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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 23487/2021 del 26/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna i decreti del Tribunale (16 marzo 2016 e 29 luglio 2016) lamentando che il giudice delegato, sostituendosi illegittimamente al comitato dei creditori, avrebbe valutato la convenienza delle proposte concordatarie e avrebbe escluso la proposta della P.I.L. per ragioni di celerità, violando gli artt. 41, 125 e 129 legge fallimentare e gli obblighi di comunicazione; inoltre denuncia di non aver ricevuto la notificazione del decreto che ha fissato il termine per le opposizioni (art. 129) e deduce nullità/ error in procedendo che, a suo dire, avrebbero reso illegittima la procedura di approvazione della proposta concorrente.

La decisione

La Corte dichiara i ricorsi inammissibili. Sul primo ricorso, rileva che il decreto del Tribunale reso in sede di reclamo (art. 26 legge fall.) contro provvedimenti del giudice delegato ha natura ordinatoria, non possessiva di decisorietà e definitività richieste dall'art. 111 Cost., e che le doglianze della ricorrente devono essere proposte in sede di opposizione all'omologazione (art. 129 legge fall.), potendo così far valere l'illegittimità dell'esclusione e la maggiore convenienza della propria proposta. Sul secondo ricorso, la Corte osserva che la mancata notifica ai terzi non preclude l'esercizio dell'opposizione dopo la pubblicazione del decreto nel registro delle imprese; rileva altresì che la notifica era stata effettuata alla società incorporata ma che la costituzione della incorporante ha sanato la nullità formale. Per questi motivi i ricorsi sono respinti e la ricorrente condannata alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    Il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. è esperibile solo avverso provvedimenti che abbiano carattere di decisorietà e di definitività ("sentenze" in senso sostanziale); provvedimenti meramente ordinatori endoprocedimentali non sono impugnabili con questo rimedio.

  • art. 125 legge fallimentare

    La norma disciplina il ruolo del curatore e del comitato dei creditori nella verifica delle proposte; la Corte segnala che eventuali violazioni nella fase endoprocedimentale possono essere dedotte in sede di opposizione all'omologazione e non giustificano il ricorso straordinario per cassazione se il provvedimento che le conferma è ordinatorio.

  • art. 41 legge fallimentare

    Consente al giudice delegato di operare in sostituzione del comitato dei creditori; tuttavia, gli atti del giudice delegato in tale funzione possono avere natura ordinatoria endoprocedimentale e non sempre assumere carattere decisorio definitivo impugnabile con ricorso straordinario.

  • art. 26 legge fallimentare

    Regola il reclamo avverso i provvedimenti del giudice delegato al Tribunale: i decreti del Tribunale resi in sede di reclamo, quando hanno natura ordinatoria, non assumono carattere decisorio e definitivo idoneo a consentire il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost.

  • art. 129 legge fallimentare

    Fissa il termine e la procedura per proporre opposizioni all'omologazione del concordato: chi contesta l'esclusione o la regolarità della procedura deve esercitare l'opposizione nell'ambito del giudizio di omologazione (a decorrere dalla pubblicazione del decreto nel registro delle imprese), e non può ricorrere straordinariamente contro provvedimenti endoprocedimentali non definitivi.

  • art. 130 legge fallimentare

    Richiamato per spiegare che l'efficacia della proposta concordataria è subordinata alla definitiva omologazione; conseguenza: l'approfondimento delle censure sulla ammissione/esclusione di proposte trova sede nel giudizio di omologazione.

  • art. 17 legge fallimentare

    Richiama l'adempimento pubblicitario (pubblicazione nel registro delle imprese) necessario perché decorra il termine per proporre opposizioni all'omologazione.

  • art. 2504-bis c.c.

    Regola gli effetti della fusione per incorporazione: l'incorporante succede in tutti i rapporti, anche processuali, divenendo titolare di diritti e obblighi; dunque un'impugnazione deve essere proposta nei confronti del soggetto incorporante.

  • art. 2504 c.c.

    Indica le iscrizioni nel registro delle imprese che rendono operativa la fusione; da tale momento decorrono gli effetti di successione.

  • art. 156 c.p.c.

    Principio di sanatoria: la nullità o irregolarità dell'atto di impugnazione resta sanata se l'atto ha raggiunto lo scopo cui era destinato (es. costituzione in giudizio dell'incorporante cura la notifica alla incorporata).

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per dedurre nullità per error in procedendo; la Corte tuttavia non ha ritenuto ammissibile il ricorso e non ha accolto tale censura nel merito per difetto dei presupposti di ammissibilità.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamata per spiegare il concetto di definitività e di giudicato: l'accertamento giudiziale che non può più essere rimesso in discussione è requisito per l'ammissibilità del ricorso straordinario ex art. 111 Cost.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Norma sul contributo unificato: la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo pari al contributo unificato.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. è improponibile contro provvedimenti meramente ordinatori endoprocedimentali che non abbiano carattere di decisorietà e definitività; in tali casi il rimedio corretto è la partecipazione al giudizio di omologazione (opposizione).
  • Le censure relative al comportamento del giudice delegato che abbia operato al posto del comitato dei creditori (art. 41 e 125 legge fall.) vanno sollevate nel giudizio di opposizione all'omologazione: la mancata ammissione o l'esclusione di una proposta, se rilevante, può determinare l'insuccesso dell'omologazione e va dedotta lì.
  • La mancata notifica a terzi di provvedimenti relativi al termine per le opposizioni non esonera l'interessato dall'obbligo di vigilare sulla pubblicazione nel registro delle imprese; la facoltà di proporre opposizione decorre dalla pubblicazione e non dalla notifica ai terzi.
  • In caso di fusione per incorporazione le impugnazioni devono essere dirette contro l'incorporante, titolare dei rapporti processuali; tuttavia la costituzione in giudizio dell'incorporante sana la nullità formale della notificazione alla incorporata.
  • Le presunte nullità o errori in procedendo del giudice delegato non trasformano automaticamente un provvedimento ordinatorio in provvedimento impugnabile con il ricorso straordinario: bisogna verificare se esista un provvedimento decisorio e definitivo o se il rimedio giurisdizionale adeguato sia l'opposizione nell'ambito dell'omologazione.
  • Chi intenda tutelare una proposta concordataria esclusa o pretermessa deve tempestivamente esercitare l'azione di opposizione a norma dell'art. 129 legge fall. dopo la pubblicazione del decreto nel registro delle imprese; l'assenza di tale iniziativa rende inammissibili i rimedi straordinari successivi.

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