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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15656/2026 del 30/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame che, il 16/12/2025, aveva annullato l'applicazione degli arresti domiciliari disposta dal gip il 10/11/2025 nei confronti di Pietro Laudicina per il reato di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. Il ricorso articolava due motivi: (1) vizio di motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità in relazione alla ritenuta insussistenza del pericolo di inquinamento probatorio (sostenendo che il Tribunale aveva apoditticamente escluso la necessità di approfondimenti investigativi e l'escussione di persone informate sui fatti); (2) vizio di motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità in relazione alla ritenuta insussistenza del pericolo di reiterazione (sostenendo che il Tribunale non avrebbe considerato rilevanti la contestazione temporale, il mancato scioglimento della consorteria, una informativa di polizia del 2025 indicativa di attività illecite in corso e il ruolo significativo dell'indagato nel mantenere contatti con acquirenti e nel recupero crediti).

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato: ha dichiarato inammissibile il primo motivo (inquinamento probatorio) perché generico e privo di concreti elementi a sostegno del rischio prospettato; ha invece accolto il secondo motivo (reiterazione) ritenendo che il Tribunale del riesame avesse errato approccio motivazionale non valorizzando la presunzione relativa prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e non avendo indicato elementi negativi sufficienti a superare tale presunzione. Pertanto la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente al profilo relativo alle esigenze cautelari connesse al pericolo di reiterazione e ha disposto il rinvio al Tribunale di Palermo per un nuovo esame ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen.; la parte residua dell'impugnativa è stata dichiarata inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    La norma stabilisce una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per taluni delitti (tra cui partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti): la presunzione riguarda tutti i pericoli indicati dall'art. 274 (fuga, inquinamento probatorio, reiterazione). Il giudice che ritiene superata la presunzione deve motivare specificamente perché le misure meno afflittive (es. arresti domiciliari con braccialetto) siano adeguate o perché il pericolo non sussista.

  • art. 274, lett. a), b), c), cod. proc. pen.

    Indica le tipologie di esigenze cautelari (a. pericolo di fuga; b. pericolo di inquinamento delle prove; c. pericolo di reiterazione) che giustificano misure cautelari; tali profili devono essere valutati e motivati caso per caso.

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Consente il ricorso per cassazione per vizio di motivazione, in particolare per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, come dedotto dal pubblico ministero nei motivi impugnatori.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per la sintesi dei motivi del ricorso; orienta la struttura formale del ricorso in cassazione.

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Indica la competenza per il nuovo esame disposto dalla Corte dopo l'annullamento parziale dell'ordinanza; il rinvio va al Tribunale competente per riesame.

  • Precedente: Sez. 3, n. 12485 del 28/01/2025 (Di Francesco)

    «In tema di esigenze cautelari, la presunzione relativa della loro sussistenza, predicata dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. per i delitti ivi indicati, riguarda tutte quelle indicate dall'art. 274, lett. a), b) e c), cod. proc. pen., compresa quella correlata al pericolo di inquinamento probatorio, ferma la necessità di motivare sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari assistiti dal braccialetto elettronico ove non ricorra un'ipotesi di presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia in carcere»

    La giurisprudenza richiamata chiarisce che la presunzione si estende a tutti i profili cautelari e impone al giudice di motivare specificamente la scelta di misure meno afflittive rispetto alla custodia cautelare in carcere.

Massime di principio

  • Per i delitti indicati dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (es. associazione finalizzata al traffico di stupefacenti) opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari che riguarda tutti i profili dell'art. 274 (fuga, inquinamento probatorio, reiterazione). Il giudice che nega la cautela deve indicare elementi specifici e concreti che superino la presunzione.
  • Il pubblico ministero, nel ricorso per cassazione contro decisioni di riesame che revocano misure cautelari, deve fornire deduzioni e elementi concreti e non mere ipotesi per dimostrare l'esistenza dei pericoli (in particolare per l'inquinamento probatorio); motivazioni generiche sono inammissibili.
  • Quando è contestata l'assenza del pericolo di reiterazione, il giudice deve valutare la presunzione ex art. 275(3) e indicare esplicitamente elementi negativi (es. scioglimento della consorteria, cessazione effettiva dell'attività, documentato recesso dell'indagato) che la superino; la mera decorrenza del tempo non è di per sé sufficiente.
  • Segnalazioni o informative di polizia attuali e il ruolo operativo dell'indagato (es. contatti con acquirenti, recupero crediti) sono elementi rilevanti che il giudice deve prendere in considerazione nella valutazione del pericolo di reiterazione.
  • Se la Corte di legittimità ravvisa carenze motivazionali solo su alcuni profili, può annullare limitatamente a tali punti e disporre il rinvio per nuovo esame, evitando l'automatico ripristino della misura cautelare.

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