Cassazione Penale, Sentenza n. 34584/2026 del 28/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
Il ricorso è proposto contro la sentenza del 10 dicembre 2025 della Corte d’appello di Catanzaro, che, riformando la decisione del Tribunale di Crotone, aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti del ricorrente per lottizzazione abusiva, confermando nel resto la sentenza di primo grado, comprese la confisca dei terreni sequestrati e degli immobili realizzati e la condanna al pagamento in favore del Comune di Crotone costituito parte civile. La vicenda riguardava la realizzazione abusiva, su terreni con destinazione agricola, di quattro capannoni non ultimati, a due piani fuori terra e uno interrato, per una superficie complessiva di circa 1.500 mq. Il primo motivo sosteneva che la permanenza del reato fosse cessata il 20 novembre 2010, data della comunicazione di fine lavori, e non con il sequestro preventivo dell’8 gennaio 2018; da tale premessa il ricorrente deduceva la prescrizione maturata prima della sentenza di primo grado e l’impossibilità di accertare il reato ai fini della confisca. Il secondo motivo contestava la valutazione della componente oggettiva della lottizzazione: sosteneva che il Piano di Utilizzazione Aziendale (PUA) fosse stato predisposto e consegnato al Comune, anche se non reperito nei fascicoli comunali, e che la disciplina urbanistica richiedesse l’impegno alla coltivazione, senza necessità della qualifica di imprenditore agricolo. Il terzo motivo deduceva travisamento delle deposizioni dell’ufficiale di polizia giudiziaria e di un funzionario comunale, che avrebbero attestato la conformità delle opere al progetto e la loro regolarità. La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondati tutti e tre i motivi.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha rilevato che la censura non si confrontava con la motivazione di merito, secondo la quale i lavori non erano ultimati al 20 novembre 2010: la valutazione era fondata sulla deposizione relativa al sopralluogo del 23 febbraio 2017 e sulle fotografie allegate alla comunicazione di fine lavori, che non documentavano il completamento delle opere. Sul secondo motivo ha osservato che il ricorrente proponeva una lettura alternativa delle prove, senza disarticolare la motivazione dei giudici di merito, che avevano valorizzato il mancato deposito e il mancato richiamo del PUA nel titolo edilizio, l’attività professionale del ricorrente in settori diversi da quello agricolo, le caratteristiche degli edifici non compatibili con l’uso agricolo e la successiva SCIA del 2016 diretta alla trasformazione della destinazione d’uso. Sul terzo motivo ha ritenuto che le deposizioni invocate fossero state considerate nel più ampio quadro probatorio e che la loro pretesa concludenza non fosse decisiva: la conformità materiale delle opere ai titoli non escludeva la lottizzazione, tenuto conto dell’illegittimità del titolo abilitativo e della non funzionalità delle opere all’attività agricola. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese della parte civile, liquidate in euro 3.686 oltre accessori di legge. La decisione non ha modificato la declaratoria di non doversi procedere per il reato né le statuizioni civili e di confisca confermate in appello.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
La declaratoria d’inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
art. 578-bis c.p.p.
Per l'effetto, il reato doveva ritenersi prescritto in data anteriore alla sentenza di primo grado, con decorso del termine di prescrizione del reato in epoca antecedente alla data di emissione del decreto di citazione a giudizio, sicché, si evidenzia, il giudice di primo grado non avrebbe potuto compiere alcun accertamento in ordine agli elementi oggettivi e soggettivi del reato, neppure ai fini della confisca che, pertanto, non poteva essere né disposta dal Tribunale, né confermata dal giudice di appello ai sensi dell'art. 578-bis cod. proc. pen.
La disposizione è richiamata nell’argomentazione del ricorrente sulla possibilità di confermare la confisca dopo la declaratoria di estinzione del reato; la Corte dichiara inammissibile la censura senza accogliere tale prospettazione.
Massime di principio
- La censura sulla data di cessazione della permanenza e sulla conseguente decorrenza della prescrizione è inammissibile quando si limita a riproporre la tesi difensiva senza confrontarsi specificamente con le valutazioni probatorie dei giudici di merito che la smentiscono.
- Il ricorso per cassazione non è sede per ottenere una nuova valutazione complessiva delle prove: la prospettazione di una ricostruzione alternativa non basta se non individua un vizio idoneo a disarticolare il percorso motivazionale della decisione impugnata.
- Il travisamento della prova assume rilievo quando manca la motivazione sulla valutazione di un elemento probatorio acquisito e potenzialmente idoneo a disarticolare l’impianto logico della decisione; non è sufficiente invocare una diversa lettura di prove già considerate.
- La conformità materiale dell’opera a un titolo edilizio non esclude di per sé la lottizzazione abusiva quando il titolo sia ritenuto illegittimo e l’intervento risulti privo della funzionalità richiesta dalla destinazione urbanistica agricola.
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