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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34586/2026 del 28/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblico ministero e parte civile)

La controversia

Il procedimento riguardava opere edilizie asseritamente realizzate, in epoca prossima al 2021, dalla proprietaria di un immobile confinante nella cosiddetta stanza di San Francesco di Paola, ricompresa nel palazzo storico denominato Palazzo Giudicessa, nel Comune di Spezzano della Sila. Secondo l'accusa, sarebbero state aperte brecce nel muro per rendere accessibile il locale, in assenza delle autorizzazioni richieste per la tutela di un immobile asseritamente vincolato e degli adempimenti in materia sismica. Il Tribunale di Salerno, con sentenza del 25 giugno 2024 resa all'esito di rito abbreviato non condizionato celebrato nell'udienza predibattimentale, aveva dichiarato non doversi procedere per prescrizione, senza statuire sulla domanda della parte civile. Dopo che il ricorso dell'imputata era stato riqualificato dalla Cassazione come appello e trasmesso alla Corte d'appello di Salerno, quest'ultima, con sentenza del 10 febbraio 2026, aveva assolto l'imputata per insussistenza del fatto, valorizzando investigazioni difensive, una nota ministeriale dell'8 luglio 2022, una planimetria catastale e la valutazione che il preteso varco fosse soltanto intonaco ammalorato. Il Procuratore generale ha dedotto: 1) l'inappellabilità della sentenza di primo grado, pronunciata in abbreviato, e l'incompetenza funzionale della Corte d'appello; 2) la carenza d'interesse dell'imputata, per tardività della rinuncia alla prescrizione; 3) l'assenza dei presupposti per un'assoluzione ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p., con vizi motivazionali e travisamento di prove; 4) l'illegittima utilizzazione di investigazioni difensive depositate oltre il termine, in violazione del contraddittorio. Il Comune, quale parte civile, ha proposto motivi sostanzialmente corrispondenti, aggiungendo che la sentenza assolutoria avrebbe potuto produrre effetti in giudizi civili e amministrativi pendenti e contestando anche la qualificazione del giudizio d'appello come giudizio di rinvio. La difesa dell'imputata ha eccepito l'inammissibilità o l'infondatezza dei ricorsi e chiesto la conferma dell'assoluzione.

La decisione

La Cassazione ha riconosciuto l'interesse concreto e attuale della parte civile a impugnare, considerati gli effetti che la formula assolutoria per insussistenza del fatto avrebbe potuto avere nei giudizi civili o amministrativi pendenti, ai sensi dell'art. 652 c.p.p. Ha respinto le censure relative all'incompetenza funzionale e all'inappellabilità: la riqualificazione del mezzo d'impugnazione operata dalla Cassazione ai sensi dell'art. 568, comma 5, c.p.p. vincolava il giudice destinatario della trasmissione degli atti e rendeva irretrattabile l'attribuzione del foro, senza configurabilità di un conflitto tra giudice di merito e Cassazione. Ha invece accolto le censure sulla tardività della rinuncia alla prescrizione. La rinuncia era stata formulata con memoria trasmessa il 5 febbraio 2025, dopo la sentenza di primo grado e dopo la proposizione dell'impugnazione, e non ricorrevano le ipotesi eccezionali che consentono una rinuncia successiva. L'imputata non aveva dedotto nel ricorso originario l'evidenza di una causa di proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p.; la sentenza di primo grado non conteneva statuizioni civili pregiudizievoli. La Corte d'appello avrebbe quindi dovuto rilevare la carenza d'interesse dell'impugnazione dell'imputata e non pronunciare l'assoluzione. Gli ulteriori motivi, relativi alla prova e alle investigazioni difensive, sono rimasti assorbiti. La sentenza d'appello del 10 febbraio 2026 è stata annullata senza rinvio per carenza d'interesse dell'impugnazione originaria; resta ferma la sentenza del Tribunale che aveva dichiarato non doversi procedere per prescrizione. L'imputata è stata condannata a rifondere alla parte civile le spese di rappresentanza e difesa del giudizio di legittimità, liquidate in euro 3.686,00.

Norme richiamate

  • art. 652 c.p.p.

    la parte civile abbia interesse all'impugnazione proposta, concreto ad attuale, in ragione della formula assolutoria adottata dalla Corte territoriale, stante quanto disposto dall'art. 652 cod. proc. pen. in punto di efficacia di giudicato della sentenza penale di assoluzione per insussistenza del fatto nel giudizio civile o amministrativo di danno

    La parte civile ha interesse concreto e attuale a impugnare un'assoluzione per insussistenza del fatto quando la sentenza può produrre effetti di giudicato nei giudizi civili o amministrativi di danno.

  • art. 568, comma 5, c.p.p.

    il provvedimento di riqualificazione del mezzo di impugnazione proposto operato dalla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. in ossequio al principio di conservazione degli atti processuali, produce effetti vincolanti, determinando l'attribuzione di "competenza funzionale" al giudice (anche) incompetente funzionalmente da parte della Corte di cassazione con la conseguente "irretrattabilità del foro commissorio conseguente al provvedimento di sua competenza"

    La riqualificazione dell'impugnazione effettuata dalla Cassazione vincola il giudice al quale sono trasmessi gli atti e comporta l'irretrattabilità dell'attribuzione della competenza funzionale.

  • art. 443 c.p.p.

    trattandosi di questione che, nella prospettazione della parte, atterrebbe alla incompetenza funzionale della Corte territoriale e, in via di ultima istanza, allo svolgimento di un grado di appello con riferimento a sentenza che, emessa in sede di abbreviato, risulterebbe inappellabile ai sensi dell'art. 443 cod. proc. pen.

    La Corte richiama la disciplina dell'inappellabilità della sentenza emessa in abbreviato, ma ritiene che nel caso concreto la precedente riqualificazione della Cassazione vincolasse il giudice destinatario degli atti.

  • art. 27 c.p.p.

    il conflitto di competenza (quale disciplinato dall'art. 27 del codice di rito, la cui compiuta portata precettiva include, al comma 2, la previsione di estensione della stessa ai "casi analoghi") giammai può configurarsi tra la Corte di cassazione ed altro giudice, poiché la Corte di cassazione, collocandosi in posizione sovraordinata rispetto agli altri organi giurisdizionali, può annullare o confermare le decisioni di altri giudici, ma mai potrebbe trovarsi in una situazione di "conflitto" rispetto ad essi

    Il conflitto di competenza non può configurarsi tra la Cassazione e un altro giudice, anche nei casi analoghi contemplati dalla disciplina processuale.

  • art. 627 c.p.p.

    sebbene la riqualificazione dell'impugnazione non possa assimilarsi compiutamente ad un provvedimento di annullamento con rinvio, per il quale l'art. 627 cod. proc. pen. prevede espressamente, al comma 3, l'obbligo del giudice di uniformarsi alla sentenza di cassazione per ogni questione con essa decisa, e sebbene non sia previsto espressamente un vincolo del giudice di merito ad uniformarsi alle statuizioni della Corte in tema di riqualificazione del gravame proposto, tale vincolo risulta chiaramente e ripetutamente affermato da questa Corte

    Pur non essendo la riqualificazione dell'impugnazione un annullamento con rinvio ai sensi dell'art. 627 c.p.p., la decisione della Cassazione sulla riqualificazione produce comunque, secondo la giurisprudenza richiamata, un effetto vincolante per il giudice destinatario.

  • art. 28 c.p.p.

    la statuizione della Corte di legittimità in tema di riqualificazione dell'impugnazione ex art. 568, comma 5, cod. proc. pen., produce un effetto vincolante attributivo del foro commissorio irretrattabile, "...equivalente a quello espressamente previsto dagli artt. 25 e 627 cod. proc. pen., attesa l'impossibilità per il giudice dell'opposizione di sollevare conflitto ex art. 28 cod. proc. pen., con la Corte di cassazione

    Il giudice destinatario degli atti non può sollevare conflitto di competenza con la Cassazione in relazione alla riqualificazione dell'impugnazione da questa disposta.

  • art. 129, comma 2, c.p.p.

    l'art. 129, comma 2, del codice di rito, che impone al giudice di pronunciare sentenza assolutoria, pur in presenza di una causa di estinzione del reato, ove dagli atti risulti l'evidenza della prova della sussistenza di una causa di non punibilità

    In presenza di una causa estintiva, il giudice può pronunciare assoluzione nel merito soltanto quando dagli atti emerga in modo evidente la prova di una causa di non punibilità.

  • art. 522 c.p.p.

    in tema di correlazione tra accusa e sentenza, tema comunque sottostante anche all'individuazione della ragione di deroga al più generale principio che declina l'interesse ad impugnare la declaratoria di prescrizione come correlato all'avvenuta, preventiva rinuncia ad essa, la diversità fra la data del fatto indicata nel capo di imputazione e quella ritenuta in sentenza dà luogo a nullità ex art. 522 cod. proc. pen. nel caso in cui l'elemento temporale abbia concretamente inciso sul diritto di difesa

    La divergenza tra la data del fatto contestata e quella ritenuta in sentenza determina nullità per violazione della correlazione tra accusa e sentenza solo se l'elemento temporale ha concretamente inciso sul diritto di difesa.

  • art. 516 c.p.p.

    in applicazione di tale principio, la Corte ha annullato la decisione che, senza che fosse stato osservato il procedimento previsto dall'art. 516 cod. proc. pen., aveva riferito la condotta di furto di energia elettrica, contestata come avvenuta il 20 agosto 2018, agli anni compresi tra il 2014 e il 2016, periodo in cui si erano succeduti tre differenti intestatari nell'utenza

    La modifica del riferimento temporale dell'accusa deve rispettare il procedimento previsto per la modifica dell'imputazione quando la variazione può incidere concretamente sul diritto di difesa.

  • art. 652 c.p.p.

    la parte civile abbia interesse all'impugnazione proposta, concreto ad attuale, in ragione della formula assolutoria adottata dalla Corte territoriale, stante quanto disposto dall'art. 652 cod. proc. pen. in punto di efficacia di giudicato della sentenza penale di assoluzione per insussistenza del fatto nel giudizio civile o amministrativo di danno

    La parte civile ha interesse concreto e attuale a impugnare un'assoluzione per insussistenza del fatto quando la sentenza può produrre effetti di giudicato nei giudizi civili o amministrativi di danno.

Massime di principio

  • La riqualificazione del mezzo d'impugnazione operata dalla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 568, comma 5, c.p.p. vincola il giudice destinatario degli atti e rende irretrattabile l'attribuzione della competenza funzionale; non è configurabile un conflitto di competenza tra la Cassazione e il giudice di merito.
  • La rinuncia alla prescrizione è tardiva e inefficace se formulata dopo la sentenza del grado nel quale la prescrizione è stata dichiarata. La rinuncia deve essere manifestata tempestivamente, e la proposizione dell'impugnazione senza dedurla non può essere sanata da una dichiarazione successiva, salvo le specifiche ipotesi eccezionali riconosciute dalla giurisprudenza.
  • L'imputato privo di una tempestiva rinuncia alla prescrizione non ha interesse a impugnare la sentenza che dichiara estinto il reato, quando non vi siano statuizioni civili pregiudizievoli e l'impugnazione non deduca l'evidenza di una causa di proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p.
  • La parte civile può avere interesse concreto e attuale a impugnare una sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto quando essa sia idonea a spiegare efficacia di giudicato in procedimenti civili o amministrativi di danno.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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