Cassazione Penale, Sentenza n. 34722/2026 del 28/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il Tribunale di sorveglianza di Roma, con ordinanza del 25 marzo 2026, ha respinto la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale presentata da un condannato in espiazione della pena per omicidio stradale commesso guidando in stato di ebbrezza, già gravato da una precedente condanna per guida in stato di ebbrezza. Il programma proposto prevedeva un’attività lavorativa itinerante che comportava la guida di autoveicoli e che, secondo il Tribunale, non era idonea a sostenere una prognosi favorevole di reinserimento, anche per la mancata revisione critica del condannato e il rischio di recidiva. Con unico motivo, il ricorrente ha contestato la valutazione del programma, deducendo che esso assicurava un domicilio certo e consentiva di tracciare gli spostamenti lavorativi; che aveva riottenuto la patente dopo controlli ai quali era risultato idoneo; e che l’incidente oggetto della condanna era avvenuto fuori dall’orario di lavoro.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616, comma 1, c.p.p. Ha ritenuto infondata la censura relativa al domicilio certo, perché tale circostanza agevola i controlli ma non esaurisce la prognosi sul pericolo di recidiva richiesta dall’art. 47 ord. pen. Le deduzioni sulla tracciabilità degli spostamenti e sui controlli per la riacquisizione della patente sono state dichiarate inammissibili per difetto di autosufficienza; quella sulla diversa collocazione oraria dell’incidente è stata ritenuta inammissibile per la stessa ragione e comunque inidonea a evidenziare un vizio logico, considerato che il programma consentiva al condannato di tornare alla guida durante l’espiazione. È rimasta quindi ferma la valutazione sfavorevole del Tribunale, fondata anche sull’assenza di un avvio del processo di revisione critica.
Norme richiamate
l’esistenza di un domicilio certo facilita i controlli di polizia, ma di per sé non esaurisce la prognosi sul pericolo di recidiva che è imposta dall’art. 47 ord. pen. e che il Tribunale ha risolto in senso sfavorevole per il ricorrente.
La valutazione per l’affidamento in prova deve comprendere una prognosi sul pericolo di recidiva; la disponibilità di un domicilio certo, pur facilitando i controlli, non è da sola sufficiente a fondare una prognosi favorevole.
Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, che, con unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., deduce che l’ordinanza ha respinto l’istanza senza tener conto che il programma prevede un domicilio certo, che l’attività lavorativa è itinerante ma sono tracciabili gli spostamenti, che il condannato ha riottenuto la patente sottoponendosi ai controlli alle dipendenze ed è sempre risultato idoneo, che l’incidente stradale in cui fu commesso il reato avvenne in orario diverso da quello di lavoro.
La norma è richiamata quale criterio di esposizione sintetica dei motivi del ricorso, enunciati dalla Corte nei limiti ritenuti strettamente necessari.
Massime di principio
- La disponibilità di un domicilio certo può agevolare i controlli di polizia, ma non è sufficiente da sola a dimostrare l’assenza di pericolo di recidiva ai fini dell’affidamento in prova: la prognosi deve considerare complessivamente il programma e gli elementi rilevanti per il reinserimento.
- Nel valutare l’idoneità del programma di affidamento in prova, il giudice può considerare che l’attività proposta comporti la possibilità di riprendere proprio una condotta o un’attività connessa al reato, anche se il fatto fu commesso fuori dall’orario lavorativo.
- Le censure che si limitano ad affermare la tracciabilità degli spostamenti o l’esito favorevole di controlli sulla patente, senza esporre in modo autosufficiente gli elementi necessari alla verifica, possono essere dichiarate inammissibili.
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