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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43186/2024 del 27/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Sorbello impugnava l'ordinanza che aveva confermato gli arresti domiciliari nei suoi confronti per il reato di scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.), contestandosi che egli, candidato sindaco a Melilli (giugno 2022), avesse dato 500 euro ai Montagno Bozzone e promesso di attivarsi presso un magistrato per ottenere la scarcerazione anticipata del giovane Antonino in cambio del procacciamento di voti dal clan. Il ricorso contestava la gravità indiziaria (sostenendo che la somma fosse un rimborso, non una dazione al clan, che la promessa di intervento non fosse seria né riferita al sodalizio, e che non risultassero modalità mafiose di condizionamento) e le esigenze cautelari (contestate per l'uso di un precedente processuale terminato con prescrizione, per la distanza temporale dei fatti e per la mancanza di elementi concreti sul pericolo di reiterazione).

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto fondata l'interpretazione aggiornata dalla legge n. 43/2019: la fattispecie di scambio elettorale politico-mafioso ora punisce anche il procacciamento di voti effettuato o promesso da "soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'art. 416-bis", dovendosi dunque valutare la qualità soggettiva del procacciatore oltre alle modalità. La Corte ha affermato che non era necessario che la somma fosse destinata all'intero clan e che l'"utilità" possa essere anche non immediatamente monetizzabile (per es., l'impegno a favorire la scarcerazione), purché la promessa sia seria. Ha inoltre ritenuto legittima la valutazione delle esigenze cautelari: il precedente processo e l'imminenza di nuove elezioni giustificavano il pericolo di reiterazione. Di conseguenza gli arresti domiciliari sono rimasti confermati.

Norme richiamate

  • Legge n. 43 del 2019

    modifica la fattispecie dell'art. 416-ter cod. pen. aggiungendo il riferimento ai "soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'art. 416-bis" e ampliando la nozione di utilità

    La novella amplia l'ambito di rilevanza penale spostando l'attenzione sulla qualità soggettiva (appartenenza al sodalizio) e ampliando il concetto di "utilità" a qualsiasi vantaggio; non richiede che la dazione sia destinata all'intero clan né che il procacciatore realizzi necessariamente il condizionamento con il "metodo mafioso"

  • Art. 416-ter cod. pen.

    norma sullo scambio elettorale politico-mafioso (secondo il testo vigente dopo la legge n. 43/2019: comprende anche il procacciamento di voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'art. 416-bis)

    La norma punisce lo scambio elettorale quando i voti sono procurati o promessi da soggetti intranei a sodalizi mafiosi; la prestazione richiesta o promessa può consistere in denaro o in "qualunque altra utilità" o nella disponibilità a soddisfare interessi dell'associazione

  • Art. 416-bis cod. pen.

    disciplina dell'associazione di tipo mafioso e del "metodo mafioso"

    Definisce la natura del sodalizio e il concetto di "metodo mafioso" (capacità intimidatoria). Ai fini dell'art. 416-ter la qualifica di "appartenente" al sodalizio rileva come fattore soggettivo autonomo anche quando non sia dimostrato l'uso esplicito del metodo

  • Art. 292, comma 2, lett. b), cod. proc. pen.

    obbligo della descrizione sommaria del fatto nell'atto che dispone misure cautelari

    La funzione della disposizione e' informativa per il diritto di difesa e sussiste quando le condotte sono descritte in modo da dare all'indagato immediata e sicura conoscenza dell'accusa; non costituisce mutatio libelli una maggior precisione di particolari non essenziali

  • Art. 417 cod. proc. pen.

    richiesta di enunciazione dell'addebito "in forma chiara e precisa" per l'imputazione

    La norma richiede una maggiore precisione formale nella formulazione dell'imputazione rispetto alla descrizione sommaria richiesta per le misure cautelari; la Corte ha distinto i due livelli

  • Art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    presunzione relativa dell'esistenza di esigenze cautelari in determinati casi

    Consente al giudice di valorizzare indizi e precedenti per ritenere sussistente pericolo di reiterazione, specie in presenza di imminenti competizioni elettorali e di pregresse condotte analoghe

Massime di principio

  • Dopo la legge n. 43/2019, la rilevanza penale dello scambio elettorale politico-mafioso non si limita alle modalità intimidatorie: rileva anche il procacciamento di voti operato da soggetti appartenenti a consorterie mafiose, indipendentemente dal fatto che la dazione sia indirizzata all'intero clan.
  • Non è necessario che la prestazione promessa o erogata sia immediatamente monetizzabile: la nozione di "qualunque altra utilità" comprende vantaggi non economici (es. l'impegno a favorire la scarcerazione), purché la promessa sia seria.
  • La misura della somma erogata e l'impiego da parte di singoli membri non escludono la rilevanza penale quando il contesto e la qualità soggettiva (appartenenza al clan, benestare del capo) fanno ragionevolmente ritenere l'accordo nell'interesse del sodalizio.
  • Ai fini della configurabilità del reato il giudice valuta il complesso probatorio e il contesto socio-territoriale; questioni di interpretazione delle intercettazioni o del significato di singoli atti rientrano primariamente nel merito e non nella sindacabilità in sede di legittimità.
  • Una promessa di intervento anche velleitaria puo' integrare l'elemento soggettivo del reato se il promittente assume l'impegno con serietà e nel contesto di un accordo conoscibile al capo-cosca; non serve la prova che la realizzazione fosse concretamente certa.
  • In materia di misure cautelari, precedenti procedimenti analoghi (anche terminati con prescrizione) e l'imminenza di nuove elezioni possono legittimamente concorrere alla valutazione del pericolo di reiterazione.
  • La descrizione sommaria del fatto per le misure cautelari non richiede la precisione formale dell'imputazione, per cui non sempre si configura mutatio libelli quando il giudice individua specifici comportamenti come manifesto contenuto dell'accusa.

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