Cassazione Penale, Ordinanza n. 35045/2025 del 28/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Cagliari che aveva confermato la sua responsabilità per il delitto di ricettazione. Con il primo motivo deduceva vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, sostenendo in sostanza che la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito fosse erronea e dovesse essere rivalutata in cassazione. Con il secondo motivo eccepiva l'intervenuta prescrizione del reato. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché volto a sollecitare una nuova lettura del compendio probatorio, attività preclusa al giudice di legittimità; ha inoltre ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla prescrizione, in ragione della recidiva reiterata contestata e ritenuta.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato che il primo motivo mirava a ottenere una rivalutazione del merito, non consentita in cassazione, poiché la motivazione della sentenza impugnata era congrua e immune da vizi logici o giuridici; quanto al secondo motivo, la dedotta prescrizione è stata esclusa come manifestamente infondata per effetto della recidiva reiterata contestata e riconosciuta. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
delitto di cui all'art.648 cod. pen.
La Corte richiama il reato di ricettazione e ribadisce che, ai fini della prova dell'elemento soggettivo, è sufficiente l'omessa o non attendibile dichiarazione della provenienza della cosa.
La condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende è conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.
La doglianza sulla prescrizione è stata ritenuta infondata; non emerge un proscioglimento immediato per causa estintiva.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del fatto o degli elementi probatori, quando il ricorso si risolva nella richiesta di una diversa lettura del compendio istruttorio già esaminato dal giudice di merito.
- La motivazione del giudice di merito è censurabile in cassazione solo se manchi, sia manifestamente illogica o presenti vizi giuridici; non è sufficiente contrapporre una lettura alternativa delle prove.
- Nel delitto di ricettazione, ai fini dell'accertamento dell'elemento soggettivo, la mancata o non credibile giustificazione della provenienza del bene costituisce indice rilevante della responsabilità.
- La deduzione della prescrizione deve confrontarsi con le eventuali cause che ne impediscono o ne dilatano il decorso, ivi inclusa la recidiva reiterata quando contestata e ritenuta nei gradi di merito.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo diversa valutazione nei casi previsti dalla legge.
Come è indicizzato
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