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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15655/2026 del 30/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che confermava la misura cautelare della custodia in carcere per i reati di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (capo 4) e illecita cessione di sostanza stupefacente (capo 15). Il ricorso articolava due motivi: (1) censura della gravità indiziaria in relazione al delitto associativo, sostenendo che le prove si fondano su sole captazioni telefoniche e ambientali prive di riscontri, su una presunta interpretazione errata dell'uso dell'abitazione per occultare stupefacente, sull'assenza di coscienza e volontà di far parte del sodalizio e sull'inidoneità di un singolo delitto-fine a provare l'intraneità al gruppo; (2) censura delle esigenze cautelari per mancata attualità del pericolo di reiterazione, con richiamo all'inosservanza dell'art. 274 c.p.p.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che la censura fosse, di fatto, una richiesta di rivalutazione del quadro probatorio: il Tribunale del riesame aveva motivato esaurientemente la gravità indiziaria richiamando elementi convergenti (pedinamenti, osservazioni, captazioni e sequestri) che non si riducono alle sole captazioni e che dimostravano l'affiliazione dell'indagato al sodalizio. Sul secondo motivo la Corte ha rigettato la doglianza, richiamando la presunzione relativa dell'art. 275, comma 3, c.p.p. (che giustifica la misura intramuraria per il delitto-mezzo) e osservando che il ricorrente non ha fornito elementi idonei a superare tale presunzione né a dimostrare l'insussistenza dell'attualità del pericolo di reiterazione. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e a versare alla Cassa delle ammende la somma equitativamente determinata di euro 3.000, non essendo ravvisata colpa nella proposizione del ricorso alla luce della sentenza Corte cost. n. 186/2000.

Norme richiamate

  • art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990

    Richiamato nel quadro delle censure relative ai reati di stupefacenti; la Corte non ha ritenuto violata la normativa sostanziale nella valutazione della gravità indiziaria

  • art. 273, comma 1, cod. proc. pen.

    Invocato dal ricorrente in tema di motivazione e gravità indiziaria; la Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale del riesame adeguata e non viziata

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alle esigenze preventive; la Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia dimostrato l'insussistenza dell'attualità del pericolo di reiterazione

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    La Corte ha richiamato la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della misura intramuraria per il delitto-mezzo, evidenziando l'onere del ricorrente di fornire elementi per superarla

  • art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen.

    Norme di disciplina dei motivi di impugnazione in Cassazione richiamate dal ricorrente; la Corte ha valutato tali censure come fondate in fatto o manifestamente infondate a seconda dei motivi

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per l'imposizione delle spese processuali al ricorrente in caso di inammissibilità

  • sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000

    Richiamata in relazione all'applicazione della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, con riferimento alla valutazione della colpa nella proposizione del ricorso

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non può essere chiamata a rivalutare il merito probatorio: i motivi che si risolvono in una diversa valutazione delle risultanze di fatto sono, in genere, inammissibili.
  • Le captazioni telefoniche e ambientali, se inserite in un contesto probatorio convergente (osservazioni, pedinamenti, sequestri), possono contribuire validamente alla configurazione della gravità indiziaria senza necessitare sempre di riscontri ulteriori.
  • La messa a disposizione di un'immobile per l'occultamento di stupefacenti può essere desunta mediante il complesso degli elementi investigativi (sequestri, attività di osservazione) e non solo dalla testimonianza dell'operatore che ascolta le comunicazioni.
  • Quando l'art. 275, comma 3, c.p.p. opera una presunzione relativa a favore della custodia cautelare intramuraria, spetta al difensore fornire elementi specifici e concreti per superare tale presunzione; mere affermazioni generiche sull'assenza di attualità del pericolo sono insufficienti.
  • In sede di impugnazione della custodia cautelare è essenziale articolare con precisione e, se possibile, produrre elementi probatori o indizi concreti che dimostrino l'assenza dei presupposti cautelari, altrimenti il rimedio di legittimità sarà dichiarato inammissibile o infondato.
  • La proposizione di ricorsi di cassazione manifestamente infondati può comportare l'obbligo di sostenere le spese e il pagamento di somme alla Cassa delle ammende, salvo che non si rilevi la mancanza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

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