Cassazione Penale, Sentenza n. 15080/2026 del 27/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha respinto la sua richiesta di sostituire la sanzione accessoria della revoca della patente con la sospensione. La revoca era stata applicata con sentenza di condanna per omicidio stradale; il ricorrente sostiene che, alla luce della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 222, comma 2, CDS (Corte cost. n. 88/2019), il giudice dell'esecuzione poteva/aveva l'obbligo di sostituire la revoca con la sospensione. Inoltre lamenta che la Corte d'appello ha deciso il secondo grado con la procedura di concordato ex art. 599-bis c.p.p., per cui non avrebbe potuto concordare la sanzione amministrativa e che la motivazione della conferma della revoca è carente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione può sostituire la revoca con la sospensione solo quando la revoca è stata imposta automaticamente in applicazione della norma incostituzionalmente rigida e la condanna divenne definitiva prima della pronuncia della Corte costituzionale; nel caso in esame la sentenza di appello è stata emessa dopo la pronuncia della Corte costituzionale n. 88/2019, perciò il giudice del merito aveva già contezza del nuovo parametro e ha scelto, legittimamente, di confermare la revoca. La carenza motivazionale o altre doglianze sulla congruità della sanzione accessoria dovevano essere dedotte con impugnazione in sede di cognizione e non possono essere corrette in sede esecutiva, salvo che la sanzione sia illegale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
delitto di omicidio stradale
È il reato di cui è stato dichiarato colpevole il ricorrente; la condanna per tale reato legittima l'applicazione di sanzioni accessorie previste dall'ordinamento, ivi compresa la revoca della patente quando adeguatamente motivata
art. 222, comma 2, codice della strada
norma modificata nella parte ritenuta incostituzionale dalla Corte cost. n. 88/2019
Prima della declaratoria la norma imponeva l'applicazione obbligatoria della revoca; la Corte costituzionale ha dichiarato la parziale incostituzionalità eliminando l'automaticità e consentendo al giudice di valutare la sospensione come alternativa
Sentenza Corte costituzionale n. 88/2019
sentenza n. 88/2019 Corte cost.
Ha dichiarato la parziale incostituzionalità dell'art. 222, comma 2, CDS nella parte che non consentiva al giudice di applicare la sospensione in luogo della revoca; la pronuncia ha valore di parametro per il giudizio sulle sanzioni accessorie
procedura di concordato in appello
La procedura consente alle parti di concordare la pena con rinuncia a motivi di impugnazione, ma la rinuncia può essere parziale: il giudicante può ritenere che il ricorrente avrebbe potuto non rinunciare al motivo relativo alla sanzione accessoria
competenza del giudice dell'esecuzione
Regola il potere del giudice dell'esecuzione; la Corte precisa che tale giudice può modificare il giudicato solo in casi determinati (pena illegale o dichiarazione di incostituzionalità intervenuta dopo la definitività), ma non per supplire ai vizi che dovevano essere impugnati in sede di cognizione
revoca della sentenza per abolitio criminis
Consente la revoca della sentenza quando intervenga abolitio criminis o quando la norma incriminatrice sia soppressa; la giurisprudenza ha esteso la possibilità di intervento dell'esecuzione in presenza di norme dichiarate incostituzionali
Giurisprudenza rilevante (Cassazione)
Sez. 1, n. 35457 del 11/05/2021; Sez. U, n. 42858 del 29/05/2014; Sez. U, n. 6240/2015; Sez. 5, n. 46850 del 11/11/2022; Sez. 1, n. 6768 del 03/02/2026
La Corte ha richiamato precedenti che delimitano il potere del giudice dell'esecuzione: è possibile modificare sanzioni accessorie illegali o rimesse in discussione da una declaratoria di incostituzionalità sopravvenuta; viceversa non è consentito sostituire valutazioni di merito che il condannato avrebbe potuto impugnare
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione può sostituire la revoca della patente con la sospensione solo se la revoca è stata imposta automaticamente dalla norma poi dichiarata incostituzionale e la condanna è divenuta definitiva prima della pronuncia costituzionale.
- Se la decisione di merito è stata adottata dopo la pronuncia della Corte costituzionale che ha dettato il nuovo parametro, il rimedio giusto è l'impugnazione in sede di cognizione; il giudice dell'esecuzione non può correggere discrezionalità valutative del merito che non costituiscono illegale applicazione della legge.
- Occorre distinguere tra pena illegale (vulnus dell'ordinamento che giustifica l'intervento esecutivo) e mera insufficiente motivazione o vizio impugnabile: solo la prima autorizza la modifica in sede esecutiva.
- In procedura di concordato (art. 599-bis c.p.p.) la rinuncia ai motivi di impugnazione può essere parziale; chi intende conservare la facoltà di contestare la sanzione accessoria deve espressamente non rinunciare a quel motivo.
- Quando interviene una declaratoria di incostituzionalità sopravvenuta che incide sulle sanzioni accessorie, il giudice dell'esecuzione ha poteri correttivi; ma tali poteri non sono uno strumento per rinnovare questioni di merito già deducibili e non impugnate.
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