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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 23484/2021 del 26/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso contestava la qualificazione e il computo dei "ricavi lordi" rilevanti ai fini del parametro dimensionale previsto dalla riforma fallimentare. La questione verteva su quali voci del conto economico ex art. 2425 c.c. rientrino nei ricavi da considerare per il calcolo della soglia: in particolare se includere le voci "ricavi delle vendite e delle prestazioni" (n.1) e "altri ricavi e proventi" (n.5), e se possano invece essere sommati i corrispondenti a "variazioni delle rimanenze" (n.2) e "variazioni dei lavori in corso su ordinazione" (n.3). Si è poi discusso se sopravvenienze attive derivanti dalla riduzione di accantonamenti per rischi (una tantum) debbano essere considerate ricavi tecnici pertinenti alla gestione ordinaria.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha precisato che il legislatore, richiamando lo schema del conto economico ex art. 2425 c.c., ha inteso i "ricavi" in senso tecnico: devono quindi essere considerati i ricavi delle vendite e delle prestazioni (n.1) e gli "altri ricavi e proventi" (n.5) quando siano componenti positive assimilabili alla gestione ordinaria o ad attività accessorie ricorrenti (es. canoni, royalties, proventi da beni strumentali). Non vanno invece considerati come ricavi le voci n.2 e n.3 (variazioni delle rimanenze e lavori in corso), che rappresentano costi spostati tra esercizi in base al principio di competenza (art. 2423-bis c.c.). Inoltre, le sopravvenienze attive derivanti dalla riduzione di accantonamenti per rischi, essendo eventi straordinari e non collegati alla gestione ordinaria, non sono ricavi tecnici e non rilevano per il parametro dimensionale. Il secondo motivo del ricorso è stato dichiarato inammissibile perché assorbito dal preliminare accertamento sulla non fallibilità. Le spese sono compensate e la Corte dà atto dell'obbligo per la parte ricorrente del versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.115/2002 come modificato dalla legge n.228/2012.

Norme richiamate

  • art. 2425 cod. civ. (schema del conto economico)

    Il riferimento al conto economico impone di valutare i "ricavi" secondo lo schema obbligatorio; rilevano le voci di ricavi delle vendite e delle prestazioni (n.1) e gli "altri ricavi e proventi" (n.5) se coerenti con la gestione ordinaria o con attività accessorie ricorrenti

  • art. 2423-bis cod. civ. (principio di competenza)

    Le variazioni delle rimanenze e dei lavori in corso rappresentano componenti che seguono il principio di competenza e possono essere costi comuni a più esercizi, pertanto non si assimilano ai ricavi tecnici

  • art. 1, comma 2, lett. b della legge fallimentare

    Il criterio quantitativo dei ricavi lordi va correlato alla gestione ordinaria dell'impresa; non rilevano proventi finanziari, rivalutazioni e proventi straordinari che non definiscono la dimensione economica corrente

  • Cass. n. 31825/2018

    Precedente che ha affermato il collegamento tra ricavi lordi e gestione ordinaria, escludendo proventi finanziari, rivalutazioni e straordinari dalla base rilevante

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n.115/2002 (introdotto dall'art. 1, comma 17, legge n.228/2012)

    Norma procedurale che disciplina l'integrazione del contributo unificato; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore versamento da parte del ricorrente

Massime di principio

  • Per il calcolo del parametro dimensionale fallimentare si devono considerare i "ricavi" in senso tecnico: principalmente la voce "ricavi delle vendite e delle prestazioni" e gli "altri ricavi e proventi" solo se corrispondono a componenti ricorrenti e collegati alla gestione ordinaria o ad attività accessorie abituali (es. canoni, royalties).
  • Non devono essere inclusi nelle entrate rilevanti le variazioni delle rimanenze e dei lavori in corso, poiché sono effetti del principio di competenza e rappresentano costi o movimenti contabili distribuiti su più esercizi.
  • Le sopravvenienze attive e le riduzioni di accantonamenti per rischi che derivano da eventi una tantum (es. esito definitivo di una controversia) non costituiscono ricavi tecnici e non devono essere computate per superare soglie dimensionali rilevanti ai fini della fallibilità.
  • Vanno esclusi anche proventi finanziari, rivalutazioni e componenti straordinari che non riflettono la dimensione economica corrente dell'impresa.
  • In caso di dubbi sulla rilevanza di singole voci per la soglia fallimentare, è fondamentale classificare le poste secondo lo schema di bilancio ex art. 2425 c.c. e motivare la natura ricorrente o straordinaria dell'elemento.
  • Se la questione di ammissibilità o fallibilità è preliminare e decisiva, altri profili (es. stato di insolvenza di terzi) possono risultare inammissibili o assorbiti e non esaminati separatamente.
  • Se la questione sottoposta alla Corte è nuova o di particolare rilievo giurisprudenziale, il giudice può compensare le spese tra le parti.

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