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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34168/2024 del 10/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 03/04/2023 che aveva riconosciuto parzialmente la continuazione tra varie sentenze ma aveva escluso la continuazione tra il reato associativo (art. 416-bis c.p.) commesso dal 2009 e i reati in materia di stupefacenti (artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990) ritenendo che l'attività di traffico fosse iniziata solo dal 2012; il ricorrente ha censurato la valutazione, osservando che le sentenze di merito avevano già ritenuto collegata al medesimo disegno criminoso la cessione di stupefacenti (anche verso la persona Pasquale Mercadante) e quindi sussisterebbe continuità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso nei limiti indicati: ha annullato l'ordinanza impugnata nella parte in cui aveva negato la continuazione tra la sentenza del 20/07/2017 e quella del 02/10/2020 (con rinvio alla Corte d'appello di Catanzaro per un nuovo giudizio volto a valutare la rilevanza e significatività della continuazione già dichiarata con riguardo ai reati coincidenti). In sostanza il provvedimento del giudice dell'esecuzione è stato ritenuto contrastante con precedenti statuizioni di cognizione che avevano già riconosciuto il vincolo di continuazione per fatti sovrapponibili; il giudice dell'esecuzione dovrà motivare nuovamente considerando tale precedente.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Il delitto associativo può avere reati-fine che, se previsti e programmati sin dall'ingresso nell'associazione, devono essere considerati in continuità con il reato associativo.

  • art. 629 cod. pen.

    Norma richiamata tra i reati esaminati nella complessiva valutazione delle condotte contestate; non oggetto di autonoma interpretazione nel dispositivo oltre al riconoscimento di collegamenti fattuali fra reati.

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    Il delitto di cessione di stupefacenti può essere qualificato come reato-fine dell'associazione mafiosa se integrato da un disegno criminoso già esistente al momento dell'adesione.

  • art. 74 d.P.R. n. 309/1990

    La contestazione di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti rileva ai fini della valutazione della continuazione se le condotte sono riconducibili al medesimo disegno criminoso.

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Il ricorso ex art. 671 c.p.p. richiama il potere del giudice dell'esecuzione di valutare la continuazione, ma questi non può prescindere dal riconoscimento della continuazione operato dal giudice della cognizione senza indicare specifiche e significative circostanze che giustifichino la diversa valutazione.

  • Giurisprudenza citata (Sez. 1, n. 37041 del 26/06/2019)

    Principio secondo cui il giudice dell'esecuzione deve conformarsi al riconoscimento della continuazione operato dal giudice della cognizione, a meno che non dimostri elementi specifici e significativi che escludano la riconducibilità dei fatti al medesimo disegno criminoso.

Massime di principio

  • I reati-fine connessi a un'associazione (art. 416-bis) sono in linea di principio riconducibili alla continuità quando erano previsti e programmati già al momento dell'adesione; la mera partecipazione successiva a nuove attività non esclude automaticamente la continuità se il giudice della cognizione ha ritenuto esistente il medesimo disegno criminoso.
  • Il giudice dell'esecuzione non può ignorare il riconoscimento della continuazione operato dal giudice di merito a fronte di fatti analoghi; per escluderla deve fornire motivazione specifica e indicare circostanze significative che dimostrino la non riconducibilità al precedente disegno criminoso.
  • La sovrapposizione parziale di imputazioni e la ripetizione di condotte identiche o strettamente collegate in più procedimenti favorisce il ricompimento in un unico disegno criminoso e quindi il riconoscimento della continuazione.
  • La valutazione dell'inizio temporale di una nuova attività (es. traffico di stupefacenti iniziato nel 2012) non è decisiva se le corti di merito hanno già collegato quella stessa attività, anche per singoli episodi, al progetto criminoso dell'associazione.
  • In situazioni analoghe è opportuno raccogliere e documentare nei provvedimenti di cognizione ogni elemento che colleghi esplicitamente le attività-fine al progetto associativo, così da rendere più difficile una diversa valutazione in sede di esecuzione.

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