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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34593/2026 del 28/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente imputato)

La controversia

Il pubblico ministero ha impugnato la sentenza del Tribunale di Vasto del 27 febbraio 2026, che aveva assolto una società a responsabilità limitata dall’illecito amministrativo contestato ai sensi dell’art. 25-undecies, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 231/2001, in relazione al reato presupposto di cui all’art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152/2006, attribuito alla persona fisica che era sia amministratore unico della società sia titolare di una ditta individuale operante nello stesso settore. L’imputazione riguardava il deposito incontrollato e l’abbruciamento illecito di rifiuti, descritti come imballaggi in cartone per colla cementizia o premiscelati, su un terreno nella disponibilità sia della società sia della persona fisica. Il ricorso articolava quattro motivi: con il primo deduceva violazione di legge e vizio motivazionale per l’omessa analisi della continuità normativa tra la formulazione attuale e quella previgente dell’art. 256 e per la mancata verifica della riferibilità della gestione dei rifiuti alla società, anziché alla ditta individuale; con il secondo lamentava che il Tribunale avesse richiamato il criterio dell’oltre ogni ragionevole dubbio senza indicare le risultanze probatorie che fondavano il dubbio; con il terzo contestava che il dubbio fosse meramente congetturale e che la motivazione non si confrontasse con le prove; con il quarto denunciava omessa valutazione o travisamento della relazione di servizio dei Carabinieri, sostenendo che la promiscuità del deposito e la comune rappresentanza dei due soggetti indicassero che il fatto era stato commesso nell’interesse e a vantaggio di entrambi. La società aveva chiesto l’inammissibilità o il rigetto del ricorso; la Procura generale aveva chiesto l’accoglimento del quarto motivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto generico: non indicava la modifica normativa rilevante né spiegava come la successione di leggi nel tempo avrebbe potuto condurre a un diverso esito, e non si confrontava con la ratio preliminare della sentenza, fondata sulla mancata prova dell’interesse o vantaggio della società. I motivi secondo, terzo e quarto, esaminati congiuntamente, sono stati ritenuti diretti a ottenere una nuova valutazione delle prove, preclusa in sede di legittimità. La Corte ha rilevato che il Tribunale aveva motivato il ragionevole dubbio sulla base dell’attività edilizia svolta da entrambi i soggetti, della disponibilità del terreno da parte di entrambi e della loro riconducibilità alla stessa persona fisica; le censure non dimostravano manifesta illogicità, contraddittorietà o travisamento della prova, né offrivano elementi concreti per affermare la certa riferibilità, anche parziale, dei rifiuti alla sola società. La decisione impugnata, quindi, resta ferma. Il testo fornito non riporta il dispositivo successivo alla formula «P.Q.M.» né indica statuizioni sulle spese o sulla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 25-undecies, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 231/2001

    La contestazione per cui si procede, relativa all'illecito amministrativo dell'ente, in particolare, veniva elevata nei confronti della sola Paolucci Costruzioni srl per il reato presupposto di deposito incontrollato e abbruciamento illecito dei rifiuti ascritto, in ipotesi, a Maurizio Paolucci

    La responsabilità contestata all’ente è quella prevista per l’illecito amministrativo dipendente dal reato presupposto; nel caso concreto l’imputazione era rivolta alla sola società.

  • art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152/2006

    La motivazione posta a fondamento della pronuncia assolutoria impugnata si svolge proprio sulla base della valutazione degli elementi emergenti dall'istruttoria, in relazione ai quali ha ritenuto non provata la certa riferibilità dei rifiuti all'interesse e al vantaggio della società a responsabilità limitata.

    La disposizione individua il reato presupposto contestato; la decisione in esame non risolve nel merito la sua configurabilità, ma conferma che la responsabilità dell’ente non poteva essere affermata in assenza della prova che la condotta fosse riferibile al suo interesse o vantaggio.

  • art. 5 d.lgs. n. 231/2001

    fondata sulla non certa riferibilità dell'interesse e vantaggio, previsto dall'art. 5 d. Igs. n. 231/01 quale elemento costitutivo della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche dipendenti da reato, all'uno o all'altro dei soggetti giuridici (srl e ditta individuale) riconducibili alla persona fisica autrice dei fatti oggetto di imputazione

    L’interesse o il vantaggio dell’ente costituisce elemento della responsabilità amministrativa dipendente da reato e deve essere riferibile all’ente destinatario dell’imputazione; il dubbio tra la società e un distinto soggetto economico riconducibile alla stessa persona fisica può impedire di affermare tale elemento.

  • art. 2 c.p.

    Sotto altro profilo, si osserva che l'Ufficio ricorrente in alcuna parte illustra le ragioni giuridiche per le quali la modifica normativa intervenuta, ove applicabile ex art. 2 cod. pen., potesse determinare un diverso esito di condanna, con ciò evidenziandosi ulteriori profili di genericità della deduzione svolta.

    La deduzione relativa alla successione di leggi penali nel tempo deve spiegare in che modo la modifica normativa, se applicabile, inciderebbe sull’esito del giudizio; in mancanza, la censura è generica.

  • art. 173, comma 1, norme di attuazione del codice di procedura penale

    Il ricorso è affidato a quattro distinti motivi, che di seguito verranno enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come previsto dall'art. 173, comma 1, delle norme di attuazione del codice di rito.

    La norma è richiamata quale criterio per esporre i motivi nei limiti necessari alla motivazione della decisione.

Massime di principio

  • La responsabilità amministrativa dell’ente dipendente da reato richiede che l’interesse o il vantaggio sia riferibile all’ente imputato; quando gli elementi disponibili non consentono di distinguere con certezza l’attività dell’ente da quella di un diverso soggetto economico, il giudice può escludere che tale requisito sia provato.
  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova ponderazione delle risultanze probatorie mediante la mera contrapposizione di una ricostruzione alternativa a quella del giudice di merito; la censura deve individuare concreti vizi di manifesta illogicità, contraddittorietà o travisamento della prova.
  • Il richiamo al criterio dell’oltre ogni ragionevole dubbio non rende di per sé illogica la motivazione assolutoria quando il giudice espone gli elementi fattuali che fondano il dubbio e questi sono oggetto di una valutazione complessiva.
  • Una censura relativa alla successione di leggi penali nel tempo è generica se non individua con precisione la modifica normativa invocata e non illustra come la sua applicazione potrebbe determinare un diverso esito.

Come è indicizzato

MaterieInteresse o vantaggioImpugnazioni
RamiResponsabilità enti (231)Processo penale

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