Cassazione Civile, Ordinanza n. 27837/2021 del 12/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda, proposta insieme ad altri coeredi, volta a ottenere la declaratoria di nullità ovvero l'annullamento di un contratto di compravendita immobiliare stipulato dal padre. Il Tribunale aveva respinto la domanda e la Corte d'appello di Palermo aveva rigettato l'appello incidentale della ricorrente. In cassazione la ricorrente deduceva, con un solo motivo, violazione degli artt. 428 e 2697 c.c. e vizio di motivazione ex art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c., sostenendo che la decisione impugnata fosse priva di effettiva логica e contraddittoria nella parte in cui aveva escluso la sussistenza, al momento della vendita, della incapacità di intendere e di volere del venditore. Il ricorso, in sostanza, mirava a rivalutare il quadro probatorio già esaminato dai giudici di merito per sostenere che fosse stata provata l'incapacità naturale del disponente al momento del contratto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo, pur formalmente prospettato come violazione di legge e vizio motivazionale, si risolvesse in una critica al giudizio di merito sul materiale probatorio e sulla mancata dimostrazione dell'incapacità naturale del venditore al momento della stipula della compravendita. La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese processuali in favore della controricorrente, oltre al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Norme richiamate
La norma è richiamata come parametro per contestare la validità dell'atto compiuto da chi si assume incapace di intendere e di volere; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché il motivo è dichiarato inammissibile.
È richiamato in relazione all'onere della prova dell'incapacità naturale, ma la Corte osserva che la censura mira in realtà a sollecitare una diversa valutazione del materiale probatorio.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
La Corte ribadisce che il ricorso non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove sotto la veste del vizio di violazione di legge o di motivazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato, se dovuto, in conseguenza dell'esito sfavorevole del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
È richiamato come parametro dell'importo ulteriore dovuto a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura in una richiesta di riesame del materiale probatorio e della ricostruzione dei fatti compiuta dai giudici di merito.
- La deduzione di violazione degli artt. 428 e 2697 c.c. è inammissibile quando, al di là della formale prospettazione, miri soltanto a contestare l'insufficienza o la valutazione delle prove sulla capacità naturale della parte al momento dell'atto.
- Il vizio motivazionale non può essere invocato per sostituire la propria lettura delle risultanze istruttorie a quella accolta dalla sentenza impugnata, se la doglianza non evidenzia un effettivo errore denunciabile nei limiti del giudizio di cassazione.
Come è indicizzato
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