Cassazione Penale, Sentenza n. 34130/2024 del 10/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di applicazione della detenzione domiciliare ex art. 47-ter ord. pen. e dell'affidamento in prova ai servizi sociali per mancata elezione di domicilio; dedotte due censure: (1) nullità dell'ordinanza per omessa notificazione all'interessato del decreto di fissazione dell'udienza (adempimento effettuato solo al difensore); (2) nullità per aver il Tribunale ritenuto non prodotta l'elezione di domicilio, mentre quest'ultima era allegata all'istanza depositata via PEC.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha rilevato l'esistenza di una nullità assoluta per omessa notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza all'interessato, ritenuta equiparabile al decreto di citazione e idonea a rendere inesistenti l'udienza e gli atti successivi, ivi compresa l'ordinanza. Inoltre ha accertato che l'elezione di domicilio era stata effettivamente allegata all'istanza (depositata il 29/04/2023) e quindi la motivazione del Tribunale sulla mancata elezione di domicilio era infondata. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza competente.
Norme richiamate
art. 47-ter ordinamento penitenziario
Norma che disciplina l'applicazione della detenzione domiciliare; la misura alternativa era l'oggetto dell'istanza impugnata.
art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Prevede l'obbligo di indicare o eleggere domicilio ai fini delle notificazioni per l'ammissione a misure alternative: la mancata elezione rende, di regola, inammissibile la domanda, salvo che la prova dimostri l'avvenuta elezione.
art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Individua le nullità di ordine generale; richiamata per qualificare l'omessa notifica come nullità assoluta che investe l'intero procedimento e gli atti conseguenti.
art. 179, comma 1, cod. proc. pen.
Disposizione sulle conseguenze delle nullità; usata per sostenere che l'omessa notifica comporta la nullità insanabile dell'udienza e degli atti successivi.
art. 623, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'effetto dell'annullamento nel processo penale a seguito di cassazione; richiamata insieme all'art. 604 per motivare l'annullamento con rinvio quando sussiste nullità assoluta del contraddittorio.
art. 604, comma 4, cod. proc. pen.
Prevede la possibilità di annullamento con rinvio quando venga accertata una causa di nullità; collegata al principio che la cassazione deve disporre il rinvio in presenza di nullità ex art. 179.
Massime di principio
- L'omessa notificazione all'interessato dell'avviso di fissazione dell'udienza (equiparabile al decreto di citazione) integra una nullità assoluta e insanabile che invalida l'udienza e gli atti successivi, compresa l'ordinanza; la Corte di cassazione annullerà e rinvierà il provvedimento.
- L'elezione di domicilio richiesta dall'art. 677, comma 2-bis, va considerata essenziale per l'ammissibilità delle domande di misure alternative: tuttavia la sua effettiva produzione in atti (anche mediante allegato a deposito PEC) esclude la causa di inammissibilità.
- In caso di contestazione su formalità processuali (notifiche, elezione di domicilio), il giudice di merito deve verificare concretamente la prova degli adempimenti; la mancata valutazione o l'errata valutazione di documenti depositati può determinare l'annullamento con rinvio.
- Se la Cassazione accerta una nullità assoluta del contraddittorio, la pronuncia corretta è l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio, non la semplice cassazione senza rinvio.
- Per i difensori: verificare e conservare prova della notifica all'interessato (non solo al difensore) e dell'allegazione dell'elezione di domicilio (es. ricevute PEC, copie datate) per evitare inammissibilità o per poter impugnare efficacemente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 10 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 34127/2024 del 10/09/2024
- Sentenza penale · 10 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 34128/2024 del 10/09/2024
- Sentenza penale · 10 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 34129/2024 del 10/09/2024
- Sentenza penale · 10 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 34132/2024 del 10/09/2024
- Sentenza penale · 10 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 34135/2024 del 10/09/2024
- Sentenza penale · 10 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 34136/2024 del 10/09/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →