Cassazione Penale, Ordinanza n. 35047/2025 del 28/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma, deducendo un solo motivo: la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis c.p. Il ricorso è stato ritenuto reiterativo di censure già prospettate in appello e già disattese, oltre che manifestamente infondato, poiché la Corte di merito aveva escluso la particolare tenuità valorizzando la durata dell'occupazione e, più in generale, la non esiguità del fatto. Il ricorrente non ha ottenuto una diversa valutazione del giudizio di merito sulla tenuità, sostenendo in sostanza che il fatto dovesse essere ritenuto non punibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto congrua e non illogica la motivazione della Corte territoriale sull'esclusione della particolare tenuità del fatto, osservando che la valutazione ex art. 131-bis c.p. richiede un apprezzamento complessivo delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo, secondo i criteri dell'art. 133 c.p. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessa e congiunta delle peculiarità concrete del reato; nel caso concreto la Corte ha ritenuto correttamente esclusa la tenuità per la durata dell'occupazione.
Costituisce il parametro di valutazione della tenuità del fatto, imponendo di considerare modalità della condotta, grado di colpevolezza ed entità del danno o del pericolo.
È il fondamento della condanna del ricorrente, in caso di inammissibilità del ricorso, al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. va accertata mediante una valutazione complessiva e concreta della fattispecie, non attraverso un esame frammentario di singoli dati.
- Ai fini dell'art. 131-bis c.p. non è indispensabile trattare analiticamente ogni indice previsto dall'art. 133 c.p., ma il giudice deve indicare gli elementi ritenuti decisivi per escludere o riconoscere la tenuità.
- La motivazione sull'esclusione della particolare tenuità del fatto deve dare conto delle modalità estrinseche della condotta, della sua gravità e del bisogno di pena; formule apodittiche o meramente stilistiche non sono sufficienti.
- Quando il giudizio di merito sulla non particolare tenuità è sorretto da motivazione congrua e non illogica, la censura in cassazione tende a risolversi in una richiesta di rivalutazione del fatto e può essere dichiarata inammissibile.
- In caso di ricorso inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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