Cassazione Civile, Ordinanza n. 26162/2022 del 06/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia trae origine dall’impugnazione, da parte del contribuente, di una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato sul modello Unico 2010 relativo all’anno d’imposta 2009, con recupero di IRPEF e IVA. La Commissione tributaria regionale aveva confermato l’annullamento della cartella ritenendo, in sintesi, che la ripresa fosse troppo complessa e che l’Ufficio avesse fornito motivazione generica, quasi a richiedere un accertamento sostanziale o formale più articolato. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 36-bis del DPR 600/1973 e 54-bis del DPR 633/1972, sostenendo che il controllo automatizzato era invece legittimo perché la rettifica derivava dal mero riscontro formale dei dati dichiarati e dal confronto con le dichiarazioni precedenti dello stesso contribuente, senza valutazioni estimative o attività istruttoria ulteriore. La censura mirava dunque a far valere che il recupero di maggiori imposte, in presenza di errori o incongruenze emergenti dai dati dichiarativi, può avvenire con iscrizione a ruolo e cartella senza previo avviso di accertamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia. Ha ritenuto corretto l’orientamento secondo cui il controllo automatizzato può essere utilizzato quando il disconoscimento di crediti o detrazioni discenda da un riscontro meramente cartolare, privo di valutazioni di merito, fondato sui dati della dichiarazione e sul confronto con altri dati dichiarativi. Nel caso concreto, la divergenza numerica tra gli importi a credito esposti nella dichiarazione e quelli risultanti dalle dichiarazioni precedenti del medesimo contribuente legittimava l’emissione della cartella di pagamento senza necessità di un previo avviso di recupero. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Sicilia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
consente il controllo automatizzato e il recupero di crediti d’imposta non spettanti sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione, quando il disconoscimento sia meramente cartolare e non richieda attività valutativa o accertativa.
art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972
abilita il controllo automatizzato anche in materia IVA alle stesse condizioni di mera verifica formale dei dati dichiarati.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
è il parametro processuale invocato per denunciare la violazione e falsa applicazione delle norme tributarie applicate dalla CTR.
Massime di principio
- Il controllo automatizzato delle dichiarazioni tributarie è legittimo quando la pretesa impositiva deriva da un mero riscontro formale dei dati dichiarati e dal confronto con dati già nella disponibilità dell’Amministrazione, senza apprezzamenti discrezionali o valutazioni tecniche.
- Il recupero di un credito d’imposta indebitamente utilizzato può essere effettuato mediante cartella di pagamento, senza previo avviso di accertamento, se l’irregolarità emerge da errori materiali, di calcolo o da incongruenze documentali riscontrabili in via automatizzata.
- Non è corretto subordinare l’iscrizione a ruolo ex artt. 36-bis e 54-bis a un accertamento sostanziale quando la rettifica riguarda esclusivamente la discordanza tra i dati dichiarati dal contribuente e quelli risultanti dal confronto con altre dichiarazioni o con l’anagrafe tributaria.
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