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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43141/2024 del 27/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Palermo che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP per reati connessi al traffico di stupefacenti e associazione a delinquere (art. 74 d.P.R. 309/1990 e artt. 73 co. 1 e 4). Il ricorso di cassazione censura, ai sensi dell'art. 606 c.p.p. (lett. b) ed e)), la motivazione circa il pericolo di recidiva e l'adeguatezza della misura in presenza della "doppia presunzione" (art. 275 co. 3 c.p.p.), sostenendo che: 1) la valutazione del pericolo di recidiva è meramente congetturale e non tiene conto della positiva esperienza del ricorrente agli arresti domiciliari precedenti senza violazioni; 2) il Tribunale non ha correttamente valutato l'applicabilità dell'art. 275 co. 4 c.p.p. (sostituzione della custodia quando la madre non può assistere i figli di età inferiore a 6 anni), non tenendo adeguatamente conto della gravissima condizione di salute del figlio maggiore e delle ricadute assistenziali sul figlio minore di 9 mesi.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato solo sul profilo relativo all'applicabilità dell'art. 275 co. 4 c.p.p. e ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente a quel punto. In particolare la Corte ha rilevato che il Tribunale del riesame si era concentrato esclusivamente sulla presenza della madre, valutandone eventuali difficoltà ma senza esaminare adeguatamente la situazione clinica dei figli e il concreto rischio derivante dal deficit assistenziale correlato alla mancata efficace presenza di entrambi i genitori. Perciò ha disposto il rinvio al Tribunale di Palermo per un nuovo giudizio con l'indicazione di valutare l'“assoluta impossibilità” della madre anche alla luce delle condizioni del figlio e, se ricorrente, verificare se sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza che giustifichino il mantenimento della custodia cautelare in carcere. Sui restanti profili (sussistenza dei gravi indizi e pericolo di recidiva) il ricorso è stato rigettato.

Norme richiamate

  • art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74

    Norma sostanziale che disciplina la partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; i fatti ad essa riconducibili sono stati considerati nella misura cautelare e rientrano fra le fattispecie per le quali opera la 'doppia presunzione' di cui all'art. 275 co. 3 c.p.p.

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, commi 1 e 4

    Riferimento alle plurime violazioni relative al traffico di sostanze stupefacenti (produzione, cessione, detenzione), contestate come singoli capi di imputazione che hanno alimentato la richiesta cautelare.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    art. 275, commi 3 e 4, cod. proc. pen.

    Comma 3: prevede una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della custodia in carcere per taluni reati (doppia presunzione). Comma 4: prevede un'eccezione favorevole per il caso in cui il genitore abbia prole di età inferiore a 6 anni e l'altro genitore sia morto o sia in 'assoluta impossibilità' di assistere i figli, salvo esigenze cautelari di eccezionale rilevanza; la Corte ha richiamato la necessità di valutare concretamente anche la situazione dei figli e il rischio derivante dal deficit assistenziale.

  • art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Criteri di ammissibilità/deduzione del motivo in cassazione relativi alla motivazione e alle omissioni/contraddizioni: il ricorso è stato formulato contestando la motivazione del giudice di merito sul pericolo di recidiva e sulla valutazione dell'art. 275 co. 4.

  • art. 274 lett. c) cod. proc. pen.

    art. 274, lett. c), cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alle censure sulla motivazione; l'articolo disciplina i vizi della motivazione che possono essere dedotti in sede di impugnazione.

  • art. 309 comma 7 cod. proc. pen.

    art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

    Norma che regola la competenza per il nuovo giudizio in caso di annullamento parziale dell'ordinanza cautelare; la Corte ha disposto il rinvio al Tribunale di Palermo secondo questa previsione.

  • art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

    art. 94, comma 1-ter, disposizioni attuative cod. proc. pen.

    Prevede l'obbligo di trasmettere copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario competente; la Corte ne ha disposto l'adempimento.

Massime di principio

  • Quando è in gioco la custodia in carcere per reati per i quali opera la 'doppia presunzione' (art. 275 co. 3 c.p.p.), il giudice deve compiere una valutazione concreta e motivata del pericolo di recidiva; tuttavia tale presunzione può essere superata solo da esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.
  • L'art. 275 co. 4 c.p.p. impone al giudice di considerare non solo la condizione del genitore auspicato come sostitutivo nell'assistenza, ma soprattutto la situazione del minore: la gravità della patologia del figlio e il rischio concreto per il suo processo evolutivo possono integrare l'"assoluta impossibilità" della cura che giustifica la misura attenuata.
  • Chi chiede la sostituzione della misura cautelare invocando l'art. 275 co. 4 ha l'onere di provare la sussistenza della 'assoluta impossibilità' dell'altro genitore o del rischio assistenziale non altrimenti colmabile.
  • La mera esistenza di un altro genitore non esclude automaticamente l'eccezione: occorre valutare l'effettiva capacità assistenziale e l'impatto sul minore in modo concreto e motivato.
  • La precedente osservanza di misure meno afflittive (es. domiciliari) senza violazioni e lo svolgimento dell'attività illecita in luogo diverso possono essere elementi a favore della sostituzione della custodia, ma non sono determinanti se sussistono concreti indizi di pericolo di recidiva o esigenze cautelari particolarmente gravi.
  • In caso di annullamento parziale, il giudice di rinvio deve riesaminare la questione indicata dalla Cassazione, valutando sia il profilo assistenziale dei minori sia l'eventuale sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.

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