Cassazione Penale, Sentenza n. 34132/2024 del 10/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per un nuovo giudizio al GIP del Tribunale di Napoli, in diversa persona fisica, affinché siano colmate le carenze motivazionali relative alla quantificazione dell'aumento di pena ai sensi della disciplina del reato continuato. Il secondo motivo è stato assorbito dalla declaratoria di nullità per carenza motivazionale.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso denunciava, in primo luogo, l'omessa e insufficiente motivazione sulla quantificazione dell'aumento della pena per i reati unificati in continuazione (il giudice dell'esecuzione aveva concretamente aumentato la pena di un anno e due mesi senza spiegare i criteri di quantificazione). In secondo luogo si contestava la discrepanza tra la motivazione (aumento indicato in un anno) e il dispositivo (aumento effettivo pari a un anno e due mesi).
Norme richiamate
art. 132 cod. pen.
richiama i criteri di individualizzazione della pena: il giudice, anche in sede esecutiva, deve motivare l'individuazione della pena-base e la scelta dei parametri applicati
art. 133 cod. pen.
stabilisce i criteri di determinazione della pena (parametri per la quantificazione) e impone che il giudice renda comprensibile il percorso logico-giuridico seguito
art. 81, comma secondo, cod. pen.
disciplina l'aumento della pena per i reati-satellite nella continuazione: gli aumenti devono essere specificamente motivati e quantificati
Sez. U., n. 47127 del 24/06/2021 (Pizzone)
principio di legittimità secondo cui, in sede esecutiva, il giudice deve motivare non solo la pena-base ma anche l'entità dei singoli aumenti per i reati in continuazione, rendendo possibile il controllo del percorso logico-giuridico
Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020 (Bruzzaniti) e Sez. 1, n. 17209 del 25/05/2020 (Trisciuoglio)
giurisprudenza coerente che richiede motivazione puntuale sull'aumento per reati-satellite in sede esecutiva
Corte costituzionale, sent. n. 183 del 2013
principio secondo cui, in caso di annullamento, il rinvio per nuovo giudizio deve essere a diverso magistrato
Massime di principio
- In sede esecutiva, quando si applica la disciplina del reato continuato, il giudice è obbligato a motivare non solo la scelta della pena-base ma anche la misura degli aumenti per i reati satellite; la mera indicazione numerica è insufficiente.
- La motivazione deve consentire il controllo del percorso logico-giuridico: occorre esplicitare i parametri di cui agli artt. 132 e 133 c.p. utilizzati per giustificare l'aumento rispetto alla pena già inflitta in sede di cognizione.
- Se la motivazione sulla quantificazione della pena risulta carente, la decisione va annullata e il processo esecutivo rimesso al GIP per nuovo giudizio; il rinvio deve essere a diverso giudice (Corte cost. n. 183/2013).
- La discrepanza tra quanto dichiarato nella motivazione e quanto disposto nel dispositivo (errata trascrizione numerica) può costituire motivo di censura ma, se il vizio principale è la carenza motivazionale, tale censura può essere assorbita dall'annullamento per la prima ragione.
- Il rispetto del limite legale (es. il limite del triplo della pena-base) non esclude l'obbligo di motivazione puntuale: il giudice non può limitarsi a verificare il solo rispetto di limiti astratti, ma deve spiegare la ragione concreta della modulazione della pena.
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