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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 09840/2026 del 13/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo, primo motivo, l'inosservanza di norme processuali a pena di nullità in quanto il decreto di citazione per il giudizio di appello non sarebbe stato inviato al difensore nominato dall'imputato ma comunicato telematicamente a un collega omonimo con diverso indirizzo PEC e diverso codice fiscale. Con il secondo motivo il ricorrente contestava la sussistenza del reato, sostenendo che le prove non dimostravano in modo univoco l'esercizio abusivo dell'attività di guardiamacchine o parcheggiatore e che non era possibile escludere che si trattasse di mera richiesta di elemosina. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo e non ha esaminato il secondo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo: ha dichiarato la nullità assoluta e insanabile del decreto di citazione per il giudizio di appello per omessa notifica al difensore effettivamente nominato, in violazione degli artt. 178 e 179 c.p.p. Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Milano per il prosieguo del procedimento. Per effetto di ciò la disamina del motivo sostanziale relativo alla prova del reato è divenuta superflua.

Norme richiamate

  • art. 81, comma 2 cod. pen.

    Norma penale citata nella contestazione sostanziale (tipo di pena o concorso) indicata quale riferimento per la qualificazione del reato; dalla sentenza non emerge ulteriore specifica interpretativa

  • art. 7, comma 15-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    d.lgs. 30/04/1992, n. 285, art. 7, comma 15-bis

    Norma richiamata come fattispecie relativa all'esercizio abusivo dell'attività di guardiamacchine/parcheggiatore; citata nella sentenza impugnata quale disposizione sostanziale oggetto della condanna

  • art. 179, comma 1 cod. proc. pen.

    Stabilisce che la nullità di cui all'art. 178, comma 1, lett. c), è assoluta e insanabile; la Corte ha applicato questa regola per dichiarare l'irremediabile nullità del decreto di citazione notificato al soggetto sbagliato

  • art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Individua tra le nullità assolute quelle che incidono sui diritti della difesa; la Corte ha ritenuto rientrare nel caso l'omessa notifica al difensore, con conseguente nullità assoluta

  • Giurisprudenza citata: Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598

    Precedente di legittimità che conferma il principio secondo cui la mancata notifica al difensore nominato integra una nullità assoluta e insanabile; la Corte si è richiamata a tale indirizzo

Massime di principio

  • La notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello deve essere effettuata al difensore effettivamente nominato e agli estremi (PEC/indirizzo) risultanti dagli atti; la comunicazione a un omonimo o a un indirizzo diverso non integra la corretta notifica
  • L'omessa notifica al difensore di atti essenziali del processo (quali il decreto di citazione per l'appello) configura una nullità assoluta e insanabile ex artt. 178 e 179 c.p.p., con conseguente annullamento della sentenza
  • Quando un motivo processuale di natura assoluta è fondato, la Corte può non esaminare i motivi di merito (ad es. sulla sussistenza del reato), riservando la loro valutazione al nuovo esame in sede di appello
  • In caso di annullamento per vizi di notifica la vicenda sostanziale (valutazione delle prove) può essere riesaminata dalla Corte d'Appello nel nuovo procedimento; pertanto eventuali censure sulla prova non vengono eliminate ma rinviate
  • L'uso della trasmissione telematica richiede particolare attenzione al dato identificativo del difensore (PEC, codice fiscale, iscrizione all'Ordine); errori nella verifica degli indirizzi telematici possono determinare gravi vizi procedurali

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