Cassazione Penale, Sentenza n. 09840/2026 del 13/03/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo, primo motivo, l'inosservanza di norme processuali a pena di nullità in quanto il decreto di citazione per il giudizio di appello non sarebbe stato inviato al difensore nominato dall'imputato ma comunicato telematicamente a un collega omonimo con diverso indirizzo PEC e diverso codice fiscale. Con il secondo motivo il ricorrente contestava la sussistenza del reato, sostenendo che le prove non dimostravano in modo univoco l'esercizio abusivo dell'attività di guardiamacchine o parcheggiatore e che non era possibile escludere che si trattasse di mera richiesta di elemosina. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo e non ha esaminato il secondo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo: ha dichiarato la nullità assoluta e insanabile del decreto di citazione per il giudizio di appello per omessa notifica al difensore effettivamente nominato, in violazione degli artt. 178 e 179 c.p.p. Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Milano per il prosieguo del procedimento. Per effetto di ciò la disamina del motivo sostanziale relativo alla prova del reato è divenuta superflua.
Norme richiamate
Norma penale citata nella contestazione sostanziale (tipo di pena o concorso) indicata quale riferimento per la qualificazione del reato; dalla sentenza non emerge ulteriore specifica interpretativa
art. 7, comma 15-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
d.lgs. 30/04/1992, n. 285, art. 7, comma 15-bis
Norma richiamata come fattispecie relativa all'esercizio abusivo dell'attività di guardiamacchine/parcheggiatore; citata nella sentenza impugnata quale disposizione sostanziale oggetto della condanna
art. 179, comma 1 cod. proc. pen.
Stabilisce che la nullità di cui all'art. 178, comma 1, lett. c), è assoluta e insanabile; la Corte ha applicato questa regola per dichiarare l'irremediabile nullità del decreto di citazione notificato al soggetto sbagliato
art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Individua tra le nullità assolute quelle che incidono sui diritti della difesa; la Corte ha ritenuto rientrare nel caso l'omessa notifica al difensore, con conseguente nullità assoluta
Giurisprudenza citata: Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598
Precedente di legittimità che conferma il principio secondo cui la mancata notifica al difensore nominato integra una nullità assoluta e insanabile; la Corte si è richiamata a tale indirizzo
Massime di principio
- La notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello deve essere effettuata al difensore effettivamente nominato e agli estremi (PEC/indirizzo) risultanti dagli atti; la comunicazione a un omonimo o a un indirizzo diverso non integra la corretta notifica
- L'omessa notifica al difensore di atti essenziali del processo (quali il decreto di citazione per l'appello) configura una nullità assoluta e insanabile ex artt. 178 e 179 c.p.p., con conseguente annullamento della sentenza
- Quando un motivo processuale di natura assoluta è fondato, la Corte può non esaminare i motivi di merito (ad es. sulla sussistenza del reato), riservando la loro valutazione al nuovo esame in sede di appello
- In caso di annullamento per vizi di notifica la vicenda sostanziale (valutazione delle prove) può essere riesaminata dalla Corte d'Appello nel nuovo procedimento; pertanto eventuali censure sulla prova non vengono eliminate ma rinviate
- L'uso della trasmissione telematica richiede particolare attenzione al dato identificativo del difensore (PEC, codice fiscale, iscrizione all'Ordine); errori nella verifica degli indirizzi telematici possono determinare gravi vizi procedurali
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