Cassazione Civile, Sentenza n. 23486/2021 del 26/08/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Leone impugna il decreto del Tribunale di Taranto che aveva accolto il reclamo proposto da Giovanni Fusco avverso l'aggiudicazione del lotto n.5 disposta dal giudice delegato del fallimento. Il ricorso in Cassazione deduce: 1) nullità/violazione procedurale (art.301 c.p.c.) perché il reclamo era stato condotto in sede di Tribunale da un avvocato che era stato sospeso dall'albo nel periodo e dunque avrebbe fatto venir meno lo jus postulandi; 2) errata interpretazione e applicazione dell'art.572 co.3 c.p.c., poiché il Tribunale avrebbe ritenuto invalida l'aggiudicazione diretta a prezzo ribassato (pur entro il limite di un quarto) nel caso di offerta unica, mentre la normativa e l'ordinanza di vendita avrebbero consentito l'aggiudicazione motivata anche per un'offerta sottosoglia entro il limite previsto.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo: la sospensione/radiazione dell'unico difensore interrompe automaticamente il processo, ma tale nullità può essere fatta valere soltanto dalla parte colpita dall'evento e non dalla controparte; nel caso concreto tale eccezione non era stata tempestivamente dedotta dalla parte interessata. Il secondo motivo è stato invece accolto: la Corte ha interpretato la novella dell'art.572 co.3 c.p.c. nel senso che, anche nelle vendite immobiliari disposte dal giudice delegato in fallimento, è valida un'offerta ribassata fino a un quarto del prezzo base e il giudice può, in caso di offerta unica, aggiudicare il bene a tale offerente se dà motivazione che non sussiste seria possibilità di ottenere prezzo superiore con una nuova vendita. Perciò la Corte ha cassato il decreto impugnato e, decidendo nel merito, ha rigettato il reclamo di Fusco Giovanni; Fusco è stato condannato alle spese di entrambi i gradi.
Norme richiamate
art.301 c.p.c.
La sospensione o radiazione dell'unico difensore interrompe automaticamente il processo; tuttavia la nullità conseguente può essere fatta valere soltanto dalla parte colpita dall'evento e non dalla controparte né d'ufficio.
art.360 co.1 n.4 c.p.c.
Richiamato come parametro di valutazione dei motivi di cassazione attinenti a violazioni di norme processuali; la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo fondato su tale profilo per i motivi sopra indicati.
art.572 co.3 c.p.c.
testo novellato che consente l'ammissione di offerte inferiori al prezzo base fino a una diminuzione non superiore a un quarto
La Corte interpreta la norma come conferente al giudice un potere discrezionale ampliato: l'offerta ribassata (fino a 1/4) è valida anche se unica; in caso di offerta unica il giudice delegato può aggiudicare motivatamente il bene a tale offerente se dimostra che non vi è seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita. La disposizione si applica ratione temporis secondo le previsioni transitorie.
art.573 c.p.c.
"la celebrazione della gara in ogni caso"
La gara successiva va celebrata in ogni caso quando prevista; l'esito della gara può portare anche a un prezzo inferiore al valore ordinato, e il giudice può sottrarsi alla vendita solo se ricorrono istanze di assegnazione nelle vendite coattive comuni.
art.108 l.f. (legge fallimentare)
Richiamato in relazione alla domanda di revoca dell'aggiudicazione proposta dal fallito; disciplina i rimedi e le impugnazioni nell'ambito del procedimento concorsuale.
art.26 l.f.
Norma invocata per il reclamo avanti al Tribunale contro provvedimenti del giudice delegato del fallimento; contesto di applicazione dell'azione di revoca dell'aggiudicazione.
d.l. 27 giugno 2015 n.83, conv. nella legge 6 agosto 2015 n.132 (art.13 co.1 lett. r) e art.23 co.9)
La riforma che ha modificato l'art.572 c.p.c. si applica anche ai procedimenti pendenti secondo le norme transitorie; pertanto la disciplina che consente offerte sottosoglia fino a un quarto può trovare applicazione nelle vendite già programmate se conforme all'ordinanza o richiamata da essa.
art.107 co.2 l.f.
Riferimento per la compatibilità degli schemi utilizzati dal giudice delegato nelle vendite fallimentari con le norme delle vendite coattive ordinarie; la Corte ritiene applicabile il meccanismo analogo se non emergono elementi contrari.
art.588 c.p.c.
Citato come limite negativo: l'operatività del potere di riconformazione (accettare offerte sottosoglia) è esclusa se vi sono domande di assegnazione ai sensi di tale norma nelle vendite coattive ordinarie.
Massime di principio
- L'ordinanza di vendita costituisce la lex specialis del subprocedimento: le condizioni ivi fissate contano per i potenziali offerenti e non possono essere mutate senza valido richiamo normativo o motivazione.
- Dopo la riforma del 2015, l'art.572 co.3 c.p.c. consente al giudice di accettare offerte inferiori al prezzo base fino a un quarto; tale possibilità vale anche per offerte uniche, purché il giudice motivi l'impossibilità di ottenere prezzo migliore con una nuova vendita.
- La sospensione o radiazione dell'unico difensore determinerà l'interruzione automatica del processo, ma la nullità derivante da atti compiuti in violazione è opponibile principalmente dalla parte colpita; la controparte non può invocarla a proprio vantaggio se non nei casi e modi previsti dalla legge.
- Le disposizioni di riforma si applicano anche ai procedimenti pendenti secondo le clausole transitorie; occorre verificare sempre se l'ordinanza di vendita richiami o sia conforme alla nuova disciplina.
- Nei giudizi di impugnazione relativi a vendite forzate, la Corte verifica sia la correttezza procedurale (es. legittimità della rappresentanza processuale) sia la legittimità sostanziale dell'applicazione delle norme sulle aggiudicazioni; profili procedurali non tempestivamente dedotti dalla parte interessata possono essere dichiarati inammissibili.
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