Cassazione Civile, Ordinanza n. 16995/2025 del 24/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore originario)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dalla società cessionaria di un credito per la restituzione di oltre 2,7 milioni di euro che la controparte aveva percepito in esecuzione di una precedente sentenza di primo grado, poi riformata in appello. La società intimata propose opposizione monitoria, respinta dal Tribunale; in appello, tuttavia, il decreto ingiuntivo venne revocato. La cessionaria ricorse per cassazione con due motivi: con il primo dedusse violazione degli artt. 2909 c.c., 324 e 112 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente attribuito valore di giudicato a una parte della motivazione della precedente sentenza d'appello del 2016, priva invece di efficacia decisoria; con il secondo dedusse violazione dell'art. 336, comma 2, c.p.c. e degli artt. 2033 e/o 2041 c.c., lamentando l'erronea applicazione dei principi sull'obbligo restitutorio conseguente alla riforma delle decisioni giudiziali e sull'indebito oggettivo e sull'arricchimento senza causa.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, chiarendo che la Corte d'appello non aveva omesso di decidere ma aveva sostanzialmente rigettato la domanda monitoria, poiché la pretesa restitutoria della cessionaria era già stata definitivamente respinta nel giudizio di appello definito con la sentenza del 2016, poi confermata nel relativo giudizio di legittimità. Ha dichiarato inammissibile, per difetto di specificità, la censura sull'arricchimento senza causa, osservando che nel ricorso non era adeguatamente allegata la concreta proposizione dell'azione ex art. 2041 c.c. nel presente giudizio, né il relativo quando e dove; ha inoltre ribadito che tale azione non può considerarsi proposta implicitamente. La ricorrente è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come parametro sul giudicato sostanziale, ma la censura relativa è stata respinta perché la decisione impugnata non aveva omesso di pronunciarsi e il diritto restitutorio era già stato definitivamente escluso nel giudizio precedente
richiamato in relazione al giudicato formale della decisione precedente, ritenuto ostativo alla riproposizione della pretesa restitutoria
invocato per lamentare omessa pronuncia; la Corte ha escluso che vi fosse omissione, ravvisando invece un rigetto implicito ma univoco della domanda
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
utilizzato come norma sul motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge
art. 336, secondo comma, c.p.c.
richiamato per sostenere gli effetti restitutori della riforma del provvedimento giudiziale; la doglianza è stata respinta perché preclusa dal giudicato formatosi sulla precedente decisione
invocato in tema di indebito oggettivo; la Corte ha escluso la fondatezza della domanda perché la pretesa restitutoria era già stata definitivamente negata
richiamato per l'azione di arricchimento senza causa; la Corte ne ha dichiarato l'inammissibile deduzione per difetto di specificità e ha affermato che non può ritenersi proposta implicitamente
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per attestare i presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato in conseguenza del rigetto del ricorso
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come parametro del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto
Massime di principio
- La riforma di un provvedimento giudiziale non consente di ottenere in via monitoria la restituzione di somme se la pretesa restitutoria è stata già fatta valere nel precedente giudizio ed è stata definitivamente respinta: in tal caso opera il giudicato ostativo.
- Non ricorre omessa pronuncia quando il giudice, pur senza una formula espressa nel dispositivo, abbia comunque reso una decisione univocamente incompatibile con l'accoglimento della domanda.
- L'azione di arricchimento senza causa deve essere dedotta in modo espresso e specifico; non può ritenersi proposta per implicito né è sufficiente un generico richiamo al depauperamento e all'arricchimento della controparte.
- In sede di legittimità, le censure per violazione di legge devono essere sorrette da allegazioni puntuali sul contenuto e sullo svolgimento della domanda o dell'eccezione nel giudizio di merito, pena l'inammissibilità per difetto di specificità.
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