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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 16829/2022 del 24/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'Agenzia impugna la sentenza della Commissione tributaria regionale che, in un giudizio d'ottemperanza, aveva ordinato il pagamento integrale del rimborso (90% IRPEF riferito agli anni 1990-1992) riconosciuto con precedente sentenza irrevocabile. L'Amministrazione deduceva che la normativa sopravvenuta (art.1, comma 665 L.190/2014, come modificata dall'art.16-octies DL 91/2017 e dal provvedimento direttoriale 26.9.2017) limita l'effettuazione dei rimborsi (riduzione del 50% e distribuzione in base alle risorse disponibili) e che tali limiti si applicano anche ai rimborsi riconosciuti giudizialmente, così da non dover procedere al pagamento integrale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, ritenendo che la CTR abbia errato nel negare l'applicabilità dell'art.16-octies/D.L. 91/2017 alla fase di attuazione/ottemperanza. La Corte ha stabilito il principio che le limitazioni introdotte dalla normativa sopravvenuta concernono le modalità di effettuazione dei rimborsi (fase esecutiva/attuativa) e non estinguono il diritto sostanziale riconosciuto con sentenza passata in giudicato. Il giudice dell'ottemperanza deve verificare la disponibilità delle risorse stanziate e, in caso di incapienza, disporre determinazioni specifiche (anche mediante nomina di commissario ad acta) per assicurare l'esecuzione della decisione, inclusa la possibilità di emettere lo speciale ordine di pagamento in conto sospeso. La CTR è stata cassata e la questione rimessa per le determinazioni conformi ai principi affermati.

Norme richiamate

  • legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 665

    "In relazione alle istanze di rimborso presentate, qualora l'ammontare delle stesse ecceda le complessive risorse stanziate dal presente comma, i rimborsi sono effettuati applicando la riduzione percentuale del 50 per cento sulle somme dovute; a seguito dell'esaurimento delle risorse stanziate dal presente comma non si procede all'effettuazione di ulteriori rimborsi."

    La norma disciplina le modalità di effettuazione dei rimborsi (effettuazione e limiti di spesa) e non modifica il diritto sostanziale già accertato dal giudice; le riduzioni e i limiti hanno efficacia nella fase di esecuzione/ottemperanza.

  • art. 16-octies del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 (conv. L. 3 agosto 2017, n. 123)

    Introduzione di ius superveniens che regola la riduzione del 50% e la ripartizione dei rimborsi in caso di esaurimento delle risorse; applicabile in sede esecutiva/di ottemperanza anche quando il titolo di rimborso è una sentenza divenuta irrevocabile.

  • Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 26 settembre 2017 (Provv. n.195405/2017)

    "2.1 ... l’Agenzia delle entrate effettua i rimborsi ... applicando la riduzione del 50 per cento sulle somme dovute. 2.2 ... erogare gli importi ... a partire da quelli che si riferiscono alle istanze con data di presentazione più remota, fino a concorrenza delle somme stanziate. 2.3 ... le somme residue sono erogate proporzionalmente al valore degli importi liquidati."

    Specifiche modalità operative di applicazione della riduzione e della ripartizione delle risorse: ordine cronologico e, in caso di incapienza, erogazione proporzionale.

  • art. 70 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Regola il giudizio di ottemperanza tributario; limita le censure in cassazione ma ammette la denuncia di 'error in procedendo' e il difettoso esercizio del potere-dovere del giudice dell'ottemperanza di integrare e precisare il dictum del giudicato.

  • art. 9, comma 17, legge 27 dicembre 2002, n. 289

    Norma originaria che riconosceva la definizione/beneficio (quali rimborsi pari al 90% dell'IRPEF) per i soggetti colpiti dal sisma; il relativo diritto sostanziale è stato oggetto del giudizio di cognizione che ha accertato l'importo dovuto.

  • art. 29 del d.l. 30 dicembre 2019, n. 162 (conv. L. 28 febbraio 2020, n. 8)

    Ha modificato la portata dello stanziamento previsto dall'art.1, comma 665 L.190/2014 elevandolo a complessivi euro 160.000.000,00 e eliminando la ripartizione annuale, con effetto sull'esauribilità delle risorse disponibili.

  • art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669 (convert. L. 28 dicembre 1997, n. 30)

    Prevede lo speciale ordine di pagamento in conto sospeso che consente alla Pubblica Amministrazione, in presenza di titolo esecutivo e mancata disponibilità sul capitolo, di ottenere un'anticipazione dall'istituto tesoriere in attesa della regolarizzazione contabile; strumento utilizzabile per dare esecuzione ai giudicati anche quando le risorse non risultino immediate.

Massime di principio

  • Le norme sopravvenute che limitano o regolano l'effettuazione dei rimborsi (ius superveniens) incidono sulla fase esecutiva/di attuazione e non sul diritto sostanziale già accertato in sede di cognizione: il giudicato resta intatto.
  • Nel giudizio d'ottemperanza il giudice deve verificare la disponibilità delle risorse previste dalla normativa di settore e, se necessario, definire il 'quomodo' dell'esecuzione (nomina di commissario ad acta, ordine speciale di pagamento in conto sospeso, misure contabili), invece di dichiarare estinto o ridotto in via sostanziale il credito del contribuente.
  • L'assenza o l'insufficienza temporanea di fondi non autorizza una falcidia definitiva del credito riconosciuto giudizialmente: l'amministrazione deve utilizzare gli strumenti contabili e procedurali previsti per assicurare l'adempimento non appena possibile.
  • L'onere probatorio relativo all'effettiva eccedenza delle domande rispetto alle risorse compete all'Amministrazione nella fase di attuazione; il giudice d'ottemperanza può esigere verifiche documentali e contabili e disporre interventi sostitutivi ove l'Amministrazione non provveda.
  • Per evitare discriminazioni tra contribuenti (art. 3 Cost.) e situazioni di ingiustificata disparità, l'applicazione dei limiti deve avvenire secondo criteri oggettivi e temporali (ordine cronologico, ripartizione proporzionale) e nel rispetto dei principi costituzionali e convenzionali.

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