Cassazione Civile, Sentenza n. 23485/2021 del 26/08/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il curatore del fallimento Aquaria impugna la sentenza della Corte d'appello di Firenze che aveva escluso la legittimazione passiva di Locat/Unicredit rispetto alle azioni revocatorie sulle cessioni del contratto di leasing immobiliare e aveva negato che l'accoglimento della revocatoria determini il ripristino della posizione contrattuale originaria (con la conseguente facoltà del curatore ex art.72 L.F. di sciogliersi dal leasing e chiedere la restituzione dei canoni alnetto dell'equo compenso). Il ricorso deduce violazione di norme sul ripristino patrimoniale (art.2902 c.c., art.1526 c.c.) e sulla litisconsorzio/coinvolgimento del ceduto (art.1406 c.c.), sostenendo che la revoca avrebbe dovuto rimettere la posizione contrattuale in capo alla fallita e rendere Locat legittimata passiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato i principi che: l'azione revocatoria fallimentare produce un'inefficacia relativa finalizzata a reintegrare la garanzia patrimoniale dei creditori (mediante l'assoggettabilità ad esecuzione o, se il bene non è più disponibile, per equivalente pecuniario), e non il ripristino automatico della piena titolarità contrattuale/ dominicale che permetta al curatore di esercitare poteri potestativi ex art.72 L.F. La Corte ha ritenuto che il concedente (Unicredit/Locat) fosse estraneo alle cessioni che hanno depauperato la fallita, salvo prova di compartecipazione al depauperamento; mancava tale prova, quindi non sussisteva la legittimazione passiva di Unicredit alle domande restitutorie. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato alle spese.
Norme richiamate
art.64 L.F.
Usata per accertare l'inefficacia (per atti gratuiti) delle cessioni operate dal fallito; produce effetto di reintegrazione della garanzia patrimoniale ma non il ripristino automatico della titolarità contrattuale.
art.67 co.1 L.F.
Riferita come possibile base di revocatoria (per atti onerosi sproporzionati); anch'essa volta a ristabilire la garanzia patrimoniale, non a restituire la piena disponibilità contrattuale.
art.72 L.F.
La Corte chiarisce che la facoltà del curatore prevista dall'art.72 (es. subentro o scioglimento) non è esercitabile come effetto automatico della revocatoria quando la posizione contrattuale non viene materialmente ripristinata; il potere è limitato dalla reale capacità di liquidare o ottenere il controvalore.
art.1526 c.c.
Riferito in tema di equo compenso per l'uso del bene; la restituzione delle somme spettava al netto dell'equo compenso riconoscibile.
art.2901 c.c.
Invocato per l'inefficacia verso il subacquirente non in buona fede; tale inefficacia contribuisce alla reintegrazione patrimoniale nei confronti dei soggetti che hanno partecipato al depauperamento.
art.2902 c.c.
Richiamato quanto ai limiti dell'azione esecutiva e della reintegrazione; la giurisprudenza richiede che l'azione miri all'assoggettabilità del bene all'esecuzione senza obblighi impropri verso terzi estranei al depauperamento.
art.1406 c.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere il coinvolgimento del ceduto; la Corte ha escluso che il consenso del ceduto trasformi automaticamente quest'ultimo in coautore del depauperamento e in litisconsorte necessario della revocatoria, salvo prova di compartecipazione causale.
art.2740 c.c.
Richiamato come principio secondo cui la reintegrazione mira a ricostituire la garanzia patrimoniale generale dei creditori; la revoca è strumentale a tale funzione, non a ripristinare l'atto come se non fosse mai esistito.
art.36 L. 27 luglio 1978 n. 392
Citata dalla giurisprudenza su diverse fattispecie di cessione/cesione d'azienda; la Corte la distingue perché riguarda norme speciali di locazione/affitto aziendale non sovrapponibili alla fattispecie di revocatoria fallimentare qui esaminata.
art.13 co.1-quater DPR 115/02
Richiamato in relazione all'obbligo di versamento del contributo unificato: la Corte dà atto dell'obbligo di versamento del raddoppio del contributo da parte del ricorrente.
Massime di principio
- L'azione revocatoria fallimentare produce un'inefficacia relativa diretta a reintegrare la garanzia patrimoniale dei creditori (assoggettabilità all'esecuzione o, se impossibile, reintegrazione per equivalente), non il ripristino automatico della piena titolarità contrattuale o dominiale in capo al fallito.
- Il curatore, anche se vittorioso nella revocatoria, non può automaticamente esercitare poteri potestativi (es. subentro o scioglimento ex art.72 L.F.) come se la posizione contrattuale fosse «ripristinata»; il suo potere è limitato alla liquidazione del bene o all'ottenimento del controvalore.
- La legittimazione passiva del concedente/contraente ceduto non è automatica: il ceduto non diventa coautore del depauperamento per il mero consenso ex art.1406 c.c.; bisogna dimostrare la sua partecipazione o responsabilità causale nell'atto depauperativo per ritenere il concedente destinatario della revocatoria.
- Quando il bene oggetto della revoca è già nelle mani di terzi o è stato oggetto di successivi pagamenti/risoluzioni, l'azione deve mirare al recupero del valore (equivalente pecuniario) più che al riacquisto materiale della posizione originaria.
- In giudizi di revoca il giudice deve verificare non solo la sussistenza dell'atto recuperabile ma anche la reale capacità dell'azione di produrre utilità liquidatoria per la massa; la misura del pregiudizio dei creditori orienta la sanzione (reintegrazione in natura vs per equivalente).
- Per prospettare responsabilità o coinvolgimento di terzi (cedente o concedente) è necessaria una specifica prova della compartecipazione al depauperamento patrimoniale; semplici rapporti contrattuali o il consenso alla cessione non bastano.
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