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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43143/2024 del 27/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere disposta dal G.I.P. per la provvisoria incolpazione di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art.74 d.P.R. 309/1990). Il ricorrente contestava: a) la mancanza dei requisiti dell'associazione (stabilità del vincolo, cassa comune, affectio societatis) e la qualificazione della sua condotta come partecipazione all'associazione anziché semplice concorso nei reati fine; b) l'utilizzo, a suo dire illegittimo, di fatti (capo 16 e 27) non oggetto di richiesta cautelare; c) l'insussistenza del pericolo di recidiva e l'erronea esclusione dell'idoneità di misure meno afflittive (es. braccialetto elettronico), soprattutto in presenza di assenza di precedenti e di fatti risalenti al 2022.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e mancanza di confronto specifico con i passaggi argomentativi dell'ordinanza impugnata. Ha ritenuto congrua e logica la motivazione del Tribunale del riesame, che aveva valutato gravità indiziaria basandosi su intercettazioni ambientali, riscontri tramite videosorveglianza e servizi di osservazione che documentavano l'attività di pusher del Ricotta, il suo ruolo di custode delle forniture e di collettore dei proventi, nonché l'esecuzione di direttive impartite dal capo del sodalizio (Argeri). Sull'esigenza cautelare il giudice ha ritenuto concreto e attuale il pericolo di recidiva in ragione dell'inserimento stabile nel contesto associativo e del regime presuntivo previsto per le misure cautelari relative all'art. 74 DPR 309/1990; ha inoltre motivato l'inidoneità del braccialetto elettronico per l'impossibilità di impedire e segnalare le comunicazioni con soggetti non conviventi. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende di euro 3.000,00; ordine di trasmettere copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario competente.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Consente al Tribunale del riesame di confermare l'ordinanza di misura anche per ragioni diverse da quelle espresse nel provvedimento impugnato (art.309, comma 9); richiede che gli elementi posti a base della conferma siano presenti nel panorama cognitivo del giudice e confrontabili dalla difesa.

  • art. 416 bis cod. pen.

    Il Tribunale del riesame ha escluso l'applicazione della circostanza aggravante di cui a tale articolo nel caso concreto.

  • art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    La fattispecie di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti è intesa come una struttura permanente con accordo destinato a compiere una serie indeterminata di delitti ex art.73. La prova del vincolo può fondarsi su facta concludentia (contatti continui, basi logistiche, divisione dei compiti, ruoli stabilmente assunti come custodia e raccolta proventi).

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione ai motivi di cassazione: le censure devono essere specifiche e confrontarsi con i passaggi argomentativi della decisione impugnata; censure generiche o limitate a una rielaborazione del compendio probatorio sono inammissibili.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Richiamato nella doglianza sulla valutazione della gravità indiziaria; la Corte ha ritenuto che la contestazione difensiva non abbia svolto il necessario confronto con le argomentazioni del giudice di merito.

  • art. 274 lett. c) cod. proc. pen.

    Ricondotta alle censure sulla motivazione delle esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione in ordine al pericolo di recidiva.

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Il regime presuntivo di adeguatezza della misura cautelare per le ipotesi di reato previste dall'art.74 DPR 309/1990 impone, per il superamento della presunzione, l'allegazione di elementi concreti contrari, che nel caso non sono stati forniti.

  • art. 309, comma 9, cod. proc. pen.

    Conferma che il Tribunale del riesame può fondare la conferma della misura su elementi diversi da quelli utilizzati dal G.I.P., purché gli stessi fossero presenti nel panorama cognitivo del giudice e siano stati conoscibili dalla difesa.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Disposizione che prescrive la trasmissione della copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario competente; la Corte ha disposto tale comunicazione.

  • Sentenza Corte Costituzionale n.186/2000

    Richiamata in relazione alla determinazione equitativa dell'importo dovuto alla Cassa delle Ammende: la Corte ha ritenuto che, pur non essendo il ricorso manifestamente incolpevole, non sussistevano ragioni per escludere il versamento equitativo di euro 3.000,00.

Massime di principio

  • Le censure sulla gravità indiziaria devono confrontarsi punto per punto con i passaggi logici e probatori riportati nell'ordinanza impugnata; altrimenti sono inammissibili per genericità.
  • Nelle ipotesi di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art.74 DPR 309/1990) la prova del vincolo associativo può fondarsi su facta concludentia (intercettazioni, videosorveglianza, ripartizione dei compiti, custodia di stupefacente e raccolta dei proventi).
  • Il Tribunale del riesame può confermare una misura cautelare anche su basi argomentative diverse da quelle del G.I.P., purché gli elementi siano nel panorama cognitivo del giudice e conoscibili dalla difesa (art.309 c.9 c.p.p.).
  • Per la misura cautelare relativa ad articoli come l'art.74 DPR 309/1990 opera un regime presuntivo di adeguatezza della custodia cautelare che richiede elementi concreti per essere superato (art.275 c.3 c.p.p.).
  • La mera risalente temporalità dei fatti (es. ultimi atti risalenti al 2022) non è di per sé sufficiente a escludere il pericolo di recidiva se sussistono elementi che indicano un'inserzione stabile nell'associazione.
  • Mezzi di controllo meno afflittivi (es. braccialetto elettronico) possono essere ritenuti inidonei se non impediscono né segnalano contatti con terzi non conviventi pertinenti all'attività delittuosa.
  • In cassazione è rischioso limitarsi a chiedere una diversa lettura del materiale probatorio senza scalfire la logica motivazionale del giudice di merito; tale approccio frequentemente determina l'inammissibilità del ricorso.
  • In caso di inammissibilità del ricorso la Corte può condannare alle spese e disporre un versamento in favore della Cassa delle Ammende, anche se non ritiene il ricorso presentato in mala fede.

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