Cassazione Civile, Ordinanza n. 36166/2021 del 23/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento catastale con cui l'Ufficio ha rettificato, nell'ambito della procedura DOCFA, la rendita proposta per una struttura immobiliare sita in Fiano Romano: la contribuente aveva presentato una dichiarazione con attribuzione della categoria D/8 e rendita pari a euro 10.046,00, poi rettificata dall'Amministrazione a euro 45.900,00. In primo grado il ricorso della società era stato accolto; in appello la CTR del Lazio ha respinto l'impugnazione dell'Agenzia ritenendo l'avviso non sufficientemente motivato, perché non indicava le ragioni dell'aumento della rendita e non svolgeva una valutazione del collegamento funzionale con l'interesse pubblico dei beni. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione della normativa catastale e dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., sostenendo che la CTR aveva erroneamente richiesto una motivazione più ampia di quella dovuta in una procedura DOCFA e aveva mal applicato i criteri di classificazione delle unità immobiliari nelle categorie speciali, in particolare del gruppo E. L'Ufficio ha dedotto che: i) nella procedura DOCFA, quando l'Ufficio non disattende i dati fattuali indicati dal contribuente e si limita a una diversa valutazione tecnica del valore economico del bene, l'obbligo motivazionale è assolto con l'indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita; ii) per gli immobili a destinazione speciale, la rendita può essere stimata con criteri diretti o indiretti sulla base della consistenza del bene e delle risultanze documentali; iii) gli immobili con autonomia funzionale e reddituale destinati ad uso commerciale o industriale non possono essere compresi nelle categorie del gruppo E; iv) nel caso concreto, trattandosi di un impianto di distribuzione carburante con annesso punto vendita, la classificazione in categoria E non era corretta e la rettifica operata era giustificata.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, ha cassato la sentenza della CTR del Lazio e ha rinviato alla medesima CTR, in diversa composizione, per un nuovo esame conformemente ai principi affermati. La Cassazione ha ritenuto fondato il motivo perché la CTR non si è attenuta ai principi in tema di motivazione degli atti DOCFA e di classificazione catastale degli immobili a destinazione speciale, avendo valorizzato un elemento non decisivo, cioè il collegamento con l'interesse pubblico, senza verificare la concreta destinazione e l'autonomia funzionale e reddituale dei cespiti. Il giudice di rinvio dovrà riesaminare la vicenda tenendo conto che, ai fini del classamento, rileva la destinazione commerciale/industriale e l'autonomia funzionale del bene, non essendo dirimente l'eventuale funzione di pubblico interesse; spetterà inoltre al giudice di merito provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
R.D.L. n. 652 del 1939, art. 10
richiamato per affermare che per gli immobili a destinazione speciale la rendita può essere determinata mediante stima diretta della singola unità immobiliare.
L. n. 1249 del 1939
richiamata quale legge di conversione del R.D.L. n. 652 del 1939 in materia catastale.
D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 8, comma 2
richiamato come norma sulla non classificabilità di unità immobiliari per la singolarità delle loro caratteristiche e sul quadro generale della classificazione catastale.
D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 40
richiamato, in combinato disposto con il R.D.L. n. 652 del 1939, per individuare il criterio dell'autonomia funzionale e reddituale ai fini del classamento.
D.L. n. 70 del 1988, art. 11, convertito con modificazioni dalla L. n. 154 del 1988
menzionato tra le norme dedotte a fondamento del ricorso come parte del quadro normativo catastale.
L. n. 211 del 2004, art. 1, comma 335
richiamato per distinguere il riclassamento su iniziativa dell'Ufficio dalla procedura DOCFA, con diverso grado di motivazione richiesto.
"nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale o reddituale"
la norma introduce una incompatibilità tra categoria E e destinazione commerciale, industriale, ad ufficio privato o ad altri usi con autonomia funzionale o reddituale; non rileva il mero collegamento con l'interesse pubblico.
D.M. Finanze 19 aprile 1994, n. 701
richiamato come regolamento cui rinvia la disciplina sugli adempimenti catastali in caso di inottemperanza all'obbligo dichiarativo.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
utilizzato come parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- Nella procedura DOCFA l'obbligo di motivazione dell'avviso di classamento è soddisfatto, di regola, con l'indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita quando l'Ufficio non disattenda gli elementi di fatto dichiarati dal contribuente e si limiti a una diversa valutazione tecnica del valore economico del bene.
- Il riclassamento d'ufficio fondato su presupposti diversi dalla procedura DOCFA richiede invece una motivazione più incisiva, idonea a evidenziare gli elementi di discontinuità posti a base della nuova attribuzione.
- Per gli immobili a destinazione speciale la rendita può essere determinata con stima diretta, anche sulla base delle risultanze documentali e, se del caso, con criteri indiretti fondati sul valore di mercato o sul costo di ricostruzione depurato del deprezzamento.
- Ai fini dell'inquadramento catastale nelle categorie del gruppo E, è decisiva la verifica dell'autonomia funzionale e reddituale del bene e della sua concreta destinazione d'uso; non è sufficiente valorizzare il generico collegamento con un interesse pubblico.
- Un immobile non può essere classificato nelle categorie E se, per caratteristiche oggettive e per concreta utilizzazione, è destinato a usi commerciali, industriali o assimilati con autonoma capacità reddituale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 23 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36056/2021 del 23/11/2021
- ordinanza_civile · 23 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36057/2021 del 23/11/2021
- ordinanza_civile · 23 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36058/2021 del 23/11/2021
- ordinanza_civile · 23 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36061/2021 del 23/11/2021
- ordinanza_civile · 23 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36062/2021 del 23/11/2021
- ordinanza_civile · 23 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36064/2021 del 23/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →