LEGGE 21 maggio 2019, n. 43
Modifica all'articolo 416-ter del codice penale in materia di voto di scambio politico-mafioso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeSostituisce l'art. 416‑ter c.p. introducendo il reato di "scambio elettorale politico‑mafioso": punisce chi accetta o promette (anche tramite intermediari) voti procurati da soggetti appartenenti ad associazioni mafiose o con le modalità dell'art. 416‑bis in cambio di denaro, altre utilità o della soddisfazione di interessi dell'associazione. Pena pari a quella del primo comma dell'art. 416‑bis; aumentata della metà se l'accordo determina l'elezione. Conseguente interdizione perpetua dai pubblici uffici. Promulgata il 21/05/2019; norma vigente senza limiti temporali.
Reato di scambio elettorale politico‑mafioso (modifica art. 416‑ter c.p.)
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