ha rilevato che le doglianze erano meramente ripetitive di quelle già dedotte in appello, quindi aspecifiche, e miravano in sostanza a ottenere una nuova lettura del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 648-bis cod. proc. pen.

    Nel testo è indicato come reato oggetto della contestazione, ma il richiamo appare verosimilmente materiale; la decisione si concentra comunque sull'inammissibilità delle censure e non rivaluta il merito della responsabilità.

  • art. 585, comma 4, cod. proc. pen.

    L'inammissibilità del ricorso comporta anche l'inammissibilità di eventuali motivi aggiunti.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono deducibili motivi che si limitino a riprodurre pedissequamente censure già formulate in appello e puntualmente disattese dal giudice di merito.
  • È inammissibile il ricorso che, sotto l'apparenza di vizi di legittimità, miri in realtà a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio e una diversa lettura delle prove.
  • La motivazione che valorizzi elementi logici e dichiarazioni dell'imputato per affermare l'origine delittuosa di un bene e la consapevolezza della provenienza illecita è sufficiente a superare censure meramente alternative se la doglianza non evidenzia reali vizi di legittimità.
  • L'inammissibilità del ricorso si estende agli eventuali motivi aggiunti presentati successivamente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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