Cassazione Civile, Ordinanza n. 14232/2024 del 22/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce dall’insinuazione al passivo fallimentare di un credito derivante da contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto un immobile ad uso laboratorio. La banca ricorrente, agendo in nome e per conto della società di leasing, domandava l’ammissione in via chirografaria di un importo corrispondente a canoni scaduti e non pagati, sostenendo che il contratto si fosse risolto per inadempimento dell’utilizzatore prima del fallimento e che dovesse applicarsi la disciplina introdotta dalla l. n. 124/2017, con conseguente diritto a trattenere i canoni scaduti. Il tribunale aveva invece escluso l’applicabilità sia dell’art. 72 quater l. fall. sia della nuova disciplina del leasing, ritenendo che il contratto fosse un leasing traslativo e che dovesse quindi applicarsi in via analogica l’art. 1526 c.c., con obbligo di restituzione dei canoni e senza diritto del concedente a trattenerli. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che il giudice di merito avesse indebitamente considerato motivata la decisione del giudice delegato e che mancasse una motivazione autonoma del provvedimento impugnato. Con il secondo motivo ha denunciato violazione dell’art. 1526 c.c. e nullità del decreto, assumendo che il tribunale avrebbe dovuto ammettere i canoni già scaduti alla data di risoluzione del leasing e avrebbe dovuto applicare l’art. 72 quater l. fall.; inoltre ha sostenuto che la clausola contrattuale invocata conteneva una clausola marciana idonea a superare l’applicazione dell’art. 1526 c.c.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché il tribunale, pronunciandosi nel merito sull’opposizione allo stato passivo, ha sostituito la propria motivazione a quella del giudice delegato; pertanto le censure non potevano investire la motivazione del provvedimento del giudice delegato, ma solo quella del tribunale. Ha ritenuto inammissibile il secondo profilo relativo all’applicazione degli artt. 1526 c.c. e 72 quater l. fall. perché contrastante con il consolidato orientamento delle Sezioni Unite: per i leasing finanziari risolti prima dell’entrata in vigore della l. n. 124/2017 non opera retroattivamente la nuova disciplina e permane la distinzione tra leasing di godimento e traslativo, con applicazione analogica dell’art. 1526 c.c. al leasing traslativo anche se intervenga il fallimento dell’utilizzatore. Tuttavia ha correttamente affermato che la clausola contrattuale che prevede la conservazione dei canoni non è di per sé nulla; il credito del concedente può essere fatto valere solo se la domanda di insinuazione al passivo sia accompagnata dall’allegazione del valore del bene riallocato o da una stima attendibile, così da consentire al giudice di valutare l’eventuale eccessività della penale e riequilibrare la posizione contrattuale. Poiché tale allegazione era mancata, il ricorso è stato complessivamente respinto, con condanna della ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come base dell’opposizione allo stato passivo
richiamato come base dell’opposizione allo stato passivo
si applica ai rapporti di leasing pendenti al momento del fallimento, non a quelli già risolti; non è applicabile retroattivamente alla disciplina introdotta dalla l. n. 124/2017
la disciplina del leasing finanziario introdotta dalla legge concorrenza non ha effetti retroattivi sui contratti risolti prima della sua entrata in vigore
richiamato per affermare il principio generale di irretroattività della legge
evocato per la disciplina della risoluzione dei contratti a esecuzione continuata o periodica nel leasing di godimento
applicabile in via analogica al leasing traslativo risolto per inadempimento dell’utilizzatore; comporta restituzione del bene e dei canoni, salvo equo compenso e potere del giudice di ridurre l’indennità
art. 17 del contratto di leasing
la clausola non è nulla in sé, ma la sua efficacia è subordinata alla verifica dell’equilibrio economico e alla necessaria allegazione del valore del bene riallocato
la domanda di credito risarcitorio correlata alla clausola penale va proposta con apposita insinuazione al passivo e corredata delle allegazioni necessarie
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
invocato per il vizio di omesso esame di fatto decisivo
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
invocato per violazione e falsa applicazione di legge
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
invocato per nullità del provvedimento impugnato
richiamato per dichiarare inammissibili le censure contrastanti con principi di diritto già consolidati
richiamato in relazione al denunciato vizio di ultrapetizione/omessa pronuncia
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater all’art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
Massime di principio
- Nel giudizio di impugnazione, se il giudice di merito decide nel merito e sostituisce la propria motivazione a quella del provvedimento precedente, le censure in cassazione devono investire la motivazione della decisione di merito e non quella del provvedimento sostituito.
- La disciplina introdotta dalla l. n. 124/2017 in tema di leasing finanziario non ha efficacia retroattiva: ai contratti già risolti prima della sua entrata in vigore continua ad applicarsi la disciplina anteriore.
- Nel leasing traslativo risolto per inadempimento dell’utilizzatore, anche se sopravviene il fallimento, trova applicazione in via analogica l’art. 1526 c.c., non l’art. 72 quater l. fall.; ne segue il diritto del concedente alla restituzione del bene e l’obbligo di restituire i canoni, salvo equo compenso.
- La clausola contrattuale che preveda la trattenuta dei canoni o il pagamento dei canoni scaduti non è nulla di per sé; tuttavia, per far valere il relativo credito in sede concorsuale, il concedente deve allegare elementi idonei a consentire la verifica dell’equilibrio economico complessivo, in particolare il valore di riallocazione del bene o una stima attendibile del suo valore di mercato.
- La richiesta di ammissione al passivo fondata sulla clausola penale o su previsioni analoghe è ammissibile solo se la domanda è formulata in modo da consentire al giudice di verificare l’eventuale manifesta eccessività della penale e di operare la riduzione prevista dall’art. 1526, comma 2, c.c.
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