Cassazione Penale, Sentenza n. 43142/2024 del 27/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso denunciava carenza e contraddittorietà della motivazione del tribunale del riesame nella qualificazione dell'Arduino quale "fornitore stabile" e partecipante all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309). La difesa contestava che la decisione si fondasse soltanto su due episodi di cessione e su intercettazioni in cui il capo Argeri menzionava due fornitori, senza dimostrare la coscienza e la volontà dell'Arduino di aderire stabilmente al progetto criminoso e contribuire sistematicamente al mantenimento dell'associazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato sotto il profilo della insufficiente motivazione in ordine ai gravi indizi di partecipazione quale fornitore stabile. Ha annullato l'ordinanza impugnata del Tribunale del riesame e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo. La Corte ha precisato i criteri probatori richiesti per qualificare un soggetto come fornitore stabile (necessità di elementi indiziari che attestino la consapevolezza e la volontà di aderire e contribuire stabilmente al sodalizio) e ha disposto la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma che punisce l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte richiama che per ascrivere la partecipazione di un fornitore è necessario riscontrare, anche a livello indiziario, la coscienza e la volontà di aderire stabilmente all'associazione e di contribuire al suo mantenimento tramite forniture ripetute
Aggravante relativa all'associazione mafiosa: il Tribunale del riesame aveva escluso questa circostanza rispetto a un capo, confermando che non erano sussistenti gli elementi per applicarla nel caso specifico
Norma sul riesame delle misure cautelari: la causa è stata rimessa al Tribunale di Palermo ai sensi della stessa per un nuovo giudizio
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Norme richiamate nel motivo di cassazione in relazione ai vizi di motivazione e alla violazione di legge; la Corte ricorda i limiti dell'esame in sede di cassazione (verifica della motivazione e della congruenza logico-giuridica, non riesame libero dei fatti)
Richiamata nella censura difensiva in relazione alla valutazione degli indizi; la Corte richiede che il giudice di merito dia adeguata e congrua motivazione sugli elementi indizianti
art. 110 cod. pen.; art. 73 comma 4 e art. 80 comma 2 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norme relative alla partecipazione e alle aggravanti/dosaggi contestati nell'imputazione cautelare; sono i riferimenti alle fattispecie che hanno formato l'oggetto dell'ordinanza cautelare confermata in parte dal tribunale del riesame
Massime di principio
- Per qualificare un soggetto come "fornitore stabile" di un'associazione di traffico di stupefacenti è necessario, anche a livello indiziario, dimostrare non solo ripetute cessioni ma la consapevolezza e volontà di aderire stabilmente al progetto criminoso e di contribuire al suo mantenimento
- La presenza di più fornitori concorrenti non esclude a priori la partecipazione, ma occorre prova che il rapporto fosse durevole e finalizzato al perseguimento del programma del sodalizio
- L'affidabilità o la fiducia espressa da un capo del gruppo nei confronti di un fornitore, se da sola, non è sufficiente a dimostrare la coscienza e volontà di adesione del fornitore al sodalizio; servono ulteriori elementi indiziari concreti e ripetuti
- In sede di cassazione contro misure cautelari la Corte verifica la congruenza e logica della motivazione del giudice di merito e la corretta interpretazione delle norme; non procede a un libero riesame dei fatti salvo che emergano vizi di logicità o violazioni di legge
- In ricorsi cautelari è strategico per la difesa evidenziare specifici vizi di motivazione, carenze logiche o omissioni nella valutazione degli indizi, piuttosto che proporre una differente ricostruzione fattuale senza riferimento alle norme
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