Cassazione Civile, Sentenza n. 23461/2021 del 26/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in Cassazione della sentenza n. 632/2016 della Corte d'Appello di Genova (ricorso n. 26955-2016). I ricorrenti avevano proposto il ricorso per cassazione avverso la pronuncia della Corte d'Appello; il procedimento di cassazione è stato gestito con procure speciali e difese dai rispettivi avvocati.
La decisione
I ricorrenti hanno depositato dichiarazioni di rinuncia al ricorso per cassazione (24 maggio 2021). Le rinunce sono state sottoscritte per adesione dal difensore della controparte. La Corte ha dichiarato estinto il giudizio di Cassazione per rinuncia, senza statuire sulle spese. Ha inoltre chiarito che l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 (introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228/2012) non si applica al caso di rinuncia, essendo norma sanzionatoria applicabile solo ai casi di rigetto del ricorso o di sua declaratoria di inammissibilità o improcedibilità; la norma va interpretata restrittivamente e non per analogia (riferimento a Cass. 23175/15). La declaratoria di estinzione è stata pronunciata ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c.
Norme richiamate
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
La Corte ha ritenuto che la disposizione, nella versione introdotta dalla L. n. 228/2012, contempla un aggravio contributivo a carico del ricorrente soccombente solo nei casi tipici di rigetto del ricorso o di declaratoria di inammissibilità o improcedibilità; trattandosi di misura sanzionatoria va interpretata restrittivamente e non è estendibile per analogia al caso di rinuncia.
Legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
Norma che ha introdotto la modifica al d.P.R. n. 115/2002 richiamata dall'organo giudicante; il suo effetto sanzionatorio è stato interpretato in senso restrittivo e non applicabile per estensione alla rinuncia al ricorso.
Codice di Procedura Civile, artt. 390 e 391
Gli artt. 390 e 391 c.p.c. regolano l'estinzione del processo per rinuncia e gli effetti della rinuncia. La Corte ha richiamato tali norme per dichiarare l'estinzione del giudizio di cassazione a seguito della rinuncia dei ricorrenti.
Cassazione, sentenza n. 23175 del 2015
Precedente giurisprudenziale ritenuto pertinente: afferma che la disposizione introducendo l'aggravio contributivo è di stretta interpretazione e non può essere estesa ai casi non espressamente previsti (ossia rinuncia).
Massime di principio
- La rinuncia del ricorrente alla impugnazione determina l'estinzione del giudizio di Cassazione se formalmente dichiarata; il giudice può dichiarare l'estinzione ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c.
- La rinuncia può essere sottoscritta per adesione dal difensore della controparte; una volta verificate le condizioni formali, il procedimento viene estinto senza deciso sul merito.
- Le spese possono rimanere non decise quando la Corte dichiara l'estinzione per rinuncia; la domanda di compensazione delle spese avanzata con la rinuncia non garantisce automaticamente una statuizione favorevole.
- La sanzione/contributo unificato aggiuntivo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 si applica solo nei casi espressamente indicati (rigetto, inammissibilità, improcedibilità) e non alle rinunce; tale norma va interpretata restrittivamente.
- In casi analoghi è importante verificare la forma e la data di deposito della rinuncia, la presenza di procure speciali e l'eventuale adesione della controparte per considerare perfezionata l'estinzione del giudizio.
- La rinuncia non decide sullo status sostanziale delle pretese: nonostante l'estinzione processuale, non sussiste una pronuncia sul merito e quindi non si produce una "vittoria" giudiziale sul contenuto della controversia.
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