Cassazione Penale, Sentenza n. 34129/2024 del 10/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Si trattava di pronuncia sull'istanza di riconoscimento della continuazione tra diverse sentenze irrevocabili (sentenze del GIP di Torre Annunziata e del GIP di Napoli) e sulla determinazione della pena conseguente. Il GIP del Tribunale di Napoli aveva riconosciuto la continuazione prendendo a base la sanzione piu' grave (8 anni, 10 mesi e 20 giorni e 42.963 euro) e aggiungendo un aumento di 2 anni e 10.000 euro in luogo degli aumenti indicati nell'altra sentenza (4 anni e 4 mesi e 20.000 euro). Fiorillo ha impugnato per carenza e contraddittorieta' della motivazione, lamentando l'omessa indicazione del calcolo e della motivazione degli aumenti per i reati satellite e la mancata scorporazione delle pene gia' comprensive di aumenti a titolo di continuazione. Il Procuratore ha eccepito la incompetenza del GIP, sostenendo che la competenza spettava alla Corte d'appello perché la sentenza di Torre Annunziata era stata riformata in appello.
La decisione
La Corte di legittimita' ha dichiarato infondato il ricorso del Procuratore sulla competenza: alla data di presentazione dell'istanza l'ultima sentenza irrevocabile era quella della Corte d'appello (rideterminazione della pena) e non si era formato un titolo che mutasse la competenza ai sensi dell'art. 665 c.p.p. Viceversa, ha ritenuto fondato il ricorso di Fiorillo: il giudice dell'esecuzione non ha eseguito lo scorporo delle singole condanne gia' unificate, ha preso a base una pena comprensiva di aumenti pregresse e non ha adeguatamente motivato gli aumenti per i reati satellite (motivazione criptica, riferita alla gravita' delle contestazioni e non a quanto effettivamente accertato). Per tali ragioni l'ordinanza impugnata e' annullata e la Corte rinvia per nuovo giudizio al GIP del Tribunale di Napoli in diversa persona fisica, affinche' colmi le lacune motivazionali e applichi i principi di scorporo e motivazione indicati.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Disciplina dell'istanza al giudice dell'esecuzione per il riconoscimento della continuazione; il giudice dell'esecuzione e' competente a pronunciarsi quando l'ultima sentenza irrevocabile alla data dell'istanza e' rimasta quella specificata.
art. 665, commi 2 e 4, cod. proc. pen.
Regole sulla competenza funzionale in caso di riforma; la Corte ha ritenuto che una mera rideterminazione della pena da parte della Corte d'appello non abbia fatto sorgere una diversa competenza ai sensi di tali commi.
art. 81 cod. pen., commi primo e secondo
Principi sulla unificazione delle pene e sugli aumenti per i reati satellite: l'aumento non puo' essere calcolato sulla pena complessiva comprensiva di un precedente aumento per continuazione e non puo' eccedere il triplo della pena base; occorre scorporare i reati e individuare il reato piu' grave come base.
art. 132 e 133 cod. pen.
Il giudice, pur avendo un potere discrezionale nella quantificazione della pena, e' vincolato ai criteri di determinazione e deve motivare sia la scelta della pena-base sia l'entita' degli aumenti per i reati-satellite, in modo da rendere possibile il controllo del percorso logico-giuridico.
art. 73-80 D.P.R. 309/90
Normativa sostanziale in materia di stupefacenti richiamata quale riferimento alla gravita' del reato contestato; la Corte ha rilevato che la motivazione del giudice dell'esecuzione ha fatto riferimento alla gravita' della contestazione ma non a cio' che era stato accertato in sede di cognizione.
Sentenza Corte cost. n. 183 del 2013
Richiamata in riferimento al principio che il rinvio per nuovo giudizio deve avvenire in diversa persona fisica.
Massime di principio
- Verificare sempre quale sia l'ultima sentenza irrevocabile alla data dell'istanza: la competenza del giudice dell'esecuzione si determina in base a quello stato processuale e non in astratto.
- Il giudice dell'esecuzione, nel riconoscere la continuazione tra piu' sentenze, deve scorporare i reati e non puo' assumere come base una pena gia' comprendente un aumento per altra continuazione.
- Gli aumenti per i reati satellite devono essere motivati singolarmente: non e' sufficiente il richiamo generico alla "gravita'" delle contestazioni; la motivazione deve collegarsi agli accertamenti del giudice della cognizione e ai criteri degli artt. 132-133 c.p.
- Esistono limiti legali (es. il triplo della pena-base) e limiti derivanti dalla quantificazione operata dal giudice di cognizione: non si possono fissare aumenti superiori a quelli gia' stabiliti per i reati satellite nelle sentenze definitive.
- In caso di motivazione carente o di violazione delle regole di scorporo e calcolo, il rimedio e' l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio, che deve essere affidato a diverso giudice per evitare pregiudizio.
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