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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14733/2026 del 18/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (erede / PA)

La controversia

La controversia trae origine da un terreno di riforma fondiaria sito in Battipaglia, originariamente assegnato a un de cuius ai sensi dell'art. 7 l. n. 379/1967. Un'erede aveva ottenuto dal Tribunale di Salerno un provvedimento che riconosceva il suo diritto a subentrare nell'assegnazione del fondo e, in sostanza, la sua esclusiva titolarità del bene; tale decisione era stata poi resa definitiva a seguito del rigetto del ricorso per cassazione proposto da altre coeredi. Queste ultime hanno promosso opposizione ex art. 404 c.p.c. sostenendo che il fondo fosse divenuto di proprietà di tutti e quattro i figli per effetto del pagamento delle rate del prezzo di assegnazione e che il rapporto concessorio fosse cessato ope legis per effetto dell'art. 10 l. n. 386/1976; hanno inoltre dedotto che un precedente giudizio sulla nullità di una quietanza/cancellazione del patto di riservato dominio fosse nullo per mancata partecipazione dell'ente interessato. La Corte d'appello ha respinto l'opposizione ritenendo che sul punto si fosse formato giudicato esterno. In cassazione le ricorrenti hanno denunciato: violazione dell'art. 2909 c.c. per erronea estensione del giudicato; violazione dell'art. 115 c.p.c.; violazione dell'art. 2909 c.c. e omesso esame di fatti decisivi; violazione dell'art. 7 l. n. 379/1967 e dell'art. 10 l. n. 386/1976, sostenendo che il giudicato non potesse coprire una situazione sopravvenuta o fatti non esaminati e che il rapporto concessorio fosse comunque cessato per legge.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi. Ha affermato che il decreto definitivo del Tribunale di Salerno, reso nel contraddittorio degli interessati sulla controversia relativa alla successione nel diritto di assegnazione del fondo, ha natura sostanziale di sentenza e, una volta passato in giudicato, copre ogni questione di merito decisa nel procedimento. Ha inoltre rilevato che la precedente sentenza di cassazione n. 19498/2011 aveva già affrontato specificamente il tema dell'applicabilità dell'art. 10 l. n. 386/1976, sicché non era vero che tale profilo fosse rimasto estraneo al giudizio definito. Da ciò deriva il rigetto del ricorso, con condanna delle ricorrenti alle spese e con l'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 404 c.p.c.

    viene richiamato come rimedio di opposizione proposto dalle coeredi avverso la sentenza ritenuta pregiudizievole

  • art. 2909 c.c.

    il giudicato esterno copre il dedotto e il deducibile tra le stesse parti e impedisce il riesame delle questioni di merito già decise

  • art. 115 c.p.c.

    la censura è stata proposta per lamentare che la decisione si sarebbe fondata su presupposti fattuali inesistenti, ma la Corte non l'ha accolta

  • art. 7 l. n. 379/1967

    norma base del procedimento di assegnazione e subingresso nel fondo di riforma fondiaria

  • art. 10 l. n. 386/1976

    la Corte richiama la propria precedente decisione come avente già esaminato l'applicabilità della norma alla disciplina del subingresso e del riscatto del fondo

  • art. 16 l. n. 230/1950

    evocato dalle ricorrenti quale requisito soggettivo per il subingresso nell'assegnazione del terreno

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    richiamato per la censura di omesso esame di un fatto decisivo, ritenuta infondata alla luce del giudicato

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    usato per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato quale parametro per quantificare l'ulteriore importo dovuto

Massime di principio

  • Il decreto che definisce, nel contraddittorio degli interessati, la controversia sulla successione nel diritto di assegnazione di un fondo di riforma fondiaria ha natura sostanziale di sentenza e, una volta definitivo, è idoneo a formare giudicato esterno.
  • Il giudicato copre non solo le questioni espressamente decise, ma anche quelle che costituiscono il necessario antecedente logico-giuridico della decisione e quelle che avrebbero potuto essere dedotte nel medesimo giudizio, se riferite al medesimo oggetto.
  • Non è ammissibile sottrarsi all'efficacia del giudicato invocando, in un giudizio successivo tra le stesse parti, una diversa ricostruzione dei presupposti già esaminati nel processo definito, quando il relativo tema sia stato comunque scrutinato dalla precedente decisione.
  • La deduzione di un omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può superare il limite del giudicato su un punto già risolto dalla decisione definitiva.
  • Quando la Corte di cassazione dà atto del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge processuale tributaria e di spesa di giustizia.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContratto preliminare
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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