Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 38167/2022 del 30/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

L'istituto di credito aveva chiesto l'ammissione al passivo fallimentare di un credito complessivo in chirografo, composto da un saldo debitore di conto anticipi su fatture commerciali e da un saldo debitore di conto corrente ordinario. Il giudice delegato aveva negato l'ammissione e il tribunale aveva rigettato l'opposizione allo stato passivo, ritenendo: 1) mancante la prova della data certa anteriore al fallimento del contratto di conto corrente; 2) non sufficiente, a tal fine, la produzione di estratti conto, schede contabili, estratti autocertificati ex art. 50 TUB ed estratti notarili; 3) i contratti azionati, soggetti a forma scritta, privi della sottoscrizione dell'opponente. Nel ricorso per cassazione la banca ha dedotto, con tre motivi, violazione dell'art. 2704 c.c. e vizio motivazionale, sostenendo che l'anteriorità del contratto sarebbe stata dimostrata dalla produzione dei documenti già in sede di ricorso ex art. 6 l.fall.; ha inoltre contestato la nullità dei contratti per difetto di sottoscrizione, affermando che il requisito formale era comunque assolto dalla sottoscrizione della controparte e dalla successiva produzione in giudizio dei testi negoziali, e ha sostenuto che, in ogni caso, il difetto di firma bancaria avrebbe potuto incidere solo su interessi ultralegali e commissioni, non sulla debenza delle somme anticipate. Ha infine lamentato che il tribunale avrebbe trascurato la documentazione comprovante l'erogazione delle anticipazioni sulle fatture presentate dalla società poi fallita.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, quanto al primo motivo, che la banca introduceva una circostanza decisiva nuova in cassazione, senza indicare che fosse stata dedotta e documentata nel giudizio di opposizione, in violazione dei requisiti di specificità del ricorso e dei limiti del giudizio di legittimità. Quanto ai motivi secondo e terzo, la Corte ha ritenuto che la decisione impugnata si fondasse su una autonoma ratio decidendi non specificamente censurata: il difetto di prova dell'anteriorità, rispetto al fallimento, del credito nascente dalle anticipazioni. Poiché la banca non aveva aggredito tutte le rationes poste a base del decreto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata costituzione del fallimento intimato; è stato invece dato atto dell'obbligo, per la ricorrente, di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 93 l.fall.

    norma richiamata quale base della domanda di insinuazione al passivo da parte del creditore bancario.

  • art. 98 l.fall.

    norma richiamata in relazione all'opposizione allo stato passivo e al necessario perimetro delle allegazioni e difese nel relativo giudizio.

  • art. 2704 c.c.

    evocato per contestare la mancanza di data certa del contratto; la Corte nega l'ammissibilità della censura per novità del fatto decisivo e difetto di specificità.

  • art. 360 c.p.c.

    nn. 3 e 5 del primo comma

    norma sul ricorso per cassazione richiamata per incardinare le censure di violazione di legge e di vizio motivazionale.

  • art. 366 c.p.c.

    richiamato per il principio di specificità: il ricorrente deve indicare in modo puntuale gli atti e i documenti su cui fonda la censura.

  • art. 369 c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 366 c.p.c. per l'onere di deposito e di specifica indicazione del materiale processuale rilevante.

  • art. 50 d.lgs. n. 385/1993

    richiamato nel provvedimento di merito con riferimento all'estratto autocertificato, ritenuto non equipollente a prova della data certa o della vidimazione da pubblico ufficiale.

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    comma 1-quater e comma 1-bis

    applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non possono essere introdotte per la prima volta circostanze fattuali decisive o nuove questioni che richiedano accertamenti di merito non compiuti dal giudice a quo.
  • Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'indicazione del fatto storico omesso, del dato da cui esso risulta, della sua decisività e del momento in cui è stato discusso nel processo; in difetto la censura è inammissibile.
  • Quando la decisione impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna idonea da sola a sorreggerla, il ricorso deve censurarle tutte; la mancata impugnazione anche di una sola ratio comporta inammissibilità o comunque difetto di interesse.
  • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo il creditore deve dare prova non solo dell'esistenza del rapporto, ma anche dei presupposti di concorsualità del credito, inclusa la sua anteriorità rispetto alla dichiarazione di fallimento, quando ciò sia costitutivo dell'ammissione richiesta.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioniInadempimentoMandato
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.