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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34589/2026 del 28/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)

La controversia

La Procura Generale ha impugnato per cassazione la sentenza del 30 ottobre 2025 del GUP di Bergamo, pronunciata ai sensi dell'art. 464-septies c.p.p. dopo l'esito positivo della messa alla prova disposta con ordinanza del 6 febbraio 2025, impugnando anche quest'ultima ordinanza, che non le era stata comunicata. Ha dedotto violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), c.p.p., in relazione agli artt. 168-bis, comma 2, c.p. e 464-bis c.p.p.: il giudice avrebbe ammesso l'imputato senza prevedere nel programma l'impegno a versare le imposte evase, né valutare l'eventuale impossibilità economica di adempiere. La difesa ha chiesto il rigetto del ricorso. Il testo non specifica il reato contestato né l'ammontare delle imposte evase.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che le condotte dirette a eliminare le conseguenze dannose o pericolose del reato, e l'eventuale risarcimento del danno quando possibile, costituiscano contenuti autonomi e indefettibili della messa alla prova, non sostituibili dal lavoro di pubblica utilità. Nel caso concreto tali condotte non erano state inserite nel programma né previamente valutate. Ha quindi annullato sia l'ordinanza di ammissione alla messa alla prova sia la sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Bergamo, Ufficio GIP, per una nuova valutazione sul punto.

Norme richiamate

  • art. 168-bis, comma 2, c.p.

    Dal tenore della disposizione si ricava, chiaramente, che per il legislatore, «la prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato» siano elementi necessari ed indefettibili per la concessione della messa alla prova, non surrogabili da altri.

    Le condotte riparatorie e, quando possibile, il risarcimento del danno sono componenti necessarie della messa alla prova, autonome rispetto al lavoro di pubblica utilità e non sostituibili da quest'ultimo.

  • art. 168-bis, comma 3, c.p.

    Dal tenore della disposizione si ricava, chiaramente, che per il legislatore, «la prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato» siano elementi necessari ed indefettibili per la concessione della messa alla prova, non surrogabili da altri.

    Il lavoro di pubblica utilità è un requisito ulteriore della messa alla prova e non assorbe né sostituisce le condotte dirette a eliminare le conseguenze del reato.

  • art. 464-bis, comma 4, lett. b), c.p.p.

    Conclusioni conformi si traggono dalle disposizioni processuali dettate in materia dall'art. art. 464-bis, comma 4, lett. b), cod. proc. pen., relativa al contenuto del programma di trattamento, e dall'art. 464-quinquies, comma 1, del codice di rito, relativo al termine previsto dal giudice per l'esecuzione delle condotte riparatorie o risarcitorie imposte.

    Il programma di trattamento deve essere coerente con la previsione delle condotte riparatorie o risarcitorie richieste per la messa alla prova.

  • art. 464-quinquies, comma 1, c.p.p.

    Conclusioni conformi si traggono dalle disposizioni processuali dettate in materia dall'art. art. 464-bis, comma 4, lett. b), cod. proc. pen., relativa al contenuto del programma di trattamento, e dall'art. 464-quinquies, comma 1, del codice di rito, relativo al termine previsto dal giudice per l'esecuzione delle condotte riparatorie o risarcitorie imposte.

    La disciplina processuale contempla l'esecuzione delle condotte riparatorie o risarcitorie imposte e il giudice deve provvedere sul relativo termine.

  • art. 464-septies c.p.p.

    La disposizione è richiamata per identificare la sentenza pronunciata all'esito positivo della messa alla prova, ma il testo non ne sviluppa l'interpretazione.

  • art. 606, comma 1, lett. b) e c), c.p.p.

    La norma è indicata quale base dei motivi di ricorso per violazione di legge e inosservanza di norme processuali, senza che la Corte ne svolga una specifica interpretazione.

Massime di principio

  • Le condotte volte a eliminare le conseguenze dannose o pericolose del reato e, ove possibile, il risarcimento del danno costituiscono elementi autonomi e indefettibili della messa alla prova; non possono essere sostituiti dal lavoro di pubblica utilità.
  • L'ammissione alla messa alla prova richiede che le condotte riparatorie o risarcitorie siano considerate nella valutazione giudiziale e nel programma di trattamento; la loro omissione comporta l'annullamento dell'ordinanza di ammissione e della sentenza di esito positivo, con rinvio per nuova valutazione.

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