Cassazione Penale, Sentenza n. 34592/2026 del 28/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati hanno impugnato la sentenza del Tribunale di Salerno del 19 febbraio 2026, che li aveva condannati alla sola pena dell’ammenda per il fatto contestato al capo 1, relativo all’illecito smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi. Un imputato era indicato quale titolare della società esecutrice dei lavori edili e l’altro quale committente delle opere. Il fatto era contestato come accertato il 27 ottobre 2010, data del verbale di sequestro; nella motivazione, tuttavia, è indicato come commesso il 27 ottobre 2020. La Corte d’appello di Salerno ha ritenuto inappellabile la condanna alla sola pena pecuniaria ai sensi dell’art. 593, comma 3, c.p.p., qualificando gli appelli come ricorsi per cassazione e trasmettendo gli atti alla Corte di cassazione. I ricorrenti hanno proposto sei motivi comuni: 1) erronea qualificazione del materiale rinvenuto nell’area di proprietà del committente e travisamento della prova, sostenendo che si trattasse di sottoprodotto o materia prima destinata al riutilizzo per il rifacimento del piazzale aziendale, e richiamando DDT che avrebbero attestato l’acquisto presso un impianto autorizzato di recupero; 2) insussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato e occasionalità della condotta; 3) omessa valutazione delle risultanze favorevoli, in particolare della consulenza tecnica di parte, rispetto agli atti di polizia giudiziaria; 4) mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; 5) richiesta di riduzione della pena al minimo e concessione dei benefici di legge; 6) omessa declaratoria di prescrizione, senza indicazione del relativo computo. La contestazione riguardava la movimentazione di 1.200 metri cubi di materiale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Il primo motivo è stato ritenuto generico perché non si confrontava con la motivazione del Tribunale, secondo cui l’area era movimentata in luogo diverso dal cantiere e non risultavano soddisfatti i requisiti di tutela della salute e dell’ambiente né predisposto il piano di utilizzo; i DDT invocati, peraltro non allegati all’impugnazione, non disarticolavano tale motivazione. Il secondo motivo è stato giudicato generico: la dedotta occasionalità non si confrontava con il quantitativo contestato di 1.200 mc, non trascurabile, e le allegazioni difensive erano meramente negatorie. Il terzo motivo non è consentito in cassazione nei termini proposti: la doglianza di omessa considerazione della prova favorevole non rispettava i limiti dell’art. 606, comma 1, lett. d) o e), c.p.p. Il quarto motivo, sulla particolare tenuità, era generico perché non confutava la valutazione del Tribunale sul quantitativo dei rifiuti, sull’impatto ambientale e, per uno degli imputati, sui precedenti per reati ambientali. Il quinto motivo era inammissibile in quanto chiedeva una nuova valutazione dell’entità della pena, determinata dal giudice di merito nell’esercizio non arbitrario né illogico della propria discrezionalità. Anche il sesto motivo è stato respinto: al 19 febbraio 2026 il termine di prescrizione non era decorso, tenuto conto di 427 giorni di sospensione per rinvii d’udienza; l’ulteriore decorso successivo non rilevava, data l’inammissibilità dei ricorsi e la mancata instaurazione di un valido rapporto processuale. I ricorrenti sono stati condannati ciascuno al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 593, comma 3, c.p.p.
La Corte di appello di Salerno, ritenuta l'inappellabilità della sentenza di condanna alla sola pena pecuniaria ai sensi dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., qualificava l'atto di gravame come ricorso per cassazione e trasmetteva gli atti a questa Corte.
La sentenza di condanna alla sola pena pecuniaria è stata considerata inappellabile; gli atti di appello sono stati quindi qualificati come ricorsi per cassazione.
art. 606 c.p.p.
In particolare, rispettivamente il terzo motivo non è consentito dalla legge, in ragione della limitata deducibilità in cassazione della ritenuta omessa considerazione della prova "favorevole", posto che ai sensi dell'art. 606 del codice di rito la deduzione in propositosoggiace o alle stringenti limitazioni di cui alla lett. d), del medesimo art. 606 citato, ovvero alla macroscopica rilevanza dei vizi di motivazione previsti dalla successiva lett. e), non addotti nel caso di specie.
La censura per omessa considerazione di prova favorevole è deducibile in cassazione solo entro i limiti indicati dall’art. 606, comma 1, lett. d) o e), c.p.p.; non è sufficiente richiedere una nuova valutazione del materiale probatorio.
art. 256, comma 1, d.lgs. n. 152/2006
Generico anche il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce l'assoluta occasionalità della condotta e, per l'effetto, la non configurabilità dell'ipotesi di reato ascritta, atteso che, come valorizzato dal giudice ed evidenziato nella imputazione, il quantitativo del materiale movimentato non poteva considerarsi trascurabile (nella contestazione si legge 1200 mc), dato rispetto al quale le allegazioni difensive meramente negatorie svolte nell'atto di impugnazione nulla deducono.
La censura volta a escludere il reato per occasionalità deve confrontarsi con gli elementi concreti valorizzati dal giudice, compreso il quantitativo movimentato; una contestazione meramente negatoria non è sufficiente.
art. 131-bis c.p.
Il quarto motivo del ricorso, a fronte della motivazione svolta dal Tribunale (che valorizza per entrambi gli imputati il dato quantitativo dei rifiuti e, in correlazione con esso, il relativo impatto ambientale, nonché per il Cupo anche l'esistenza di precedenti per reati ambientali) si palesa generico, anche avuto riguardo alla mera prospettazione alternativa della inesistenza di una "danno ambientale concreto".
La doglianza relativa alla particolare tenuità è generica se non confuta puntualmente gli elementi considerati dal giudice, quali quantità dei rifiuti, impatto ambientale e, ove rilevanti, precedenti dell’imputato.
art. 616 c.p.p.
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
La declaratoria d’inammissibilità comporta per i ricorrenti l’obbligo di sostenere le spese del procedimento.
Massime di principio
- In cassazione, la doglianza di omessa considerazione di una prova favorevole non può trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio: deve rientrare nei limiti di deducibilità previsti dall’art. 606, comma 1, lett. d) o e), c.p.p.
- È generica la censura che deduce l’occasionalità della gestione illecita di rifiuti senza confrontarsi con la quantità del materiale movimentato e con gli elementi fattuali valorizzati nella decisione impugnata.
- La doglianza sulla particolare tenuità del fatto deve misurarsi specificamente con gli elementi motivazionali utilizzati dal giudice, inclusi il quantitativo dei rifiuti e il loro impatto ambientale; la mera prospettazione di una diversa valutazione non basta.
- La determinazione della pena appartiene alla discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione quando la motivazione non presenti arbitrarietà o illogicità.
- La prescrizione va verificata considerando le sospensioni del relativo termine; dopo l’inammissibilità del ricorso, il successivo decorso del tempo non rileva, poiché non si è instaurato un valido rapporto processuale.
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