Cassazione Civile, Sentenza n. 23447/2021 del 26/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Venezia che aveva respinto la sua opposizione di terzo alla pronuncia che aveva dichiarato la proprietà di due lotti (NCT foglio 92, mapp. 298 e 302) a favore dei signori Buso e Girardi, che li avevano acquistati da Mazzola. Alma sosteneva che i lotti erano stati posseduti e coltivati ininterrottamente dalla madre Ada sin dal 1952, che Ada aveva acquistato i lotti per usucapione nel 1972 e li aveva trasferiti per successione ad Alma nel 1997, la quale poi li avrebbe trasferiti a Mazzola nel 1999. Contestava la decisione per carenza di prova dell'usucapione e per vizi nella valutazione probatoria da parte della Corte d'appello (in particolare riteneva che la corte avesse erroneamente escluso l'animus possidendi nonostante la recinzione, la coltivazione e il possesso della chiave), nonché per presunte violazioni delle norme processuali relative all'ammissione e valutazione delle testimonianze (art. 184 c.p.c. e connessi) e per aver fatto fondamento su testimonianze ammesse solo "a prova contraria".
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la valutazione della Corte d'appello, che ha escluso la prova dell'usucapione in capo ad Ada e quindi in capo alla ricorrente, fosse un apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità. La Corte ha richiamato il principio secondo cui l'onere della prova del possesso ad usucapionem e della sua continuità spetta a chi invoca l'usucapione e che il soggetto che contesta deve provare che la disponibilità fosse a titolo di detenzione (tolleranza). Ha ritenuto insufficienti gli elementi prodotti dalla ricorrente (coltivazione, possesso della chiave) e ha dato rilievo alle risultanze testimoniali che attestavano la tolleranza dei proprietari originari e l'assenza di atti idonei a dimostrare l'animus possidendi. Inoltre la Corte ha osservato che non risultano state tempestivamente dedotte eccezioni sulla ammissione delle prove testimoniali, sicché tali censure non potevano essere efficacemente sollevate in sede di impugnazione. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite, liquidate in dettaglio nel dispositivo, e ad eventuale contributo unificato aggiuntivo ai sensi dell'art.13 d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
artt. 1140, 1141, 1144, 1158, 1164, 2697
Richiamate con riferimento ai requisiti del possesso e dell'usucapione: la ricorrente ha l'onere di provare il possesso ad usucapionem e la sua continuità; il convenuto che nega l'usucapione deve provare la detenzione o la tolleranza
artt. 101, 116, 184, 244, 345, 360 (comma 1, nn. 3 e 5), 378
Richiamate in relazione alle regole sull'assunzione e valutazione delle prove testimoniali e sui motivi di cassazione; la Corte ha ritenuto regolare la valutazione delle prove e ha evidenziato che le eccezioni sull'ammissione delle prove dovevano essere tempestivamente sollevate
Costituzione
Citato in relazione ai principi processuali richiamati dalle censure concernenti la formazione della prova e il contraddittorio
art. 13, comma 1-quater e 1-bis
Applicato per l'eventuale obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente
Richiamato dalla giurisprudenza citata in tema di decadenza dall'eccezione: principio secondo cui la mancata tempestiva deduzione di eccezioni relativamente a prove implica la perdita della possibilità di farne valere la nullità in sede di impugnazione
Massime di principio
- Chi invoca l'usucapione ha l'onere di provare il possesso continuato e l'animus possidendi per il periodo di legge (venti anni o diverso termine previsto).
- La coltivazione del terreno e il possesso della chiave non sono di per sé sufficienti a provare l'usucapione: sono necessari atti idonei a dimostrare l'occupazione pacifica e continuata come proprietario (es. recinzione, atti di sistemazione inequivoci, esclusione di tolleranza).
- La prova della "tolleranza" o della detenzione da parte di chi nega l'usucapione neutralizza la pretesa usucapiente: chi contesta deve dimostrare che l'uso è stato consentito dai proprietari.
- Le valutazioni sulla prova compiute dal giudice di merito sono in genere insindacabili in Cassazione se fondate su adeguata istruttoria e non vizi procedurali; la Cassazione non sostituisce l'apprezzamento critico delle prove salvo vizi di diritto.
- Le eccezioni sull'ammissione o sulla validità delle prove (p.es. testimonianze ammesse "a prova contraria") devono essere sollevate tempestivamente nel processo; la mancata deduzione impedisce di sollevare tali vizi in sede di impugnazione.
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