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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15847/2026 del 30/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso deduceva, in sintesi: 1) violazione del divieto di reformatio in pejus per avere la Corte di appello aumentato la misura dell'aumento per le aggravanti (lasciando l'aumento alla metà anziché ridurlo a un terzo come già deciso in precedenza); 2) violazione di legge e omessa motivazione sul calcolo dell'aumento per la circostanza aggravante più grave; 3) mancata rivalutazione della necessità/durata della misura di sicurezza in conseguenza della riduzione della pena; 4) mancata rideterminazione del minimo edittale per il reato ex art. 629 c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi relativi alla determinazione della pena parzialmente fondati. Ha rilevato che la Corte d'appello, in sede di rinvio, non doveva fissare una pena-base superiore a quella del giudice di primo grado e ha proceduto alla correzione del calcolo della pena. Operazione di correzione (come motivata nel provvedimento): assumendo pena-base pari a 7 anni e multa euro 2.500 e applicando l'aumento di 1/3 per l'aggravante, si ottengono complessivi 9 anni e 4 mesi e euro 3.333 di multa; applicando la diminuzione di 1/3 prevista per il rito abbreviato si giunge a 6 anni, 2 mesi e 20 giorni di reclusione e euro 2.222 di multa. Il terzo motivo (sulla misura di sicurezza) è stato invece dichiarato manifestamente infondato per inspecificità e la Corte non ha ritenuto necessaria una nuova valutazione della misura di sicurezza sulla base della sola riduzione della pena. Altri profili estranei al corretto calcolo della pena sono stati dichiarati inammissibili o assorbiti dalla decisione.

Norme richiamate

  • art. 629 cod. pen.

    La norma è stata utilizzata per individuare il minimo edittale di riferimento della pena-base; la Corte ha richiamato che la pena-base non può essere fissata dal giudice di appello in misura superiore rispetto a quella stabilita dal giudice di primo grado quando ciò determini una reformatio in pejus.

  • art. 628 cod. pen., comma 2 e comma 3 n.3

    Le aggravanti previste da questa norma sono state valutate nel calcolo dell'aumento di pena; la Corte ha censurato la modalità con cui la Corte d'appello aveva modulato l'aumento complessivo per le circostanze aggravanti.

  • art. 416-bis cod. pen., comma 1

    Riferimento alla circostanza aggravante connessa all'associazione di tipo mafioso, considerata tra le aggravanti speciali nel conteggio della pena.

  • art. 63 cod. pen., comma 4

    Richiamata in relazione all'applicazione della circostanza aggravante più grave (e al relativo aumento percentuale) che la Corte di appello aveva attribuito in modo diverso rispetto al primo giudice.

  • art. 620 lett. i) cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto possibile correggere direttamente, in sede di cassazione, errori di calcolo o irregolarità formali del trattamento sanzionatorio, procedendo alla rettifica aritmetica della pena e della multa nei termini indicati.

Massime di principio

  • Il divieto di reformatio in pejus impone che, in sede di rinvio da Cassazione, il giudice di merito non può fissare una pena-base più gravosa di quella stabilita dal giudice di primo grado se il motivo di annullamento riguarda il calcolo della pena; eventuali rettifiche devono rispettare la sentenza della Cassazione.
  • Quando la Cassazione annulla 'limitatamente al trattamento sanzionatorio' e indica il profilo da correggere, il giudice del rinvio deve limitarsi a correggere il calcolo indicato e non può riaprirne altri aspetti già definitivi o non compresi nel rinvio.
  • Le questioni relative alle misure di sicurezza sono autonome rispetto alla sola rideterminazione della pena: la riduzione della pena non impone automaticamente la revisione della misura di sicurezza, che richiede specifica e aggiornata valutazione della pericolosità sociale.
  • La Corte di cassazione può, ai sensi dell'art. 620 lett. i), correggere direttamente errori aritmetici o evidenti anomalie nel trattamento sanzionatorio quando ciò sia possibile senza trasmettere nuovamente gli atti per ulteriore istruttoria.
  • I motivi di ricorso generici e aspecifici (che non indicano con precisione i punti della motivazione censurata) sono frequentemente dichiarati inammissibili; è pertanto essenziale che il ricorso indichi puntualmente la doglianza e il punto della motivazione cui si riferisce.
  • In caso di più aggravanti, il giudice deve motivare chiaramente la scelta della misura percentuale (es. metà, un terzo) e il modo in cui queste si combinano con la diminuzione per il rito speciale, per consentire il controllo in sede di legittimità.

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