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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43138/2024 del 27/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per tentativo di frode in commercio (artt. 56, 515 c.p.) deducendo: a) insufficiente prova che i prodotti fossero destinati alla vendita, in particolare mancata prova del nesso tra pochi articoli esposti e la merce custodita nel magazzino; b) carenza di dolo perché gli agenti non avrebbero richiesto la documentazione tecnica attestante la conformità, per cui la mancata produzione di documenti non sarebbe indizio di colpevolezza; c) per alcuni dispositivi elettrici la violazione sarebbe solo di natura amministrativa (art. 18 d.lgs. 86/2016) poiché gli imputati avrebbero esibito certificati di conformità (in cinese e un documento di una società italiana).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi manifestamente infondati e inammissibili, confermando la ricostruzione dei giudici di merito. Ha ritenuto provata la destinazione alla vendita (esposizione nel negozio, ingente quantità e deposito in magazzino) e il dolo attraverso la pluralità di elementi probatori e l'assenza di documentazione tecnica idonea a giustificare la buona fede. Ha escluso che la fattispecie si risolva in un mero illecito amministrativo, richiamando clausole di riserva del d.lgs. 86/2016 e giurisprudenza che attribuiscono rilevanza penale alla detenzione di prodotti con marcatura CE contraffatta o privi del fascicolo tecnico. Ha condannato i ricorrenti alle spese processuali e al pagamento in favore della Cassa delle ammende di euro tremila ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 56 c.p.

    Disciplina il tentativo: la detenzione e gli atti idonei diretti all'immissione nel circuito commerciale possono integrare il tentativo di frode in commercio quando siano idonei e non equivoci.

  • art. 515 c.p.

    Tutela i consumatori e i commercianti contro la frode in commercio; la detenzione, anche in magazzini di distribuzione all'ingrosso, di prodotti privi di marcatura "CE" o con marcatura "CE" contraffatta è atto idoneo a realizzare il reato, poiché prodromico all'immissione nel mercato di beni non conformi.

  • d.lgs. n. 86/2016, art. 18

    Regola gli illeciti amministrativi relativi alla marcatura CE e alla documentazione tecnica; tuttavia la sussistenza dell'illecito amministrativo non esclude automaticamente la rilevanza penale quando ricorrano clausole di riserva e fatti che configurino intento di frode.

  • d.lgs. n. 86/2016, art. 14 comma 5

    Contiene clausole di riserva che devono essere valutate caso per caso: non sempre l'illiceità si esaurisce nell'ambito amministrativo, se la condotta evidenzia rilievo penale (es. tentativo di immettere nel mercato prodotti non conformi).

  • art. 616 c.p.p.

    Consente alla Corte di imporre il versamento alla Cassa delle ammende in caso di dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi, quando non si ravvisi assenza di colpa nell'adozione del motivo di inammissibilità.

Massime di principio

  • La presenza di un'elevata quantità di prodotti con marchio "CE" contraffatto o privi di fascicolo tecnico, unita all'esposizione nel punto vendita e al deposito in magazzino, è un forte indizio della finalità di immettere la merce nel circuito commerciale e può integrare il tentativo di frode in commercio.
  • La mancata esibizione della documentazione tecnica o di certificati validi, specie dopo richiesta degli organi di polizia giudiziaria, assume rilevanza indiziaria del dolo se non è adeguatamente giustificata dalla difesa con documentazione probatoria completa e credibile.
  • La distinzione tra illecito amministrativo e reato penale va valutata concretamente: la mera detenzione non sempre è soltanto amministrativa quando gli altri elementi (quantità, modalità di esposizione, relazioni con l'attività commerciale) indicano un progetto di immissione nel mercato.
  • In sede di Cassazione, quando primo e secondo grado sono "conformi", il sindacato sul travisamento della prova è assai limitato: il ricorrente deve riportare integralmente le prove dichiarative contestate per consentire l'esame del vizio.
  • Per difendersi efficacemente in casi simili è determinante produrre documentazione tecnica valida e traducibile, prove che attestino l'origine lecita e la conformità dei prodotti, e argomentare specificamente su ciascun elemento probatorio usato dall'accusa.

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