Cassazione Penale, Sentenza n. 34590/2026 del 28/09/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato era stato condannato dal Tribunale di Brindisi il 16 gennaio 2025, con decisione confermata dalla Corte d'appello di Lecce il 18 marzo 2026, per avere trasportato senza autorizzazione rifiuti non pericolosi, in relazione a fatti contestati come commessi il 20 aprile 2020 e qualificati ai sensi dell'art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. 152/2006. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge per mancata declaratoria di prescrizione e ha contestato la legittimità costituzionale del regime applicabile ai reati commessi dal 1° gennaio 2020, che arresta il corso della prescrizione con la sentenza di primo grado e affida ai gradi d'impugnazione il limite temporale dell'improcedibilità; ha invocato gli artt. 3, 24, 25 e 117 Cost., lamentando anche disparità rispetto ai fatti soggetti alla disciplina previgente. Con il secondo motivo ha denunciato manifesta illogicità della motivazione sull'esclusione dell'occasionalità: ha contestato l'esistenza di un preliminare raggruppamento organizzato dei rifiuti, ha sostenuto di essere titolare di un'attività di commercio di rottami e di avere un'autorizzazione all'attività dal 2000, e ha negato la volontà di disfarsi dei materiali; ha inoltre dedotto che la pluralità delle tipologie trasportate non dimostrerebbe di per sé un'organizzazione. Con il terzo motivo ha censurato il diniego delle attenuanti generiche, ritenendo insufficiente il riferimento alla rilevanza della condotta e lamentando l'omessa considerazione di elementi indicati alle pagine 12 e 14 dell'atto di appello.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto infondato: per il reato commesso il 20 aprile 2020 opera il regime introdotto dalla legge n. 134/2021, che fa cessare il corso della prescrizione con la sentenza di primo grado e prevede l'improcedibilità per il superamento dei termini nei giudizi d'impugnazione; tale sistema è stato ritenuto non irragionevole e la sua applicazione ai reati commessi dal 1° gennaio 2020 non determina, da sola, una disparità di trattamento. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la sentenza d'appello aveva motivato adeguatamente l'assenza di occasionalità sulla base della quantità e varietà dei rifiuti e della preliminare attività organizzata di raccolta o raggruppamento; il materiale, comprendente ferro, carcasse di elettrodomestici in metallo e plastica e un passeggino, era stato logicamente qualificato come rifiuto e l'attività commerciale e l'autorizzazione invocate non legittimavano quel trasporto. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile sia perché rinviava genericamente a passaggi dell'atto d'appello senza illustrarne il contenuto, sia perché la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche era congrua, essendo fondata sull'offensività della condotta e sulla capacità a delinquere desunta anche da precedenti penali specifici. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni per escludere la colpa nella causa d'inammissibilità.
Norme richiamate
art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. 152/2006
ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 256 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, il carattere non occasionale della condotta di trasporto illecito di rifiuti può essere desunto anche da indici sintomatici, quali la provenienza del rifiuto da una attività imprenditoriale esercitata da chi effettua o dispone l'abusiva gestione, la eterogeneità dei rifiuti gestiti, la loro quantità, le caratteristiche del rifiuto indicative di precedenti attività preliminari di prelievo, raggruppamento, cernita, deposito.
La non occasionalità del trasporto illecito può essere desunta da una valutazione complessiva di indici sintomatici, tra cui provenienza imprenditoriale, eterogeneità e quantità dei rifiuti e tracce di attività preliminari organizzate.
art. 158 c.p.
Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole; per il reato permanente o continuato, dal giorno in cui è cessata la permanenza o la continuazione
La disposizione disciplina la decorrenza del termine prescrizionale in relazione alla forma del reato; la sentenza ricostruisce il regime applicabile nel tempo coordinandola con le successive modifiche legislative.
art. 159 c.p.
Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso dalla pronunzia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o dell'irrevocabilità del decreto di condanna
La Corte richiama la disciplina introdotta dalla legge n. 3/2019 come parte della successione normativa, poi modificata dalla legge n. 134/2021 per i fatti commessi dal 1° gennaio 2020.
art. 161-bis c.p.
Il corso della prescrizione del reato cessa definitivamente con la pronunzia della sentenza di primo grado. Nondimeno, nel caso di annullamento che comporti la regressione del procedimento al primo grado o a una fase anteriore, la prescrizione riprende il suo corso dalla data della pronunzia definitiva di annullamento
Per i reati soggetti al regime introdotto dalla legge n. 134/2021, il corso della prescrizione cessa con la sentenza di primo grado, salvo che l'annullamento determini la regressione del procedimento.
art. 344-bis c.p.p.
la mancata definizione di ciascun giudizio di impugnazione entro ciascun termine corrispondentemente fissato (segnatamente, quello di due anni per il giudizio di appello, quello di un anno per il giudizio di cassazione) costituisce causa di improcedibilità dell'azione penale.
Il limite temporale dei giudizi d'impugnazione è affidato all'improcedibilità dell'azione penale; per i procedimenti rientranti nella disciplina transitoria la sentenza richiama i termini specifici previsti dalla legge.
art. 616 c.p.p.
il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
La declaratoria d'inammissibilità comporta, ai sensi della norma, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Massime di principio
- Per i reati commessi dal 1° gennaio 2020, il regime risultante dalla legge n. 134/2021 arresta il corso della prescrizione con la pronuncia della sentenza di primo grado, salva la regressione del procedimento conseguente ad annullamento, e affida ai termini dei giudizi d'impugnazione la tutela contro una durata eccessiva mediante l'improcedibilità.
- La diversità di disciplina prescrizionale applicabile a reati commessi in periodi differenti, conseguente alla successione delle leggi nel tempo, non integra di per sé una disparità di trattamento; il sistema che coordina cessazione della prescrizione e improcedibilità non è irragionevole quando realizza un bilanciamento tra interessi pubblici e privati e non è dedotta una specifica irragionevolezza.
- La non occasionalità del trasporto illecito di rifiuti può essere desunta da indici sintomatici valutati nel loro insieme, quali quantità ed eterogeneità dei materiali, loro provenienza imprenditoriale e presenza di attività preliminari di prelievo, raggruppamento, cernita o deposito.
- Nel ricorso per cassazione, la censura che lamenta l'omessa valutazione di doglianze d'appello è inammissibile se si limita a rinviare genericamente all'atto di gravame senza indicare il contenuto delle questioni che si assumono irrisolte.
- Il diniego delle attenuanti generiche è adeguatamente motivato quando il giudice lo fonda sull'offensività della condotta e sulla capacità a delinquere, anche desunta da precedenti penali specifici.
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