Cassazione Civile, Ordinanza n. 11536/2024 del 30/04/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
Il ricorrente era stato raggiunto, il 21 novembre 2022, da un decreto di espulsione emesso dal Prefetto della Provincia di Varese e dal contestuale ordine di trattenimento presso un CPR disposto dal Questore di Varese. All'udienza di convalida dinanzi al Giudice di pace di Torino, il cittadino straniero deduceva che il proprio passaporto, valido, era già in possesso della Questura e contestava la mancata applicazione di una misura alternativa al trattenimento ai sensi dell'art. 14, comma 1-bis, T.U. immigrazione, sostenendo che non vi fosse un'espulsione per pericolosità sociale e che, disponendo di documento valido per l'espatrio, il trattenimento non fosse giustificato. Il Giudice di pace aveva comunque convalidato il trattenimento con motivazione ritenuta stereotipata. In cassazione il ricorrente ha dedotto due motivi: 1) violazione dell'art. 360, n. 4, c.p.c. in relazione agli artt. 14, commi 4, 5 e 5-bis, d.lgs. 286/1998, 15, parr. 2 e 4, direttiva 2008/115/CE, e art. 111 Cost., per motivazione inesistente o apparente, omesso esame delle difese e violazione del minimo costituzionale della motivazione; 2) violazione dell'art. 360, n. 3, c.p.c. in relazione agli artt. 14, comma 1-bis, d.lgs. 286/1998 e 15, par. 1, direttiva 2008/115/CE, per non avere il Questore valutato misure alternative al trattenimento.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso e assorbito il secondo. Ha affermato che, nel giudizio di convalida del trattenimento, il provvedimento del Giudice di pace deve essere sorretto da motivazione effettiva e non apparente, perché l'art. 14, comma 4, d.lgs. 286/1998 richiede un decreto motivato. Nel caso concreto la motivazione del decreto era meramente stereotipata e apodittica e non affrontava la deduzione difensiva relativa al possesso di un passaporto valido, omettendo di svolgere il necessario giudizio di proporzionalità e di verificare se potessero applicarsi misure meno coercitive. La decisione impugnata è stata quindi cassata senza rinvio, con decisione nel merito, perché il trattenimento non era stato validamente prorogato nei termini e non poteva più esserlo a termini scaduti. Quanto alle spese, la Corte ha escluso la loro regolazione in sede di legittimità, rinviandone la liquidazione al Giudice di pace di Torino, e ha escluso il raddoppio del contributo unificato poiché il ricorso era esente.
Norme richiamate
È richiamato come norma processuale che consente la denuncia del vizio di motivazione apparente e di nullità della decisione.
È richiamato per dedurre la violazione di legge relativa alla mancata applicazione di misure alternative al trattenimento.
art. 14, commi 1-bis, 4, 5 e 5-bis, d.lgs. 286/1998
Il comma 4 impone che la convalida del trattenimento sia disposta con decreto motivato; il comma 1-bis impone di valutare le misure alternative al trattenimento quando ne ricorrano i presupposti.
art. 15, parr. 1, 2 e 4, direttiva 2008/115/CE
È richiamata in relazione ai presupposti e alle garanzie del trattenimento dello straniero e alla necessità di motivare la misura coercitiva.
art. 111, comma 6, Cost.
È richiamato come parametro costituzionale del dovere di motivazione del provvedimento giurisdizionale.
art. 12 preleggi
È utilizzato come criterio ermeneutico per leggere la riforma dell'art. 360 c.p.c. come riduzione del sindacato di legittimità al minimo costituzionale.
È richiamato nella motivazione stereotipata del giudice di pace quale base del provvedimento di espulsione.
È richiamato come disposizione rispetto alla quale il giudice di pace ha escluso, in modo apodittico, l'esistenza di circostanze ostative all'espulsione.
È richiamato anche in relazione alla necessità di acquisire il documento valido per l'espatrio e all'adozione della misura di trattenimento.
D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 82, 83 e 133
Sono richiamati per la disciplina della liquidazione delle spese del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e per escludere la condanna alle spese in favore dello Stato quando soccombente è un'amministrazione statale.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il vizio di motivazione è oggi denunciabile solo nei casi di anomalia motivazionale che si traducono in violazione del "minimo costituzionale", ossia in mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o motivazione perplessa e incomprensibile.
- La convalida del trattenimento dello straniero deve essere sorretta da un decreto effettivamente motivato; una motivazione meramente stereotipata e apodittica non consente di comprendere il fondamento della decisione e integra nullità.
- Il giudice della convalida deve confrontarsi con le specifiche deduzioni difensive e verificare la proporzionalità della misura, valutando se possano essere applicate misure meno coercitive alla luce delle circostanze concrete, specialmente quando sia allegato il possesso di un documento valido per l'espatrio.
- Se il trattenimento non è stato validamente convalidato o prorogato nei termini e il termine è già scaduto, la cassazione può intervenire senza rinvio decidendo nel merito, poiché la misura non è più suscettibile di essere legittimamente mantenuta.
- In materia di patrocinio a spese dello Stato, quando la parte ammessa al beneficio è vittoriosa contro un'amministrazione statale, la liquidazione dei compensi e delle spese del difensore segue la disciplina speciale del D.P.R. n. 115 del 2002 e non si applica la condanna alle spese in favore dello Stato prevista per la parte soccombente non ammessa.
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