Cassazione Penale, Sentenza n. 15873/2026 del 30/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere per i reati di associazione per delinquere finalizzata all'esercizio abusivo di attività di gioco e scommesse (aggravata ai sensi dell'art. 416‑bis) e di esercizio di attività di gioco e scommesse in assenza di concessione. Il ricorrente ha proposto quattro motivi: (1) carenza di motivazione circa la lettura di specifiche intercettazioni (n. 900 e 1881), sostenendo che l'intervento di Gennaro Licciardi riguardasse rapporti di credito/debito e non la gestione del gioco on‑line; (2) mancata indicazione della data di adesione di Maiello al sodalizio; (3) errata qualificazione della posizione di Maiello come "organizzatore" dell'associazione, mentre si tratterebbe solo di fornitore tecnico della piattaforma senza funzioni di coordinamento; (4) assenza di esigenze cautelari attuali, per la presunta interruzione dei contatti con l'associazione dal novembre 2023.
La decisione
La Corte ha parzialmente accolto il ricorso: ha rigettato i primi due motivi e il quarto, confermando la correttezza della valutazione del Tribunale del riesame circa le intercettazioni e la persistenza delle esigenze cautelari (anche alla luce della presunzione relativa prevista dall'art. 275, comma 3 c.p.p. in materia di reati aggravati). Tuttavia il terzo motivo è stato ritenuto fondato: la Corte ha ritenuto che l'ordinanza impugnata non abbia adeguatamente motivato la qualificazione di Maiello quale "organizzatore" dell'associazione, posto che dalle indagini emergerebbe un apporto tecnico significativo ma non necessariamente autonomo e infungibile rispetto alle direttive del vertice (Gennaro Licciardi). Per tale ragione l'ordinanza è stata annullata limitatamente all'individuazione del ruolo di Maiello e il giudizio rinviato al Tribunale di Napoli per un nuovo esame su quel punto; nel resto il ricorso è stato rigettato e la custodia cautelare rimaneva operativa.
Norme richiamate
art. 416‑bis cod. pen. (aggravamento per finalità mafiosa)
La doglianza riguarda reati contestati con l'aggravante di cui all'art. 416‑bis; la Corte conferma che la qualificazione con finalità o modalità di tipo mafioso comporta rilievi probatori e, ai fini cautelari, è rilevante per la presunzione di esigenze cautelari
art. 416 cod. pen., comma 1 (associazione per delinquere)
La qualificazione dell'eventuale ruolo di 'organizzatore' richiede che la condotta presenti caratteri di autonomia e di apporto essenziale; la giurisprudenza citata chiarisce che l'organizzatore non necessariamente deve svolgere attività di comando quotidiano, ma deve avere un contributo essenziale, autonomo e non subordinato
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Disposizione che pone una presunzione relativa di sussistenza di esigenze cautelari per i reati associativi di tipo mafioso; la Corte richiama l'orientamento secondo cui tale presunzione può essere superata solo con elementi concreti che dimostrino la rescissione dei legami o, a seconda dell'orientamento, con una motivazione rafforzata quando sussista ampio "tempo silente"
art. 274 cod. proc. pen.
Richiamata come regola generale di confronto: l'art. 275 (speciale) si pone rispetto all'art. 274 quale deroga/integrazione in tema di esigenza cautelare per reati associativi; la Corte ne usa il parametro per valutare l'onere motivazionale
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Norma sui motivi di ricorso per cassazione per vizio di motivazione; la Corte ricorda i limiti del sindacato di legittimità sulle misure cautelari, che non consente una rilettura libera degli elementi di fatto, ma solo il controllo di violazioni di legge o della manifesta illogicità della motivazione
art. 311, comma 4, cod. proc. pen.
Richiamato perché la difesa ha depositato "motivi nuovi" ai sensi di questa norma; la Corte prende atto del deposito ma la decisione resta ancorata all'esame della motivazione e dei limiti di sindacato
art. 94, comma 1‑ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti successivi alla decisione (competenze di cancelleria)
Massime di principio
- In Cassazione contro misure cautelari la verifica è circoscritta: si controllano violazioni di legge e profili di manifesta illogicità della motivazione, non è consentita una rilettura globale e alternativa del materiale probatorio come fanno i giudici di merito
- Per qualificare un soggetto come 'organizzatore' di un'associazione per delinquere non è sufficiente un apporto tecnico rilevante; è necessario dimostrare autonomia decisionale e un ruolo essenziale e non subordinato nell'assetto organizzativo (infungibilità o centralità delle risorse/mezzi forniti)
- Quando la custodia cautelare si fonda su reati aggravati di tipo associativo (art. 416‑bis), opera una presunzione relativa di esigenze cautelari (art. 275(3) c.p.p.): per superarla la difesa deve fornire elementi concreti e significativi (es. prova del recesso, documentazione di cessazione dei rapporti, elementi oggettivi che mostrino l'irrilevanza del tempo trascorso)
- Le intercettazioni vanno interpretate nel loro contesto complessivo: singole conversazioni possono essere lette diversamente, ma la deduzione di una interpretazione alternativa non è sufficiente in Cassazione se la motivazione del giudice di merito è coerente e non manifestamente illogica
- In casi simili è strategico per la difesa produrre, già in sede di riesame, elementi oggettivi che attestino la cessazione dei rapporti con il sodalizio o che contestino l'autonomia dell'apporto tecnico (es. contratti, flussi finanziari, documentazione tecnica sulla gestione della piattaforma) al fine di superare la presunzione cautelare
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