Cassazione Penale, Ordinanza n. 35046/2025 del 28/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Il provvedimento non interviene nel merito della responsabilità penale, ma solo sulla preclusione processuale della doglianza relativa alla sospensione condizionale della pena.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello limitandosi a denunciare la mancata applicazione della sospensione condizionale della pena. La Corte di cassazione rileva però che tale doglianza non era stata previamente dedotta con motivo di appello; di conseguenza la censura è preclusa in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., come interpretato dalle Sezioni Unite in materia di sospensione condizionale. Non emergono dal testo altri capi o altri motivi di ricorso.
Norme richiamate
art. 606, comma 3, c.p.p.
La censura non può essere proposta per la prima volta in cassazione se non è stata previamente dedotta come motivo di appello; la mancata previa deduzione rende il ricorso inammissibile.
art. 22533 del 25/10/2018, Sez. U, Rv. 275376
"In tema di sospensione condizionale della pena, fermo l'obbligo del giudice d'appello di motivare circa il mancato esercizio del potere-dovere di applicazione di detto beneficio in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, l'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della sua mancata concessione, qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito"
Le Sezioni Unite affermano la preclusione alla doglianza in cassazione sulla mancata concessione della sospensione condizionale se l'imputato non l'ha richiesta nel giudizio di merito.
Massime di principio
- La mancata richiesta in appello della sospensione condizionale della pena preclude la deduzione, per la prima volta, della relativa doglianza in cassazione.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando introduce una censura non devoluta al giudice di merito, essendo richiesto che il motivo sia stato previamente prospettato in appello.
- In materia di sospensione condizionale, l'obbligo di motivazione del giudice d'appello sul diniego del beneficio opera solo se la questione sia stata ritualmente posta nel giudizio di merito.
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