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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06053/2023 del 28/02/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Un docente aveva lavorato alle dipendenze dell’amministrazione scolastica con una successione di contratti a tempo determinato dal 24 ottobre 2005 al 31 agosto 2012. Dopo la stabilizzazione, aveva agito per ottenere: il riconoscimento dell’illegittimità del ricorso al termine e la costituzione di un rapporto a tempo indeterminato; il risarcimento del danno da abusiva reiterazione dei contratti; il pagamento delle differenze stipendiali maturate durante il servizio; la ricostruzione della carriera giuridica ed economica. La Corte d’appello aveva rigettato integralmente la domanda ritenendo, tra l’altro, che l’abuso fosse configurabile solo oltre il limite di 36 mesi e che la stabilizzazione avesse comunque soddisfatto ogni pretesa risarcitoria, nonché che la diversa posizione del precario giustificasse il mancato pieno riconoscimento dell’anzianità. Nel ricorso per cassazione il docente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione della disciplina interna e dell’accordo quadro europeo sul lavoro a tempo determinato, sostenendo che i contratti erano stati stipulati senza ragioni oggettive e per far fronte a esigenze stabili; con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell’accordo quadro e della direttiva 1999/70/CE, censurando il mancato riconoscimento dell’anzianità di servizio ai fini della progressione stipendiale nonostante la successiva immissione in ruolo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, perché la doglianza sulla mancanza di ragioni oggettive era coperta dal giudicato formatosi sulla sentenza di primo grado non impugnata sul punto, ed era inoltre inconferente rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva valorizzato la carenza di allegazioni sulla natura delle supplenze e l’intervenuta stabilizzazione. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che la stabilizzazione non estingue il diritto, autonomamente azionato, al riconoscimento dell’anzianità di servizio ai fini retributivi. La Corte ha ribadito che nel settore scolastico la clausola 4 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato impone di riconoscere al personale assunto a termine la medesima progressione stipendiale spettante ai dipendenti a tempo indeterminato, disapplicando le norme interne e le clausole contrattuali collettive incompatibili. Ne è seguita la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello per il riesame della domanda di differenze retributive e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 165/2001, art. 36

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi secondo cui anche nel pubblico impiego scolastico il ricorso al termine richiede ragioni oggettive; la Corte non ne svolge un’interpretazione autonoma decisiva, perché il primo motivo è dichiarato inammissibile.

  • d.lgs. n. 368/2001, artt. 1 e 5

    Richiamati dal ricorrente per contestare la legittimità dei contratti a termine; non incidono sull’esito per la declaratoria di inammissibilità del primo motivo.

  • d.lgs. n. 297/1994, art. 485

    La Corte richiama il principio per cui tale norma deve essere disapplicata, ove in contrasto con la clausola 4 dell’Accordo quadro, quando l’anzianità riconoscibile al docente a termine poi immesso in ruolo risulti inferiore a quella del docente assunto ab origine a tempo indeterminato.

  • d.lgs. n. 297/1994, art. 489

    Richiamato come criterio interno di computo dell’anzianità, ma la Corte afferma che non può essere valorizzato se conduce a un trattamento inferiore rispetto al lavoratore comparabile a tempo indeterminato.

  • d.lgs. n. 297/1994, art. 569

    Richiamato, per il personale A.T.A., come norma incompatibile con la clausola 4 dell’Accordo quadro nella parte in cui limita il rilievo del servizio oltre il primo triennio.

  • d.lgs. n. 297/1994, art. 570

    Richiamato quale criterio di calcolo del servizio effettivo del personale A.T.A., ma da disapplicare se in contrasto con il principio di parità di trattamento.

  • l. n. 124/1999, art. 11, comma 14

    Richiamato nel percorso argomentativo sul riconoscimento dell’anzianità dei docenti immessi in ruolo, in combinazione con gli artt. 485 e 489 del d.lgs. n. 297/1994.

  • l. n. 183/2010, art. 32

    Richiamato dalla Corte d’appello come norma sul risarcimento per equivalente in caso di abuso nel ricorso ai contratti a termine; la Cassazione chiarisce che la stabilizzazione può incidere sulla domanda risarcitoria, ma non elimina la domanda retributiva.

  • d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    La Corte esclude la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • Direttiva 1999/70/CE

    Rileva come parametro europeo di tutela contro l’abuso del termine e come fonte della clausola 4 dell’Accordo quadro, che impone parità di trattamento nell’anzianità e nella progressione economica.

  • Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato

    La clausola 4 impone il riconoscimento dell’anzianità di servizio ai fini della progressione stipendiale dei lavoratori a termine; la clausola 5 è richiamata nel dibattito sull’abusivo ricorso alle supplenze, ma la decisione finale si fonda soprattutto sulla clausola 4.

Massime di principio

  • Nel settore scolastico, il personale assunto con contratti a tempo determinato e poi immesso in ruolo ha diritto al riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata nel periodo di precariato ai fini della progressione stipendiale, quando il trattamento previsto per il lavoratore a termine risulti deteriore rispetto a quello del dipendente comparabile assunto a tempo indeterminato.
  • La stabilizzazione del lavoratore pubblico a termine può assorbire o rendere improcedibile la domanda risarcitoria per l’illegittima reiterazione dei contratti, ma non estingue la distinta pretesa retributiva al corretto computo dell’anzianità di servizio.
  • In tema di ricorso per cassazione, la censura è inammissibile se investe un punto già coperto da giudicato interno o se non si confronta con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • Le disposizioni interne e le clausole contrattuali collettive che, nel comparto scuola, determinano una progressione economica meno favorevole per il lavoratore a termine rispetto al lavoratore a tempo indeterminato devono essere disapplicate quando contrastano con la clausola 4 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato.
  • Ai fini del riconoscimento dell’anzianità dei docenti a termine poi immessi in ruolo, il giudice deve comparare il trattamento del lavoratore stabilizzato con quello del docente assunto sin dall’origine a tempo indeterminato, senza valorizzare le interruzioni fisiologiche tra i contratti se ciò conduca a una discriminazione economica.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoPrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

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