Cassazione Penale, Sentenza n. 15887/2026 del 30/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la condanna per il reato continuato (artt. 48 e 479 c.p.), lamentando vizi della motivazione e della applicazione della legge: sosteneva che il piano faunistico regionale fosse poco chiaro riguardo alla distinzione fra "capi abbattuti" e "capi rinvenuti morti"; che le incongruenze derivassero da annotazioni e interventi della Commissione Distrettuale sui registri (colonne "età verif." e "classe verif.") e non da una falsificazione volontaria del direttore della riserva; che i moduli e le tabelle erano stati modificati negli anni (e che la riduzione dei rinvenimenti poteva dipendere da fattori come il COVID); infine sosteneva di aver semplicemente recepito dati forniti da altri organi e di non aver agito con consapevolezza ingannatoria.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto chiaro il piano faunistico regionale (in particolare i paragrafi 14.1-14.3) che distingue i capi effettivamente abbattuti da quelli rinvenuti morti e stabilisce che questi ultimi, pur annotati, non devono essere conteggiati per il completamento del piano di abbattimento. La Corte ha ritenuto che dalle incongruenze emergenti dal confronto fra registro degli abbattimenti, tabelle riepilogative e relazioni consuntive risultino dati non corrispondenti al vero imputabili alla condotta del direttore della riserva; il fatto che dati non veritieri potessero derivare da annotazioni di terzi (Commissione Distrettuale) non esclude la responsabilità del direttore che li recepisce e li trasmette ufficialmente. La Corte ha valutato legittimamente, sul piano logico, anche il rilievo del comportamento progressivo (omissione di campi, modifiche nelle tabelle) come indizio del dolo. Rigettato il ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
Piano faunistico regionale
La normativa distingue chiaramente "capi abbattuti" e "capi rinvenuti morti": i capi rinvenuti vanno annotati ma, di regola, non devono essere conteggiati ai fini del completamento del piano di abbattimento; la relazione consuntiva e le verifiche (crani/mandibole) riguardano i capi effettivamente abbattuti
Nota regionale (Colombi) 25/03/2022
Richiama e sollecita l'osservanza delle disposizioni del piano faunistico (annotazione dei capi rinvenuti e divieto di conteggiarli per il piano) ma non viene ritenuta fonte che renda la normativa originaria oscura
Norme penali richiamate per la fattispecie contestata: la Corte valuta che la trasmissione o attestazione consapevole di dati non veri in atti ufficiali integra la responsabilità penale, anche se le informazioni originano da terzi
Norma applicata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto
Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per la indicazione dei motivi di ricorso e la loro illustrazione
Massime di principio
- La responsabilità penale per attestazioni false in atti ufficiali grava su chi materialmente redige o trasmette l'atto: ricevere dati da terzi non esclude la responsabilità se chi firma non verifica o consapevolmente accetta dati non veritieri
- Nei registri e nelle relazioni ufficiali occorre mantenere coerenza fra documenti (registro, tabelle riepilogative, relazioni consuntive); differenze ripetute o progressive possono essere valutate come indizi di dolo
- Le note amministrative che ribadiscono norme esistenti non trasformano una disposizione oscura in chiarificatrice; il giudice valuta il testo normativo sostanziale (es. piano faunistico) per l'interpretazione
- La distinzione tra "capi abbattuti" e "capi rinvenuti morti" deve essere esplicita e rispettata: i capi rinvenuti non vanno conteggiati per il completamento del piano di abbattimento salvo diversa disposizione chiara
- Se si ritiene che dati forniti da una Commissione siano errati, il soggetto che redige atti ufficiali deve annotare riserve, richiedere verifiche o opponersi formalmente; la mera trasposizione senza verifica espone a rischio di responsabilità
- Modifiche di moduli o circostanze eccezionali (es. pandemia) non giustificano automaticamente incongruenze: è necessario documentare e motivare le ragioni delle variazioni per evitare riletture penalistiche
- In casi similari, la migliore pratica è tenere traccia formale di eventuali contestazioni sui dati ricevuti, richiedere ratifiche scritte e annotare separatamente le fonti dei dati nei registri ufficiali
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