Cassazione Penale, Sentenza n. 15872/2026 del 30/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Napoli (10/03/2025) derivante da condanne per associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) e reati connessi (estorsioni, porto e detenzione di armi, traffico di stupefacenti). I ricorrenti hanno contestato, tra l'altro: vizio della motivazione (art. 192 c.p.p.), insufficiente o errata identificazione vocale nelle intercettazioni, mancata prova della veicolazione della richiesta estorsiva alla persona offesa (reato tentato), strumentalizzazione/millanteria del nome di Antonio Angelino da parte di terzi, errata qualificazione del ruolo (promotore/organizzatore vs mero partecipe), sussistenza e qualificazione delle aggravanti (art. 416-bis comma 4; art. 416-bis.1), errori nella comparazione tra circostanze attenuanti e aggravanti, vizi nella quantificazione della pena (mancata motivazione sugli aumenti per continuazione) e questioni di ne bis in idem.
La decisione
La Corte di Cassazione ha pronunciato una decisione mista: ha annullato con rinvio la sentenza, limitatamente a specifici profili e a favore di alcuni ricorrenti, e ha dichiarato inammissibili o rigettato altri ricorsi. In dettaglio: - Annullamento con rinvio, relativamente al reato indicato nel capo B) (tentata estorsione), nei confronti di Fabio Pagnano e, ai sensi dell'art. 587 c.p.p., anche nei confronti di Antonio Angelino e Vincenzo Di Paola (nuovo giudizio presso altra sezione della Corte d'appello di Napoli) a causa di insufficiente prova della veicolazione della richiesta estorsiva alla vittima; - Annullamento con rinvio, limitatamente alla determinazione degli aumenti di pena per continuazione, nei confronti di Ciro Gallo e Michele Leodato (mancata motivazione distinta sugli aumenti per i reati satellite ai sensi della giurisprudenza di Sez. U.); - Rigetto dei ricorsi di Antonio Angelino, Mario Cipolla e Vincenzo Di Paola (nel resto delle doglianze) con condanna alle spese; - Dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi di Gaetano Angelino, Pasquale Natale, Francesco Pagnano e Giuseppe Sollami, con condanna alle spese e alla somma di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende; - Per il resto, confermata in gran parte la ricostruzione di merito circa l'esistenza e l'operatività dell'associazione di stampo camorristico, l'uso collettivo di armi (che ha fondato l'aggravante dell'associazione armata) e la sussistenza di plurime estorsioni ed attività di traffico di stupefacenti. La Corte ha ribadito limiti e criteri del sindacato di legittimità (controllo della motivazione, non rivalutazione integrale della prova).
Norme richiamate
art. 416-bis c.p.
Norma centrale per la contestazione dell'associazione di tipo mafioso; la Corte d'appello ha ritenuto sussistente l'associazione nel periodo contestato (subentro del nuovo asse Angelino–Gallo) e la Cassazione ha in massima parte confermato la motivazione dei giudici di merito sulla sussistenza del sodalizio, salvo censure specifiche annullate o inammissibili
art. 416-bis comma 4 c.p.
Richiamato come aggravante collegata al ruolo e al contributo degli affiliati; i giudici di merito hanno confrontato le circostanze attenuanti con tale aggravante e, per molti imputati, hanno ritenuto equivalenza tra attenuanti e aggravante
art. 416-bis.1 c.p.
Norma che aggravava alcune posizioni (agevolazione/methodo mafioso); la Corte ha ritenuto in concreto che le estorsioni potessero riflettersi anche nell'agevolazione/avvalimento con metodo mafioso in relazione ad alcuni reati satellite
art. 74 D.P.R. 309/1990
Norma sull'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti; citata per confronto con il perimetro di altro giudizio (ne bis in idem). La Corte ha applicato il criterio dell'"idem factum" per escludere la sovrapposizione tra procedimenti diversi (diverso periodo, diversa compagine, diverso perimetro fattuale)
art. 192 c.p.p.
Norma sulla motivazione della decisione; è stata oggetto di plurime censure (vizio della motivazione). La Corte di Cassazione ha ribadito che verifica la correttezza dell'iter argomentativo dei giudici di merito e ha annullato quando ha riscontrato argomentazioni essenziali mancanti (es. prova della veicolazione dell'estorsione)
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Norma che disciplina il vizio della motivazione come motivo di ricorso in Cassazione; richiamata per delimitare l'ambito del sindacato di legittimità (verifica dell'iter argomentativo, non nuova valutazione dei fatti)
art. 587 c.p.p.
Norma che dispone effetti dell'annullamento con rinvio sulle posizioni degli altri coimputati; applicata dalla Corte Cassazione per estendere gli effetti dell'annullamento sul capo B) anche ad altri imputati collegati (es. effetto sull'Angelino e Di Paola per l'annullamento relativo a Pagnano Fabio)
art. 56 c.p.
Richiamato nella discussione sul tentativo: per configurare il tentativo è necessario che gli atti siano idonei e univocamente diretti alla consumazione; la Corte ha annullato quando mancava prova che la condotta fosse effettivamente proiettata verso la vittima
art. 81 c.p.
Norma sulla continuazione; la Corte ha richiamato la giurisprudenza di Sezioni Unite (Pizzone) che impone la motivazione distinta e specifica degli aumenti per i reati satellite nella determinazione della pena complessiva, motivo per cui ha annullato la quantificazione degli aumenti per Gallo e Leodato e per altri casi
art. 133 c.p.
Criteri di determinazione della pena; la Corte ha ribadito che la commisurazione è di discrezionalità del giudice di merito ma sindacabile in Cassazione se manifestamente illogica o arbitraria
art. 589 c.p.p.
Richiamata in relazione alla irrevocabilità della rinuncia ai motivi d'appello: la Cassazione ha confermato che la dichiarazione di rinuncia ai motivi d'appello è irrevocabile e produce l'effetto di precludere taluni profili di gravame
Massime di principio
- La Corte di legittimità non sostituisce la valutazione di merito ma verifica che i giudici abbiano esaminato gli elementi a disposizione, risposto alle deduzioni delle parti e applicato le regole della logica nella motivazione (controllo dell'iter argomentativo, non nuova valutazione probatoria).
- Per il delitto tentato di estorsione è necessario provare che la richiesta estorsiva sia effettivamente giunta alla persona offesa (direttamente o per interposta persona); atti meramente preparatori o ipotesi infondate non bastano a configurare il tentativo.
- L'identificazione di interlocutori nelle intercettazioni richiede riscontri concreti; censure fondate su assenza di annotazioni di riconoscimento vocale possono portare all'annullamento se la prova dell'identità risulta incerta e decisiva per la condanna.
- La disponibilità di armi può essere accertata anche sulla base di captazioni che dimostrino una disponibilità collettiva all'interno del sodalizio (frase indicativa di uso 'nostro' delle armi), non è necessario il sequestro materiale per affermare la disponibilità associativa, purché la motivazione sia chiara.
- In tema di continuazione (art. 81 c.p.) il giudice deve calcolare e motivare distintamente l'aumento di pena per ciascun reato satellite; l'omessa motivazione specifica su tali aumenti rende la statuizione sulla pena annullabile.
- La rinuncia espressa e valida ai motivi d'appello è irrevocabile e preclude la rinnovazione di quelle censure in grado di incidere sul merito, con conseguente limitazione delle questioni devolute in grado di appello e di legittimità.
- L'eccezione di ne bis in idem va valutata con riferimento all'idem factum (identità della realtà storico-naturalistica del fatto), non alla sola coincidenza della qualificazione giuridica; differenze di periodo, di compagine personale o di perimetro fattuale possono escludere l'identità del fatto e quindi il divieto di nuovo giudizio.
- La comparazione tra circostanze attenuanti e aggravanti è valutazione di merito discrezionale: la Cassazione sindaca la motivazione solo se illogica o arbitraria; l'assenza di elementi positivi a favore del riconoscimento delle attenuanti legittima il diniego da parte del giudice di merito.
- L'annullamento parziale per carenze probatorie su un capo può, ai sensi dell'art. 587 c.p.p., riverberarsi sulle posizioni di altri imputati collegati quando la decisione sul punto incide sull'impianto accusatorio comune.
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