Cassazione Penale, Sentenza n. 21916/2026 del 12/06/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava l'ordinanza del Tribunale di Firenze che aveva applicato la disciplina della continuazione tra più sentenze di condanna e rideterminato la pena complessiva. In particolare: (i) primo motivo - vizio di motivazione per la mancata indicazione delle ragioni e dei criteri con cui il giudice dell'esecuzione ha stabilito un aumento di 6 mesi di reclusione e euro 600 di multa per ciascuno dei due reati "satellite" ricompresi nella sentenza n. 4; (ii) secondo motivo - violazione di legge perché, con riferimento a un capo della sentenza n. 4, il giudice dell'esecuzione avrebbe inflitto una pena (6 mesi) superiore a quella inflitta in cognizione per il reato satellite (3 mesi e 300 euro di multa).
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso per il primo motivo: ha annullato l'ordinanza impugnata relativamente al trattamento sanzionatorio e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Firenze, affinché il giudice del rinvio ridetermini la pena complessiva motivando espressamente gli aumenti per ciascun reato satellite. Il secondo motivo è stato assorbito. È stato inoltre disposto che il giudice del rinvio sia persona fisica diversa da quella che ha adottato la precedente ordinanza, richiamando la pronuncia della Corte Costituzionale n. 183/2013.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma sostanziale che identificava i reati per cui il condannato è stato giudicato; i reati elencati sono stati oggetto di applicazione della disciplina della continuazione.
Richiamato quale parametro di limite alla proporzione tra le pene: il giudice deve assicurare che gli aumenti per i reati satellite rispettino i limiti di proporzione previsti da tale disposizione.
Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021 (Pizzone)
"in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. La Corte ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene"
La giurisprudenza richiede motivazione specifica, distinta per ciascun aumento relativo ai reati satellite; l'assenza di tale motivazione comporta la nullità dell'atto di determinazione della pena.
Norma processuale richiamata in relazione al divieto di partecipazione al giudizio di rinvio da parte del medesimo giudice che ha pronunciato l'ordinanza impugnata; il principio è stato rafforzato dalla giurisprudenza costituzionale.
Corte Costituzionale, sentenza n. 183 del 03/07/2013
Dichiarata l'illegittimità costituzionale delle disposizioni (art. 34, comma 1, e art. 623, comma 1, lett. a), c.p.p.) che non vietavano la partecipazione al giudizio di rinvio del giudice che aveva pronunciato o concorso a pronunciare l'ordinanza impugnata; conseguentemente il giudice del rinvio deve essere diverso.
Massime di principio
- Nel caso di reato continuato il giudice che determina la pena complessiva deve: individuare il reato più grave, stabilire la pena base e quantificare e motivare separatamente l'aumento di pena per ciascun reato satellite.
- La motivazione sui singoli aumenti deve essere congrua rispetto all'entità dell'aumento e tale da permettere la verifica del rispetto del principio di proporzionalità previsto dall'art. 81 c.p.; l'assenza di motivazione può determinare l'annullamento dell'atto.
- Se il provvedimento viene annullato sulla determinazione della pena, il giudice di rinvio deve essere una persona fisica diversa da quella che ha adottato o concorso ad adottare l'ordinanza originaria, in ottemperanza alla giurisprudenza costituzionale.
- È opportuno che il giudice indichi esplicitamente i criteri di calcolo utilizzati (pena base, aumenti per satellite, eventuali riduzioni per rito o patteggiamento) per garantire trasparenza e verificabilità della proporzione delle pene.
- Se più motivi sono prospettati, il giudice di legittimità può assorbire quelli non decisivi quando il motivo principale conduce all'annullamento; in tal caso il giudice di rinvio decide nuovamente solo sugli aspetti prescritti dalla Cassazione.
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