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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15666/2026 del 30/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo (13/02/2025) che aveva confermato la condanna per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio (art. 81, comma secondo c.p.; art. 73 d.P.R. n. 309/1990). Due motivi principali: 1) nullità per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione rispetto all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990: il ricorrente deduceva che non erano stati valutati elementi favorevoli (contesto familiare benestante e di controllo, abitudini di vita incompatibili con il traffico, verosimiglianza di scorta personale su isola, uso personale, assenza di precedenti). 2) nullità per inosservanza/erronea applicazione della legge penale con riguardo all'art. 131-bis c.p. (causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto): si lamentava l'omessa o viziata motivazione sulla non applicabilità della causa di non punibilità. Il difensore ha inoltre richiamato elementi di fatto/documentali (dissequestro di una somma, suddivisione in dosi, contesto insulare, iscrizione al SERT).

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di legittimità ha ritenuto che le sentenze di primo e secondo grado formano un corpo decisionale unitario (doppia conforme) e che la Corte d'appello ha adeguatamente valutato e motivato le contestazioni sollevate in appello, fornendo argomentazioni logiche non illogiche. In particolare: la somma di denaro è stata ritenuta provento di reato in ragione delle dichiarazioni dei genitori e del quadro probatorio; la quantità e la suddivisione in dosi sono incompatibili con l'uso personale (dal sequestro risultavano circa 1.600 dosi medie giornaliere); è emerso un precedente specifico recente con condanna, elemento ostativo alla tenuità. Quanto all'art. 131-bis c.p., la Corte ha condiviso la decisione dei giudici di merito che hanno escluso la causa di non punibilità per rilevanza e disvalore della condotta. Per l'inammissibilità è stata disposta la condanna alle spese processuali e il versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. con richiamo alla facoltà di aumento prevista dall'art. 1, comma 64, legge n. 103/2017.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamato come riferimento alla continuazione o concorso di reati (qualificazione giuridica dell'elemento soggettivo/reattivo della fattispecie), utilizzato nella contestazione del delitto di detenzione a fini di spaccio

  • art. 73, comma 4 e comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    Norme che regolano le fattispecie di detenzione e traffico di stupefacenti. La Corte ha interpretato i fattori indicati (quantitativi, modalità di conservazione e suddivisione in dosi, eventuale destinazione allo spaccio) come elementi idonei a escludere l'uso esclusivamente personale e a confermare la destinazione a spaccio

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte ha ritenuto che non fosse applicabile in presenza di elementi ostativi quali consistente quantità di stupefacente, suddivisione in dosi e precedente specifico recente, che costituiscono profili di disvalore incompatibili con la tenuità

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Norma procedurale citata dal ricorrente relativa alla motivazione; la Corte ha ritenuto che la motivazione di merito fosse invece esaustiva e coerente

  • art. 530, comma 2 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dalla difesa in tema di decisione di apertura o chiusura del dibattimento o valutazioni probatorie; la Corte ha ritenuto insussistenti i vizi denunciati

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Norma sul contenuto della sentenza, citata dalla difesa; la Corte ha ritenuto che il contenuto motivazionale fosse conforme ai requisiti di legge

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede l'onere per il ricorrente delle spese del procedimento quando il ricorso è dichiarato inammissibile; la Corte ha applicato tale norma condannando il ricorrente alle spese

  • art. 1, comma 64, legge n. 103/2017

    Consente al giudice di aumentare la sanzione oltre il massimo edittale per l'inammissibilità del ricorso; la Corte ha esercitato tale facoltà fissando il versamento alla Cassa delle ammende in euro 3.000,00

Massime di principio

  • Se le sentenze di primo e secondo grado sono conformi, la Corte di cassazione legge le motivazioni congiuntamente e limita il controllo: non può sostituirsi ai giudici di merito nella valutazione degli elementi di fatto né procedere a una nuova lettura complessiva del quadro probatorio.
  • Per censurare la motivazione in cassazione non è sufficiente la mera esposizione di elementi favorevoli o alternative interpretative: il ricorrente deve segnalare vizi specifici, logicamente individuabili e correlati alle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata.
  • Elementi quali la consistente quantità di droga sequestrata, la sua suddivisione in dosi e la presenza di un precedente specifico recente sono indici forti della destinazione allo spaccio e ostativi alla qualificazione della condotta come uso personale o all'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.
  • Il giudice di legittimità non può rimettere in discussione la valutazione probatoria dei giudici di merito salvo che emerga un chiaro vizio di motivazione; pertanto le questioni di fatto riproposte senza un preciso vizio logico-giuridico sono inammissibili.
  • In caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile, la parte può essere condannata alle spese e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, anche elevata in base alla legge n. 103/2017, se ricorrono le condizioni di gravità della condotta processuale.

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