Cassazione Penale, Sentenza n. 34135/2024 del 10/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 ord. pen. e ha disposto la detenzione domiciliare. Il motivo unico dedotto dal difensore è il vizio di motivazione e la violazione di legge: il Tribunale non ha preso in adeguata considerazione la relazione dell'Uepe relativa all'attività lavorativa svolta dal condannato (allevamento) e il lavoro di pubblica utilità svolto nell'ambito della messa alla prova, né ha valutato la pressoché assenza di pericolosità (reati di scarso allarme sociale e assenza di ulteriori segnalazioni/denunce). Inoltre la decisione di escludere l'affidamento per motivi generici legati ad età e problemi di salute è stata ritenuta manifestamente illogica e non confrontata con gli elementi istruttori.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato l'ordinanza impugnata per carenza e manifesta illogicità della motivazione e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza (ora indicato Tribunale di Sorveglianza di Roma). La Corte ha censurato il Tribunale di Torino per non essersi confrontato con le relazioni dell'Uepe circa l'attività lavorativa e i lavori di pubblica utilità, per non aver valutato compiutamente l'assenza di ulteriori segnalazioni di polizia e per avere adottato una motivazione generica secondo cui età e problemi di salute avrebbero ridotto le prospettive risocializzanti; ha quindi ordinato un nuovo esame libero nel merito conformemente ai principi giurisprudenziali richiamati.
Norme richiamate
art. 47 ordinamento penitenziario (affidamento in prova al servizio sociale)
L'affidamento in prova è una misura alternativa finalizzata al reinserimento sociale; ai fini della concessione il giudice deve formulare una prognosi concreta di recupero valutando molteplici elementi (reato, precedenti, informazioni di polizia, condotta successiva, relazioni degli uffici come l'Uepe, attività lavorativa e lavori di pubblica utilità). L'età e le condizioni di salute non sono di per sé ostative ma fattori da considerare per modulare il percorso trattamentale.
principio costituzionale della finalità rieducativa della pena (art. 27 Cost.)
La pena ha finalità rieducative e tale rilievo costituzionale deve informare il giudizio sulle misure alternative: il tribunale deve tenere presente l'obiettivo del reinserimento sociale nel valutare l'idoneità dell'affidamento.
Giurisprudenza della Cassazione (Sez. 1, n. 7873 del 18/12/2023 e precedenti richiamati)
La giurisprudenza afferma che né la gravità del reato né i precedenti o la mancata ammissione di colpevolezza possono automaticamente precludere la misura alternativa; è essenziale valutare la condotta successiva ai fatti e tutte le fonti di conoscenza (Uepe, polizia, osservazione della personalità) per una prognosi concreta di risocializzazione. Il giudice deve motivare il confronto con le risultanze istruttorie e spiegare perché elementi positivi non siano ritenuti sufficienti.
Massime di principio
- Il giudice della sorveglianza deve esaminare e confrontare compiutamente tutte le relazioni in atti (Uepe, forze di polizia, servizi sociali) prima di escludere l'affidamento in prova.
- L'attività lavorativa stabile e l'impegno in lavori di pubblica utilità sono elementi rilevanti e positivi ai fini della prognosi di reinserimento e devono essere valutati nel merito.
- Età e condizioni di salute non costituiscono di per sé un motivo sufficiente per escludere misure alternative; vanno considerate come fattori da cui modellare il progetto di trattamento.
- La motivazione deve spiegare in modo concreto perché gli elementi favorevoli (condotta post-fatto, assenza di nuove denunce, lavoro svolto) non rendono ragionevole l'affidamento; la mera affermazione generica è insufficiente.
- Se il giudice opta per una misura diversa (es. detenzione domiciliare) deve motivare perché quella misura è più adeguata rispetto all'affidamento, anche in relazione all'idoneità del domicilio.
- In casi simili è opportuno che la difesa evidenzi e documenti sistematicamente l'attività lavorativa e i progetti risocializzanti già in corso, e chieda il confronto esplicito con le relazioni dell'Uepe e le precedenti ordinanze favorevoli (es. messa alla prova).
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