Cassazione Penale, Sentenza n. 43137/2024 del 27/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma delle condanne ritenute in primo grado: 1) deducevano violazione di legge per il reato di occultamento/distruzione di documenti (art. 10 d.lgs. 74/2000) perché tale contestazione non sarebbe stata indicata nel decreto di citazione per il giudizio di appello; 2) sostenevano che il reato di omessa dichiarazione (art. 5 d.lgs. 74/2000, capo a) era ormai prescritto prima della sentenza di appello (termine scaduto nell'ottobre 2021) e che Corte territoriale non aveva motivato il mancato riconoscimento dell'estinzione; 3) censuravano la carenza motivazionale circa la qualificazione di Lalario come amministratore di fatto e circa la rilevanza della dichiarazione del commercialista sulla restituzione della "documentazione contabile"; 4) contestavano il rifiuto delle attenuanti generiche e la quantificazione dell'aumento di pena per continuazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso: ha dichiarato che il reato previsto dall'art. 5 d.lgs. 74/2000 (omessa dichiarazione, capo a) era prescritto prima della sentenza di appello e pertanto ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente a quel capo. Ha invece rigettato gli altri motivi: il vizio relativo al decreto di citazione in appello è infondato (è sufficiente indicare la sentenza impugnata), la contestazione sulla valutazione del ruolo di amministratore di fatto e sull'affidabilità della dichiarazione del commercialista è infondata in quanto le sentenze di merito sono "doppia conforme" e motivate; il diniego delle attenuanti generiche è legittimo in assenza di elementi positivi oltre la mera incensuratezza. Avendo la condanna complessiva originaria fatto riferimento a reati unificati e non essendo stato individuato un "reato più grave", la Corte ha proceduto direttamente alla rideterminazione della pena risultante, fissandola in anni uno e mesi sei di reclusione (in luogo della pena precedente), senza rinviare alla Corte territoriale.
Norme richiamate
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 5
Regola il reato di omessa dichiarazione. La prescrizione di tale reato decorre dal 91° giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione annuale; nel caso di specie la prescrizione è maturata prima della sentenza di appello, determinando l'estinzione del reato.
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10
Sanziona la distruzione o l'occultamento delle scritture contabili obbligatorie. Nel caso esaminato la Corte ha ritenuto provato l'occultamento/distruzione sulla base della documentazione e delle dichiarazioni acquisite, confermando la responsabilità per questo capo.
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 12
Prevede le pene accessorie applicabili nei reati tributari; la sentenza di merito aveva applicato tali pene accessorie.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 22
«le scritture contabili obbligatorie ... devono essere conservate fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo d'imposta anche oltre il termine stabilito dall'art. 2220 del codice civile ... Fino allo stesso termine ... devono essere conservati ordinatamente, per ciascun affare, gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute e le copie ... delle fatture emesse»
La disposizione definisce l'oggetto materiale della tutela (le scritture contabili obbligatorie) e giustifica la rilevanza penale della restituzione/occultamento della "documentazione contabile". La Corte ha ritenuto adeguata la valutazione del giudice di merito secondo cui la documentazione restituita dal commercialista era rilevante ai fini della ricostruzione del reddito e del volume d'affari.
codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)
Norma che disciplina il vizio di motivazione per cassazione (illogicità manifesta). La Corte ha ricordato che l'illogicità rilevante è quella "ictu oculi" e non è ravvisata nel caso di specie.
codice penale, art. 62-bis
Regola le attenuanti generiche; la riforma del 2008 richiede elementi ulteriori alla sola incensuratezza per il riconoscimento della diminuzione, diritto che la Corte territoriale ha negato per mancanza di elementi positivi.
codice civile, art. 2220 e art. 2457
Art. 2220 (termine di conservazione delle scritture contabili) e art. 2457 (norma richiamata in materia di conservazione). Citati a supporto dell'interpretazione sulla durata dell'obbligo di conservazione e quindi della rilevanza penale dell'occultamento.
Massime di principio
- Il termine di prescrizione per il reato di omessa dichiarazione (art. 5 d.lgs. 74/2000) decorre dal 91° giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione annuale: verificare sempre questa decorrenza per valutare il rischio di estinzione del reato.
- Se la prescrizione di una fattispecie interviene prima della sentenza di appello, il reato si estingue e la Corte può annullare senza rinvio la condanna relativa; se i reati erano imputati in continuazione, la Corte può anche rideterminare la pena direttamente quando non sono necessari ulteriori accertamenti.
- Nel giudizio di appello non è necessario che il decreto di citazione ripeta integralmente la contestazione di primo grado: è sufficiente indicare la sentenza impugnata; dunque eccezioni formali sul decreto d'appello hanno portata limitata.
- In ipotesi di sentenze di primo e secondo grado "doppia conforme", la Cassazione esercita un sindacato limitato sulla valutazione del fatto salvo che emergano manifesta illogicità o travisamento macroscopico delle prove.
- La restituzione o consegna di "documentazione contabile" da parte del professionista (commercialista) può costituire elemento probatorio significativo della sottrazione/occultamento, salvo prova contraria che dimostri l'irrilevanza dei documenti restituiti.
- Il riconoscimento delle attenuanti generiche richiede elementi positivi e idonei a giustificare un trattamento benigno al di là della mera incensuratezza; la concessione della sospensione condizionale della pena non implica automaticamente il riconoscimento delle attenuanti generiche.
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